Misure cautelari personali emesse nel 2017 - Relazione al Parlamento ex L. 16 aprile 2015, n. 47 (aprile 2018)

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione generale della giustizia penale
Ufficio I - Reparto Dati Statistici e Monitoraggio

Misure Cautelari Personali
emesse nell’anno 2017
(Relazione al Parlamento ex L. 16 aprile 2015, n. 47)

INDICE

  • INTRODUZIONE
  • METODOLOGIA DEL MONITORAGGIO
  • PRESENTAZIONE DEI DATI
    1. Analisi generale delle misure cautelari emesse nel 2017
    2. Analisi dei procedimenti “cautelati” con condanna non definitiva
    3. Procedimenti “cautelati” conclusi con condanna definitiva
    4. Procedimenti “cautelati” definiti con sentenze assolutorie
    5. Analisi nel dettaglio del Tribunale di Milano
    6. Procedimenti con condanna non definitiva
    7. Procedimenti con condanna definitiva
    8. Analisi nel dettaglio del Tribunale di Roma
    9. Procedimenti con condanna non definitiva
    10. Procedimenti con condanna definitiva
    11. Analisi nel dettaglio del Tribunale di Napoli
    12. Procedimenti con condanna non definitiva
    13. Procedimenti con condanna definitiva
  • CONCLUSIONI

Allegati

  • Tabella 1, Riepilogo nazionale
  • Tabella 2, Tribunale di Milano
  • Tabella 3, Tribunale di Roma
  • Tabella 4, Tribunale di Napoli
  • Tabella 5, Elenco Tribunali che hanno risposto all’indagine

INTRODUZIONE

La legge 16 aprile 2015 n. 47 recante “modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n.354 in materia di visita a persone affette da handicap in situazioni di gravità” ha introdotto significative modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. La legge ha approfondito la linea riformatrice diretta a conferire effettività all’uso residuale della custodia cautelare in carcere, incidendo sulle condizioni edittali di applicabilità della misura e sui criteri di scelta della stessa.
Tra gli interventi meritano di essere segnalati:

  • l’innalzamento a cinque anni del limite che consente l’applicazione della misura custodiale in carcere (art. 280 c.p.p., riformato dall’art. 1 del D.L. 1 luglio 2013, n. 78, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 94);
  • la preclusione della più afflittiva misura cautelare se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni (art. 275 c. 2bis c.p.p., così modificato dall’art. 8, comma 1, del D.L. 26 giugno 2014, n. 92 convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 117);
  • l’incoraggiamento della prescrizione di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di controllo, operata al fine di ampliare il ricorso agli arresti domiciliari in luogo della più afflittiva misura intramuraria (art. 275 bis c.p.p., modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10).

La legge è intervenuta, da un lato, a risolvere aporie determinate da precedenti interventi di riforma [per esempio, raccordando i testi degli artt. 274, lettera c e 280 c.p.p. in tema di sottrazione del delitto di finanziamento illecito dei partiti alla nuova soglia edittale prevista per l’applicazione della misura cautelare carceraria]; dall’altro, superando la prospettiva della pura de-carcerizzazione, ha rivisitato i presupposti funzionali della limitazione di libertà ante iudicium, gli oneri motivazionali del giudice e la natura del rimedio impugnatorio de libertate.

Il catalogo dei pericula libertatis si è arricchito di un requisito di attualità che oggi deve connotare non soltanto la prognosi di inquinamento probatorio e di fuga, ma anche il pericolo di recidiva, in un contesto che esplicitamente vieta di fondare la valutazione di quest’ultimo sulla sola gravità astratta del delitto indiziato (vedi la nuova formulazione dell’art. 274, lettera c del c.p.p.).

