DDL – Ratifica Accordo Italia-Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria penale del 20 aprile 1959 - Relazione
Esame definitivo - Consiglio dei ministri May 16, 2014
Disegno di legge recante: “Ratifica accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013.”
L'Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione Europea di Assistenza Giudiziaria del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Montenegro si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione ed alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità transnazionale.
L'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso ed accurato il settore della assistenza giudiziaria penale è stata imposta dalla attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati in qualsiasi settore (economico, finanziario, commerciale, dei flussi migratori, ecc.). L'incontestabile dato della continua crescita dei rapporti tra i due Paesi implica, inevitabilmente, la comune esigenza dì reciproca assistenza giudiziaria penale.
L'art. 1 prevede che le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori.
L'assistenza giudiziaria potrà riguardare, in particolare, la notificazione degli atti giudiziari; l'assunzione dì testimonianze o di dichiarazioni (tra cui anche l'assunzione di interrogatorio di indagati ed imputati); l'assunzione e la trasmissione di perizie; le attività di acquisizione documentale; l'invio di documenti, atti ed elementi di prova; la ricerca ed identificazione di persone; il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o dì partecipare ad altri atti processuali; l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di oggetti; l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi di reato; la comunicazione dell'esito di procedimenti penali, la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari. Inoltre, é previsto lo scambio di informazioni di carattere penale e sulla legislazione, nonché qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato Richiesto (Art. 1).
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L'art. 2 disciplina l'esecuzione della richiesta di assistenza e l'eventuale rinvio della stessa. E' stato stabilito che le Parti si impegnano a collaborare tempestivamente in conformità alla legislazione dello Stato Richiesto, ma è stata anche prevista la possibilità di eseguire la domanda di assistenza secondo modalità particolari indicate dalla Parte richiedente, sempre che ciò non contrasti con la legislazione della Parte richiesta.
L'art. 3 disciplina le modalità di trasmissione delle richiesta di assistenza giudiziarie, attraverso il contatto diretto tra le competenti autorità giudiziarie ed il coinvolgimento formale dell'Autorità centrale.
L'art. 4 disciplina in modo puntuale ed analitico il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze, dichiarazioni e per l'espletamento di interrogatori, previo accordo specifico tra gli Stati e compatibilmente con la rispettiva legislazione e con le possibilità tecniche di ciascun Stato. Viene, tra le altre cose, espressamente prevista l'obbligatorietà del ricorso al collegamento in videoconferenza quando la persona che debba essere sentita si trovi detenuta nel territorio dello Stato Richiesto.
L'art. 5 prevede che, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto debba effettuare accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, intrattenga sul territorio dello Stato Richiesto, senza che possano essere da quest'ultimo opposti motivi di segreto bancario.
L'art. 6 disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato.
Entrambi gli Stati dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità delle proprie legislazioni.
E' previsto che l'Accordo abbia durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica. La cessazione di efficacia dell'Accordo avrà effetto decorsi centoottanta giorni dopo la predetta comunicazione.
Infine, la disciplina prevista nell'Accordo si applicherà alle richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferibili a fatti commessi anteriormente.