Spese di giustizia

aggiornamento: 30 luglio 2014

Le spese di giustizia, definite nel Testo unico adottato con D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, riguardano le intercettazioni ambientali e telefoniche, le consulenze, le perizie, le custodie dei beni sequestrati, i compensi agli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, le testimonianze, le indennità ai giudici popolari che siedono in Corte d’assise.

Le spese del processo civile e penale, come previsto dall’art. 185 del D.P.R. 115/2002, sono gestite attraverso aperture di credito a favore dei funzionari delegati e sono disposte più volte nel corso dell'anno con decreto dirigenziale della direzione della giustizia civile.

I funzionari delegati sono generalmente i capi delle corti d’appello e delle procure generali mentre l’apertura di credito è un modo per gestire la spesa in strutture organizzative complesse con articolazioni sul territorio, come l’organizzazione giudiziaria, ’amministrazione penitenziaria e la giustizia minorile.

Le ultime due si avvalgono anche di un’altra forma di gestione: l’assegnazione di fondi, per cui una quota dello stanziamento di bilancio è attribuita direttamente ai provveditorati dell’amministrazione penitenziaria o ai centri per la giustizia minorile, che a loro volta emettono le aperture di credito a favore degli istituti penitenziari o degli uffici della giustizia minorile.

Gli ordini di accreditamento disposti sul capitolo 1360 sono relativo alle spese di giustizia, sul capitolo 1362 sono relativi ai compensi della magistratura onoraria.

Le spese straordinarie sono autorizzate sulla competenza del capitolo 1360 con l'istituzione del piano gestionale 04 e sulla competenza del capitolo 1362 con l'istituzione del piano gestionale 03, per somme destinate all'estinzione dei debiti pregressi maturati al 31 dicembre 2008 per spese indifferibili.
I piani gestionali sono istituiti nell'ambito delle misure di velocizzazione dei pagamenti della pubblica amministrazione e, le disposizioni previste dall'art. 9 del D.L. n.185/2008 per l'estinzione dei debiti maturati al 31 dicembre 2008 sono estese (art. 6 c.1 bis del D.L. 5/2009 convertito in legge 9 aprile 2009 n.33) anche ai crediti maturati nei confronti dei ministeri alla data del 31 dicembre 2008.

Con la legge di approvazione del bilancio previsionale dello Stato per l’anno finanziario 2010, è stato istituito un nuovo capitolo 1363, sul quale dovranno essere imputate le spese relative alle intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali.