Valutazione di impatto della regolamentazione - Procedure di consultazione

aggiornamento: 27 novembre 2023

 

Dal 27 novembre al 27 dicembre 2023 è attiva la procedura di consultazione relativa ai seguenti provvedimenti normativi:
 

Articolo 1 comma 526 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190

e successivo

Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015 n. 133


La partecipazione alla procedura di consultazione può avvenire

  • specificando il proprio titolo di intervento (esempi: utente dei servizi giustizia, dipendente di ruolo dell’amministrazione come capo ufficio, dirigente, rup)
  • attraverso la formulazione di schematici contributi in forma scritta aventi ad oggetto gli impatti, positivi ed eventualmente negativi, percepiti e osservati, legati all’attuazione dei provvedimenti normativi indicati.
  • I contributi dovranno arrivare entro e non oltre il 27 dicembre 2023 al seguente indirizzo di posta elettronica: consultazioni.legislativo@giustizia.it

 


Le procedure di consultazione sul piano biennale VIR

Il DPCM 169/2017 prevede che ciascuna amministrazione predisponga, con cadenza biennale, un “Piano per la valutazione e la revisione della regolamentazione” degli atti normativi adottati su materie di propria competenza che intende sottoporre a verifica di impatto.

La verifica dell'impatto regolatorio (VIR) consiste nella valutazione del grado di raggiungimento delle finalità sottese al provvedimento normativo oggetto di osservazione, nonché nella stima degli effetti prodotti su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

La finalità della VIR, dunque, è quella di fornire, con riguardo a provvedimenti normativi rispetto ai quali vi sia già stato un sufficiente grado di implementazione, informazioni sull’efficacia e sull’impatto concretamente prodotto sui destinatari, anche al fine di valutare possibili revisioni della regolazione in vigore “proponendo interventi di integrazione, modifica o abrogazione” (art. 2, comma 5, del Regolamento recante disciplina sull’analisi dell’impatto della regolamentazione, la verifica dell’impatto della regolamentazione e la consultazione, DPCM n.169/2017). 

La verifica viene effettuata attraverso un percorso trasparente di valutazione, basato sull'evidenza empirica tesa a verificare la perdurante utilità di un provvedimento.

La procedura si articola in un duplice passaggio.

PRIMA FASE - Redazione del piano biennale VIR

Il piano biennale VIR è predisposto dall’Ufficio legislativo sentito il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è adottato tenendo conto degli esiti di consultazione aperta, previa verifica da parte del Dipartimento.

Nella fase di consultazione della durata di quattro settimane, chiunque abbia interesse può inviare contributi riguardanti:​

  • gli atti inclusi nel piano
  • l'applicazione dei criteri di cui all'art. 12, comma 8, del d.p.c.m. 169/2017 per la selezione dei provvedimenti significativi e rilevanti in relazione agli obiettivi perseguiti dalle politiche pubbliche
  • le proposte di ulteriori diversi atti da sottoporre a valutazione, prima che il piano sia definitivamente adottato.

SECONDA FASE - Istruttoria ed elaborazione delle relazioni di impatto relative ai provvedimenti individuati nel piano biennale

Per lo svolgimento della relativa istruttoria l'Amministrazione ricorre anche alle consultazioni - procedure di consultazione finalizzate ad istruire la valutazione d’impatto dei provvedimenti normativi individuati - secondo quanto stabilito dagli articoli 16 e 18, nonché ad evidenze di tipo quantitativo, ivi comprese quelle desumibili da relazioni degli organi di controllo o di vigilanza (articolo 13 comma 2 D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169).

Obiettivo delle consultazioni è acquisire elementi che riguardino la valutazione dell'efficacia dell'intervento, della sua attuazione e dei suoi principali impatti, ovvero dei profili critici eventualmente riscontrati (articoli 16 comma 2 e 18 comma 3 e seguenti del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169).

I contributi forniti dai soggetti consultati

  • servono ad arricchire le informazioni a disposizione dell'Amministrazione,
  • senza obbligo di riscontro per l'Amministrazione
  • non costituiscono vincolo per l'istruttoria normativa (articolo 16 comma 3 D.P.R. 15 settembre 2017, n. 169).