Scheda sulle misure urgenti per il contrasto del terrorismo e iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno alla ricostruzione e consolidamento dei processi di pace (febbraio 2015)

  • pubblicato nel 2015
  • autore: Roberta Palmisano
  • scheda
  • Ufficio Studi, ricerche, legislazione e rapporti internazionali
  • licenza di utilizzo: CC BY-NC-ND

 

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio Studi Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali

Il decreto in oggetto reca misure volte ad attualizzare la vigente disciplina degli strumenti normativi in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni terroristici, in particolare quelli di matrice internazionale e in quest’ottica reca mirate disposizione volte a rendere ancora più efficace l’azione informativa svolta per il contrasto del terrorismo dai Servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica.
L’art. 6 del decreto in oggetto, per quanto di interesse di questa Amministrazione penitenziaria, al comma 1, lett. b, modifica l’art. 4 (“Nuove norme per il potenziamento dell’attività informativa”) del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (convertito in legge 31 luglio 2005, n. 155) che, ai commi 1 e 2 prevede che il Presidente del Consiglio possa delegare i direttori dei servizi di informazione a richiedere al procuratore generale presso la corte di appello di Roma l’autorizzazione a svolgere attività di intercettazione e controlli preventivi ritenute indispensabili per le attività loro demandate.
Il decreto introduce una norma temporanea che consente alle Agenzie di intelligence di effettuare colloqui con soggetti detenuti o internati.

Ai nuovi commi 3, 4, 5 e 6 del menzionato art. 4 è infatti prevista, per un periodo di tempo determinato (fino al 31 gennaio 2016) la possibilità che il Presidente del Consiglio (anche a mezzo del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza),  richieda che i direttori dei servizi AISE e AISI siano autorizzati a colloqui personali con detenuti e internati “al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale”.
Il procuratore generale presso la corte di appello di Roma concederà con decreto motivato (comma 2 art. 226 Disp. Att. C.p.p.) l’autorizzazione al colloquio esclusivamente nei casi in cui sussistono “specifici e concreti elementi informativi che rendano assolutamente indispensabile l’attività di prevenzione” e le autorizzazioni devono essere annotate “in un apposito registro riservato tenuto presso l’ufficio del procuratore generale”.
Dello svolgimento del colloquio deve essere data comunicazione al procuratore generale presso il quale, ai sensi dell’art. 226 comma 3 delle Disposizioni di Attuazione al codice di procedura penale (dl 28 luglio 1989, n. 271) richiamato, entro cinque giorni è depositato un verbale sintetico del colloquio in base al quale il procuratore verifica la conformità delle attività compiute e del quale subito dopo è disposta la distruzione. Il Presidente del Consiglio darà informazione al COPASIR ai sensi dell’art. 33 comma 4 legge 3 agosto 2007, n. 124. Questo articolo prescrive che la comunicazioni delle operazioni condotte dai servizi di informazione sia data entro trenta giorni dalla data di conclusione delle stesse soltanto nei casi in cui “siano state poste in essere condotte previste dalla legge come reato”.

La nuova norma in proposito richiama le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell’art. 23 della legge3 agosto 2007, n. 124 riguardanti l’obbligo del personale addetto ai servizi di informazione di denunciare i fatti costituenti reato e l’obbligo dei direttori dei servizi di fornire agli organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova di cui si sia acquisita conoscenza. Richiama altresì il comma 5 dell’art. 226 delle Disposizioni di Attuazione al codice di procedura penale (dl 28 luglio 1989, n. 271) secondo il quale tali elementi possono essere utilizzati nel procedimento penale soltanto a fini investigativi e non possono essere menzionati in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione. La nuova norma non modifica la disciplina dell’ingresso in un istituto penitenziario che riserva al Capo dell’Amministrazione penitenziaria l’autorizzazione in tutti i casi in cui essa non sia prevista espressamente dalla legge. Il primo comma dell'art. 67 dell'Ordinamento penitenziario (l. 26.7.1975 n. 354) elenca le figure istituzionali che hanno un potere autonomo e generale di visitare gli istituti penitenziari per ragioni del loro ufficio senza necessità di autorizzazione. Come precisa l'art. 117, comma 1, del Regolamento penitenziario (d.p.r. 30.6.2000 n. 230), le visite agli istituti sono rivolte particolarmente alla verifica delle condizioni di vita dei detenuti e degli internati. Se si considera che le finalità perseguite dal menzionato art.117 del Regolamento presuppongono il controllo generale, da parte delle persone indicate nell'elenco dell'art. 67, delle condizioni di un istituto penitenziario e della situazione in cui si trova, ben si comprende come nello stesso elenco non possano essere ricompresi gli appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza.

Questi ultimi non possono accedere agli Istituti nemmeno:

  • ai sensi dell’art. 67 comma 3 OP previa autorizzazione del procuratore generale presso la corte di appello di Roma, autorità giudiziaria cui è riservata esclusivamente l’autorizzazione ad accedere agli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria per ragioni del loro  ufficio;
  • ai sensi dell’art. 18-bis OP (Colloqui a fini investigativi) che riserva la possibilità di autorizzare l’ingresso al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata esclusivamente al personale della DIA e ai responsabili dei servizi territoriali della Polizia di Stato, dei Carabinieri o della Guardia di Finanza competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo.
  • Ai sensi della nuova normativa quindi al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria sarà riservato il compito di autorizzare la visita finalizzata al colloquio e di fissare le modalità della visita.


Roma, 17 febbraio 2015


IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Roberta Palmisano