Espulsione dello straniero come misura alternativa

aggiornamento: 12 luglio 2018

L’espulsione come misura alternativa alla detenzione, prevista dall'art. 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, è disposta nei confronti del detenuto straniero, identificato, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni.

La misura si applica anche  quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 13 comma 2 del Testo Unico concernente l'espulsione amministrativa : ovvero se lo straniero, entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e vi si è trattenuto senza chiedere il permesso di soggiorno, ed è considerato socialmente pericoloso ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423.

L’espulsione è disposta dal magistrato di sorveglianza che decide con decreto motivato dopo avere acquisito dagli organi di polizia informazioni sull’identità e la nazionalità dello straniero. Il decreto è comunicato all’interessato che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione davanti al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide entro il termine di dieci giorni.

L’esecuzione del decreto rimane sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione e della decisione del tribunale di sorveglianza. Lo stato di detenzione permane comunque fino a quando siano acquisiti i documenti di viaggio.
L’espulsione è eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione, che dispone l’accompagnamento alla frontiera per mezzo della forza pubblica.
La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall’esecuzione del provvedimento di espulsione, sempre che lo straniero non sia rientrato illegalmente nel territorio dello Stato. In tale caso, è ripristinata l’esecuzione della pena.

L’espulsione come misura alternativa non può essere disposta:

  • nei casi di condanna per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del Testo Unico ( reati concernenti il traffico e lo sfruttamento di stranieri)
  • delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629, secondo comma, codice penale.
  • nei casi indicati dall’art. 19 del Testo Unico( divieti di espulsione di categorie vulnerabili come donne incinte, minori,disabili persone a rischio di trattamenti persecutori nei paesi d'origine oppure di conviventi con parenti in Italia o titolari di carte di soggiorno)

In caso di concorso di reati di unificazione di pene concorrenti, l'espulsione è disposta quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono.


Riferimenti normativi