ARCHIVIO - La riforma del processo civile

aggiornamento: 6 ottobre 2011

Con legge 18 giugno 2009, n. 69 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, sono state introdotte significative modifiche alla disciplina del processo civile, finalizzate in primo luogo a ridurre la durata dei processi.
In particolare:

  • i tempi processuali di alcune fasi del giudizio ordinario di cognizione sono dimezzati
  • viene introdotto il c.d. calendario del processo, fissato dal giudice quando provvede sulle richieste istruttorie, con cui vengono programmate le date delle successive udienze del processo fino alla sua conclusione. Il calendario può essere modificato solo per gravi motivi sopravvenuti
  • vengono introdotte sanzioni processuali a carico della parte responsabile dell’allungamento irragionevole dei tempi di trattazione della causa
  • viene aumentata la competenza dei giudici di pace nelle cause relative a beni mobili (da 2.500 a 5.000 euro) e nelle cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti (da 15.000 a 20.000 euro)

 
Principali modifiche introdotte dalla riforma

1. Modifiche delle norme sul rito applicabili a ciascuna controversia

A decorrere dal 4 luglio 2009 (data di entrata in vigore della riforma):

  • tutte le cause di competenza del tribunale in composizione monocratica, potranno essere promosse nelle forme del procedimento sommario di cognizione, a cui le parti potranno fare ricorso – in alternativa al procedimento ordinario – in tutte le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica. Il procedimento in oggetto si caratterizza per il fatto di essere deformalizzato e più veloce rispetto al procedimento ordinario di cognizione (pur nel rispetto dei requisiti necessari ad assicurare il principio del contraddittorio e la tutela del diritto di difesa), ed è destinato a concludersi con un’ordinanza provvisoriamente esecutiva, che costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca e la trascrizione ed è suscettibile di produrre gli effetti del giudicato se non è appellata.
  • le cause in materia societaria saranno disciplinate dal rito ordinario
  • le cause in materia di risarcimento del danno da incidente stradale o navale non si svolgeranno più nelle forme del rito del lavoro

In base ai principi generali, le cause iniziate prima della data di entrata in vigore della legge - in materia civile, in materia societaria e quelle relative al risarcimento del danno da incidente stradale o navale – continueranno ad essere regolate dal rito processuale con il quale sono state iniziate.

E’ stata inoltre attribuita al Governo una delega per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili, finalizzata a ricondurre nell’ambito di uno dei tre modelli principali previsti dal codice di procedura civile (procedimento ordinario di cognizione; procedimento sommario di cognizione; processo del lavoro) la maggior parte dei procedimenti di cognizione attualmente disciplinati da leggi speciali.

2. Testimonianza scritta

E’ disciplinata dagli articoli 257-bis c.p.c. e 103-bis disp. att. c.p.c.
Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può autorizzare l’acquisizione della prova testimoniale scritta.
Il testimone fornirà, per iscritto, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato su un modulo apposito, conforme al modello approvato con D.M. 17 febbraio 2010, il quale contiene anche le istruzioni per la sua compilazione, apponendo la propria firma, che dovrà essere autenticata da un segretario comunale o da un cancelliere di un ufficio giudiziario. Il modulo sarà infine spedito o depositato in cancelleria.
Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa potrà essere redatta liberamente dal testimone mediante dichiarazione scritta non autenticata e consegnata al difensore della parte interessata.
Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, puo' sempre disporre che il teste sia chiamato a deporre davanti a lui.

3. Introduzione di un “filtro” per i ricorsi davanti alla Corte di Cassazione

Sono stati introdotti due motivi di inammissibilità dei ricorsi per cassazione (la norma troverà applicazione a tutti i ricorsi depositati successivamente all’entrata in vigore della legge):

  • quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Cassazione e la Corte non ritiene che vi siano i presupposti per confermare (con argomentazioni nuove) o per mutare la propria giurisprudenza;
  • quando risulta manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi del giusto processo.

La decisione sull’inammissibilità del ricorso è affidata ad un’apposita sezione della Corte di Cassazione, composta da magistrati appartenenti a tutte le sezioni.

4.  Esecuzione delle sentenze di condanna ad un fare infungibile o ad un non fare

Ai fini dell’esecuzione di decisioni che hanno ad oggetto obblighi di fare infungibile o di non fare (ad es. in tema di affido dei minori nei giudizi di separazione e divorzio) sono previste sanzioni pecuniarie per il ritardo nell’adempimento degli obblighi imposti dal giudice.
Con il provvedimento di condanna il giudice stabilisce direttamente la somma di denaro dovuta per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Se la parte obbligata non adempie, la sentenza costituisce titolo esecutivo anche per le somme di denaro dovute a tale titolo.

5. Introduzione di una norma di delega al Governo per l’emanazione di norme in materia di mediazione in ambito civile e commerciale

Scopo della delega (attuata con il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28) è quello di incentivare la definizione delle controversie fuori del processo, tenuto conto della normativa comunitaria in materia (direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008).

6. Disposizioni che trovano immediata applicazione anche ai giudizi in corso

  • la motivazione delle sentenze deve limitarsi ad una sintetica esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base delle decisione, anche con riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi, e non è più necessario riassumere lo svolgimento del processo
  • la sentenza che decide l’opposizione all’esecuzione è impugnabile con l’ordinario appello
  • non è possibile produrre nuovi documenti nel corso del giudizio d’appello

7. Riforma del sistema di recupero delle spese di giustizia e delle pene pecuniarie

Nell’ambito della legge 18 giugno 2009 n. 69 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, è stata inserita una importante riforma del sistema di recupero delle spese di giustizia del processo penale e delle pene pecuniarie.
Le linee-guida fondamentali di questo intervento sono le seguenti.

1)  La normativa previgente stabiliva che le spese anticipate dall’erario fossero recuperate per intero. La quantificazione del credito veniva effettuata dal funzionario addetto all’ufficio giudiziario su base cartacea. Ciò rendeva quasi certa la incompletezza delle spese annotate, anche per i farraginosi e numerosi adempimenti connessi alla fase di liquidazione e di pagamento della spesa .
La riforma introduce una procedura di recupero ad hoc per i crediti erariali dell’ente creditore Giustizia, differenziata dal resto dei crediti riscossi dalla società di riscossione, che tiene conto della peculiarità della loro natura e della necessità che i tempi del loro recupero garantiscano l' effettivo rispetto delle norme del codice penale e di procedura penale che li riguardano.
La maggior parte delle spese processuali penali sarà recuperata in misura fissa,  semplificando così ulteriormente la procedura di quantificazione del credito attraverso un sistema di forfetizzazione per gradi di giudizio, a seconda del tipo di procedimento, senza vincolo solidale fra le parti.

2)  E’ stato inoltre abbandonato il principio per il quale, in caso di coimputati, il debito è solidale.
L’abbandono del vincolo di solidarietà mira a sollevare l’agente della riscossione da interminabili e quasi sempre infruttuose ricerche del debitore solvibile. Tali ricerche aggravano infatti inutilmente i tempi e i costi della procedura di riscossione, senza arrecare alcun reale beneficio: anche i debitori più solvibili tendono infatti a sottrarsi alla procedura esecutiva, sapendo di essere tenuti al pagamento dell’intero e di dover poi esercitare nei confronti dei condebitori solidali un’azione di rivalsa. Se il debito del coimputato è pro quota, ciò costituirà un maggior incentivo al pagamento spontaneo da parte sua.
Inoltre, attraverso l’abbandono della solidarietà, sarà possibile creare delle partite di credito su base personale, in cui sono sommate le spese da ciascun imputato dovute, più facilmente calcolabili, e le eventuali pene pecuniarie da lui dovute.
In tal modo, sarà anche possibile ridurre il numero delle prescrizioni delle pene pecuniarie, che in passato dovevano attendere, per essere riscosse, l’esaurimento della procedura di riscossione solidale delle spese.

3)  La riforma ha poi rafforzato il ruolo di Equitalia Giustizia s.p.a.
Tale società, da poco costituita e già incaricata di gestire il Fondo Unico Giustizia, si sostituirà interamente agli uffici giudiziari nella quantificazione delle spese di giustizia e nell’iscrizione a ruolo, consentendo alle cancellerie di essere sgravate da compiti puramente contabili per dedicarsi interamente alle attività ordinarie di assistenza alla funzione giudiziaria.

Le misure sin qui descritte consentiranno un’enorme semplificazione del  meccanismo di quantificazione e riscossione delle spese di giustizia, che produrrà indubbi effetti positivi: sia diretti, in quanto consentirà il recupero di maggiori risorse al bilancio della giustizia, sia indiretti, in quanto recupererà il personale delle cancellerie a una maggiore efficienza.

Come fare per