DDL – Ratifica Accordo Italia-Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e accordo Italia-Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria penale del 20 aprile 1959 - Testo

Disegno di legge recante: “Ratifica accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 e accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013".

Relazione illustrativa (estradizione)

Relazione illustrativa (assistenza giudiziaria)

Indice

Art. 1- Autorizzazione alla ratifica
Art. 2 - Ordine di esecuzione
Art. 3 - Copertura finanziaria
Art. 4 - Entrata in vigore

Art. 1
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:
    1. l'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013;
    2. l'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013.

Art. 2
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1, lettera a), e dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, lettera b).

Art. 3
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'Accordo di cui all'articolo 1, lettera a), valutati in euro 6.098,00 a decorrere dall'anno 2014 e dalle rimanenti spese di cui all'Accordo di cui all'articolo 1, lettera a), pari a euro 5.000,00 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014 — 2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui all'Accordo di cui all'articolo 1), lettera a), il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio dei relativi oneri e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma "Giustizia civile e penale" e, comunque, della missione "Giustizia" dello stato di previsione del ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
  3. Agli oneri derivanti dalla spese di missione di cui all'Accordo di cui all'articolo 1, lettera b), valutati in euro 6.668,00 a decorrere dall'anno 2014 e dalle rimanenti spese di cui all'Accordo di cui all'articolo 1, lettera b), pari a euro 20.360,00 a decorrere dall'armo 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014 — 2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui all'Accordo di cui all'articolo 1, lettera b), il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma "Giustizia civile e penale" e, comunque, della missione "Giustizia" dello stato di previsione del ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e alla adozione delle misure di cui ai commi 2 e 4.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
     

Art. 4
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegati