Ospedale psichiatrico giudiziario (OPG)

aggiornamento: 10 luglio 2018

Il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario è una misura di sicurezza detentiva destinata a:

  • persone non imputabili a causa di infermità psichica, intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, sordomutismo, che siano socialmente pericolosi
  • persone sottoposte ad altra misura di sicurezza detentiva colpite da un’infermità psichica tale da rchiedere il ricovero

Dal 1°aprile 2015, il ricovero negli ospedali psichiatrici giudiziari - strutture che a metà degli anni ’70 avevano preso il posto dei manicomi criminali - è sostituito dall'esecuzione nelle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS), come previsto dall’art 3-ter - Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari nel d.l. 211/2011 relativo a interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

La Corte Costituzionale si era più volte espressa sull’art. 222 "Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario" del codice penale.

Di particolare rilievo la sentenza n. 253/2003 con cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo nella parte in cui « non consente al giudice di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, “una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale.»

La durata minima della misura  è determinata in base alla gravità della pena astrattamente prevista per il reato commesso per un periodo non inferiore a due anni nel caso di proscioglimento salvo che si tratti di contravvenzioni o di reati per i quali legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un periodo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata all’autorità di pubblica sicurezza.
La durata minima del ricovero è di dieci anni se per il fatto la legge prevede la pena dell’ergastolo, di cinque se la pena stabilita è della reclusione per un periodo non inferiore nel minimo a 10 anni.

La durata massima, di questa come delle altre misure di sicurezza, a seguito della modifica introdotta dalla  l. 81/2014, non è più indeterminata in quanto legata alla pericolosità sociale: non può superare il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il  reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima secondo la modifica introdotta.


Riferimenti normativi

Legge 30 maggio 2014 n. 81 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Decreto legge 22 dicembre 2011 n. 211 - Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri

Sentenza della Corte Costituzionale 253/2003
 

Voci correlate

Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS)