Immigrazione clandestina

aggiornamento: 10 luglio 2018

L’articolo 10-bis del Testo unico sull’immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dalla legge 15 luglio 2009, n.94, disciplina il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato da parte di uno straniero non comunitario. 

Commette il reato - sanzionato con un'ammenda da cinquemila a diecimila euro - lo straniero che

  • fa ingresso in Italia privo di passaporto valido o di altro documento equipollente, di visto d'ingresso, non attraverso i valichi di frontiera
  • che vi si trattiene in mancanza di permesso di soggiorno, carta di soggiorno oppure di autorizzazione per motivi di studio, turismo, affari o visite secondo quanto previsto dalla legge n. 68 del 2007

Non è ammessa l'oblazione prevista dall'art. 162 c.p. ovvero il pagamento  dell'ammenda con conseguente estinzione del reato.

Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso e,se la protezione è accordata con conseguente rilascio del permesso di soggiorno, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

Il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 attribuisce alla competenza penale del giudice di pace i procedimenti relativi al reato di immigrazione clandestina.

Riferimenti normativi: