DDL – Ratifica Accordo Italia-Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 - Relazione
Esame definitivo - Consiglio dei ministri May 16, 2014
Disegno di legge recante: “Ratifica accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013”
L'Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione Europea di Estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Montenegro in materia di estradizione si inquadra nell'obiettivo di entrambi i Paesi di intensificare la lotta alla criminalità e al terrorismo.
Con tale Accordo aggiuntivo i rapporti tra Italia e Montenegro nel campo della cooperazione giudiziaria penale hanno registrato un notevole passo in avanti, essendo stata ricompresa la facoltà di estradizione dei propri cittadini, sinora rifiutata dal Montenegro.
L'Accordo aggiuntivo in esame presenta una puntuale disciplina della materia dell'estradizione dei cittadini e del transito degli stessi sul territorio per le ipotesi in cui un cittadino consegnato da uno Stato terzo ad uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio degli stessi.
Il testo normativo si compone di 3 articoli, corredati di rubrica per consentire una rapida individuazione degli argomenti trattati.
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L'art. 1, nel prevedere la facoltà degli Stati Contraenti di estradare reciprocamente i propri cittadini, fa espresso riferimento sia all'estradizione processuale, fondata su misure cautelari, che a quella esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato. Nel primo caso, la facoltà di estradare i cittadini è stata prevista solo per quei reati per i quali potrebbe essere inflitta una pena detentiva pari o superiore a cinque anni (la determinazione di tale limite di pena è stata espressamente richiesta dalla Parte montenegrina). Lo stesso limite dei cinque anni è stato applicato per il caso di estradizione esecutiva e, dunque, il cittadino potrà essere concesso in estradizione solo se nei suoi confronti debba essere eseguita una pena detentiva non inferiore a cinque anni.
E' stata inoltre prevista, per il caso di estradizione processuale, la facoltà di condizionare la consegna del cittadino alla sua restituzione allo Stato richiesto, affinché possa ivi scontarvi la pena inflitta al' esito del procedimento penale celebrato nello Stato richiedente.
L'art. 2 disciplina il transito sul territorio di una delle parti contraenti in maniera conforme a quanto previsto dalla Convenzione Europea di estradizione.
L'art. 3 disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato.
Entrambi gli Stati dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità delle proprie legislazioni.
E' previsto che l'Accordo abbia durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica. La cessazione di efficacia dell'Accordo avrà effetto decorsi centoottanta giorni dopo la predetta comunicazione.