Il repertorio delle alternative al “carcere cautelare” si è ampliato, attraverso la previsione della possibilità di applicare, anche in fase genetica, un cumulo di misure coercitive non detentive ovvero di misure coercitive e interdittive, possibilità in precedenza confinata ai casi di trasgressione delle prescrizioni (art. 276 c.p.p.) e di scarcerazione per decorrenza dei termini (art. 307, c. 1-bis c.p.p.).

Sulla stessa linea di intervento, si è riformato il regime applicativo delle misure interdittive, agendo sui due aspetti che il legislatore ha individuato come quelli maggiormente responsabili della loro scarsa applicazione:

  • l’interrogatorio preventivo previsto per la misura della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289 c.p.p.), del quale la nuova legge delimita l’applicazione al solo caso nel quale la misura interdittiva sia stata richiesta dal P.M., escludendola invece quando sia il giudice a ritenere di applicare l’interdizione in luogo del presidio più invasivo richiesto dall’organo requirente;
  • la durata, non più determinata entro i ristretti confini previsti dalla normativa precedente, ma ampliata, per tutte le misure interdittive e per qualsiasi delitto presupposto, fino a un massimo di dodici mesi, rinnovabili per la stessa durata in caso di emersione di esigenze di tutela della prova.

E’ stato significativamente inciso anche il sistema della valutazione del quadro indiziario, dei pericula libertatis e degli elementi di interesse difensivo, attraverso la previsione di un canone di autonoma valutazione giurisdizionale (art. 292, c. 2, lett. c) e c-bis), c.p.p., sanzionato con la previsione di un correlato potere di annullamento da parte del Tribunale del riesame (novellato art. 309, c. 9, c.p.p.).

La previsione, assecondando una linea recentemente emersa nella giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass., VI, n. 12032/14, Cass., VI, n. 25631/12; Cass., II, n. 25513/12), tende a conferire maggiore effettività a un vizio motivazionale che, per il passato, poteva ritenersi ovviabile dal Tribunale del riesame, attraverso l’esercizio dei poteri di integrazione conferiti dallo stesso art. 309, c. 9.

Per altro verso, la funzione garantistica della motivazione del provvedimento restrittivo, in punto di extrema ratio, è esaltata dall’espressa previsione dell’onere di dar conto della scelta compiuta in favore della più afflittiva misura custodiale, in luogo di quella degli arresti domiciliari “con braccialetto elettronico” (art, 275, c. 3-bis c.p.p.) e attraverso l’abolizione di alcuni automatismi che rischiavano di penalizzare la dimensione concreta della valutazione di necessità del presidio cautelare.

In tal senso deve leggersi, non soltanto la ricezione legislativa delle numerose pronunce della Corte costituzionale che hanno progressivamente ridotto gli spazi applicativi della presunzione assoluta di adeguatezza della custodia carceraria (circoscritta dalla legge n. 47/2015 alle sole fattispecie di cui agli artt. 416-bis, 270 e 270-bis c.p.); ma anche l’intervento operato sulle norme dedicate all’inasprimento delle misure in caso di trasgressione (art. 276, c. 1-ter e 284, c. 5, c.p.p.), dove si è restituito al giudice il potere di valutare l’entità della trasgressione che, laddove risulti lieve, potrà non comportare la sostituzione degli arresti domiciliari con la misura carceraria.

Non meno rilevanti sono gli interventi diretti a contemperare, nel contesto della disciplina delle impugnazioni cautelari, l’esigenza di certezza e speditezza dei tempi di definizione del riesame con la necessità di un controllo effettivo del provvedimento genetico, controllo che l’ossequio dei termini procedurali fissati a pena d’inefficacia della misura potrebbe non garantire, almeno quando si tratti di misure, particolarmente complesse per il numero dei soggetti interessati o per la quantità e la qualità delle contestazioni formulate.

La nuova disciplina combina pertanto la previsione di termini perentori per il deposito della motivazione dell’ordinanza del Tribunale investito in sede di riesame (30 giorni prorogabili fino a 45), con il conferimento all’indiziato, “se vi siano giustificati motivi”, del potere di chiedere il differimento dell’udienza e dei termini per la decisione (art. 309, c. 9-bis c.p.p.).

Occorre osservare come il compendio complessivo di diverse recenti riforme ( decreto legislativo 15 dicembre 2015 n. 212 di attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012; legge 16 aprile 2015 n. 47; legge 23 giugno 2017 n. 103 modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, e all’ordinamento penitenziario, pubblicata in gazzetta ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017) abbiano rafforzato il principio di extrema ratio della custodia carceraria, attraverso un più incisivo ricorso alle misure interdittive, all'innovativo ruolo che è stato riconosciuto alla persona offesa e all'introduzione di nuovi termini perentori per le impugnazioni, previsti a pena di inefficacia dell'ordinanza genetica e conseguente divieto di riemissione della stessa.

Vale la pena di riassumere sommariamente gli indirizzi recentemente sviluppatisi in seno alla giurisprudenza di merito e di legittimità in riferimento a dette innovazioni, fra cui fondamentale rilievo assumono le pronunce delle Sezioni unite in materia di indisponibilità del "braccialetto elettronico" (n. 20769/2016), sull'applicabilità alle impugnazioni delle misure cautelari reali delle disposizioni dettate per i gravami attinenti alle misure personali (n. 26268/2013 e n. 18954/2016), nonché la recente pronuncia del Giudice delle leggi (n. 233/2016) che ha sancito la legittimità costituzionale del divieto di rinnovazione delle ordinanze cautelari caducate per vizi della procedura di riesame, e l'ordinanza n. 136/2017, con la quale è stata ribadita la legittimità della presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia carceraria per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p.

In particolare con la sentenza n. 20769 Cassazione Penale, Sezioni Unite, 19 maggio 2016 (ud. 28 aprile 2016), la suprema Corte si è pronunciata sulla problematica che riguarda l’art. 275 bis c.p.p., che prevede l’adozione di particolari modalità di controllo – il c.d. braccialetto elettronico – nel caso in cui venga disposta dal giudice la misura cautelare degli arresti domiciliari, anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere.

La questione ermeneutica al vaglio della Corte -relativa ai casi in cui il dispositivo di controllo non sia disponibile, ovvero non possa essere installato nell’abitazione designata-, che aveva dato corso a opposti orientamenti giurisprudenziali, è stata risolta. Secondo l’impostazione delle Sezioni Unite l’art. 275 bis c.p.p. non costituisce nuova misura cautelare ma una modalità di esecuzione della stessa, che infatti risulta applicabile non solo alla misura degli arresti domiciliari, ma anche a quella disposta dall’art. 282 bis comma 6 c.p.p. (allontanamento dalla casa familiare).

Secondo la Corte, la diversa posizione della dottrina, secondo cui gli arresti domiciliari con particolari modalità di controllo formerebbero una nuova misura cautelare pensata per tutelare situazioni intermedie tra quelle che giustificano la custodia in carcere e quelle che consentono i solo arresti domiciliari semplici, non può essere sostenuta se si considera quanto disposto dal disegno di legge relativo alla conversione del decreto n. 341 del 2000 che ha introdotto l’art. 275 bis c.p.p., che espressamente esclude tale ipotesi.

A sostegno di tale assunto, inoltre, è significativa anche la collocazione sistematica della norma, che è stata inserita a ridosso delle “disposizioni generali” in tema di misure e cautelari e subito dopo l’art 275 c.p.p. che disciplina i criteri di scelta di tali misure.

Le Sezioni Unite, al fine di fornire la soluzione al quesito, si soffermano sull’evoluzione della norma in questione e sulla recente riforma legislativa (l. 47 del 2015) in tema di misure cautelari personali, finalizzata a dare attuazione alla pronuncia della Corte EDU Torreggiani dell’8 gennaio 2013. Sulla base di questa evoluzione normativa, secondo il supremo collegio, il giudice deve considerare obbligatoriamente gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico quale alternativa alla misura custodiale in carcere, al fine di ridurre l’utilizzo di quest’ultima. Anzi, in questa ottica, a seguito della modifica dello stesso art. 275 bis c.p.p. operata dal d.l. 146 del 2013, il giudice deve disporre gli arresti con le modalità particolari di controllo “salvo che le ritenga non necessarie”, dovendo dare esplicita motivazione in tal senso.

Secondo la Corte la lettura complessiva della norma – in particolare al punto in cui prevede che il giudice adotti la misura degli arresti con gli strumenti tecnici “quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria”- conduce ad affermare che la verifica da parte del giudice sulla disponibilità o meno dell’istituto degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico debba necessariamente avvenire prima della scelta della misura da applicare, proprio in quanto funzionale alla medesima valutazione.

La Corte rileva tra l’altro che la norma prevede come unica condizione ostativa all’applicazione degli arresti domiciliari con l’uso del braccialetto elettronico il mancato consenso dell’imputato all’adozione di tale strumento.

Ciononostante, secondo la Corte deve essere comunque evitato in materia di misure cautelari qualsiasi tipo di automatismo in un senso o nell’altro.

Depongono in questa direzione nono solo le recenti riforme legislative, volte a risolvere il problema del sovraffollamento carcerario, ma anche le sentenze della Corte costituzionale che, a partire dalla sent. n. 265 del 2000, hanno progressivamente smantellato la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, ispirandosi al principio del “minor sacrificio necessario” e al modello della “pluralità graduata”, imponendo al giudice di scegliere la misura meno afflittiva tra quelle astrattamente idonee a tutelare le esigenze cautelari nel caso concreto.

Corollario di tale percorso ermeneutico risulta il dovere del giudice, nel caso accerti l’indisponibilità dello strumento tecnico di controllo, di scegliere tra la misura custodiale in carcere e quella degli arresti domiciliari “sulla scorta di un giudizio di bilanciamento che, dato atto della possibilità di applicare la misura più idonea, ossia gli arresti domiciliari “elettronici”, metta a confronto l’intensità delle esigenze cautelari e la tutela della libertà personale dell’imputato”

Ciò significa che la mancata reperibilità del dispositivo elettronico impone al giudice una rivalutazione della fattispecie concreta secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, escludendo qualsiasi forma di automatismo.

Dunque, si può conseguentemente con buona probabilità assumere, che se il giudice motivatamente e ragionevolmente ritiene che l’imputato non offra sufficienti garanzie di affidabilità in relazione al rispetto delle prescrizioni connesse agli arresti domiciliari, tenuta in considerazione l’indisponibilità di attivazione del braccialetto elettronico, allora potrà disporre o mantenere la misura cautelare della custodia in carcere. In questo caso, invero, l’assenza dello strumento tecnico costituisce una constatazione rafforzativa dell’inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari “semplici”.

Con ordinanza n. 50581/2015 era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione:
«Se e in quali limiti le disposizioni dell’art. 309, commi 9, 9-bis e 10, cod. proc. pen., come novellate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, siano applicabili nel procedimento di riesame di misure cautelari reali e di sequestro probatorio, in forza del rinvio alle medesime disposizioni operato dall’art. 324, comma 7, pure modificato dalla stessa legge».

In esito a un conflitto giurisprudenziale che vedeva contrapposti più orientamenti, la soluzione delle Sezioni Unite, con la sentenza del 6 maggio scorso, n. 18954/2016, è composita e afferma i seguenti principi di diritto:

  • il rinvio dell’art. 324, comma 7, ai commi 9 e 9-bis dell’art. 309 cod. proc. pen. comporta, per un verso, l’applicazione integrale della disposizione di cui al comma 9-bis e, per altro verso, la applicazione della disposizione del comma 9 in quanto compatibile con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa;
  • il rinvio dell’art. 324, comma 7, al comma 10 dell’art. 309 cod. proc. pen. deve intendersi invece riferito alla formulazione codicistica originaria di quest’ultima norma.

Con sentenza della Corte Costituzionale 233/2016 è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 309, co. 10, c.p.p., come sostituito dall’art. 11, co. 5, l. 16 aprile 2015, n. 47, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 101, co. 2, e 104, co. 1, Cost., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Nola, nella parte in cui tale disposizione prevede che l’ordinanza che dispone una misura coercitiva – diversa dalla custodia in carcere – che abbia perso efficacia non possa essere reiterata salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate.

La Corte sostiene che sia ipotizzabile l’esistenza di una eccezionale situazione di pericolo che possa essere efficacemente contrastata con misure diverse dalla custodia cautelare in carcere.

Il principio di adeguatezza impone, infatti, all’organo giudicante di adottare la misura che comporta per chi la subisce il minor sacrificio necessario per fronteggiare i le esigenze cautelari.

E' possibile che si riscontrino quelle esigenze cautelari eccezionali che a norma dell’art. 309, co. 10, c.p.p. giustificano, attraverso una specifica motivazione, l’emissione di un nuovo provvedimento cautelare, anche diverso da quello della custodia in carcere. Come sottolinea il giudice delle leggi la norma impugnata intende impedire che «l’ordinanza che dispone la misura coercitiva» sia «rinnovata» semplicisticamente, cioè che l’ordinanza sia emessa nuovamente con la identica motivazione, nonostante la perdita di efficacia. La norma ha, dunque, lo scopo di contrastare prassi distorsive, verificatesi in passato, come quella dell’adozione di una nuova ordinanza cautelare prima ancora della scarcerazione dell’interessato o quella della successione di “ordinanze-fotocopia”, caducate e non controllate. Pertanto, la censura di irragionevolezza mossa dal giudice rimettente nei confronti dell’art. 309, co. 10, c.p.p. è priva di fondamento.

La Corte valuta poi altresì infondate altre censure alla legge 47/2015 relative a:

  • la differenza tra il trattamento della perdita di efficacia della misura cautelare previsto dalla norma impugnata e quello previsto dall’art. 302 c.p.p., nel caso di omissione dell’interrogatorio entro il termine stabilito dall’art. 294 c.p.p.; dall’art. 13, co. 3, l. 22 aprile 2005, n. 69, nel caso in cui non pervenga il mandato d’arresto europeo; dall’art. 27 c.p.p., nel caso di misura disposta dal giudice incompetente. I casi disciplinati dagli articoli indicati in comparazione sono, infatti, completamente diversi da quello regolato dall’art. 309, co. 10, c.p.p.;
  • la violazione degli artt. 101, co. 2, e 104, co. 1, Cost., affermando che, indipendentemente dalla assenza di rilevanza del comportamento del giudice rispetto alla intervenuta inosservanza dei termini stabiliti dall’art. 309 c.p.p. , rientra nelle prerogative del legislatore collegare particolari effetti processuali a circostanze sottratte al totale controllo dell’autorità giudiziaria, senza che ciò possa menomare la posizione del giudice, che rimane soggetto «soltanto alla legge» (art. 101, co. 2, Cost.), o incidere sulla sua indipendenza e autonomia (art. 104, co. 1, Cost.).

Con l’ordinanza n. 136 del 2017 il Giudice delle leggi ha affrontato il tema della previsione di adeguatezza, secondo una presunzione assoluta, della sola misura cautelare della custodia in carcere per i reati di associazione mafiosa, sancendo il principio secondo cui l’appartenenza a un’associazione di tipo mafioso implica, nella generalità dei casi e secondo una regola di esperienza sufficientemente condivisa, un’esigenza cautelare che può essere soddisfatta solo con la custodia in carcere, non essendo le misure minori sufficienti a troncare i rapporti tra l’indiziato e l’ambito delinquenziale di appartenenza in modo da neutralizzarne la pericolosità.