aggiornamento: July 28, 2022
Accordo 28 luglio 2022 - Sui criteri per la corresponsione ai dirigenti di seconda fascia dell’amministrazione degli archivi notarili della retribuzione di risultato per il biennio 2015-2016, facente carico ai fondi 2016-2017
Ministero della Giustizia
Ufficio centrale degli archivi notarili
ACCORDO Sui criteri per la corresponsione ai dirigenti di seconda fascia dell’amministrazione degli archivi notarili della retribuzione di risultato per il biennio 2015-2016, facente carico ai fondi 2016-2017
L’Amministrazione degli Archivi Notarili e le Organizzazioni Sindacali sottoscritte;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il P.D.G. 30 dicembre 2003, in vigore per gli anni 2015 e 2016, con il quale è stata stabilita la graduazione delle posizioni dirigenziali, sono state individuate quattro diverse fasce retributive corrispondenti ad altrettanti raggruppamenti di posizioni dirigenziali, differenziati per livello di impegno e di responsabilità, ed è stato determinato l’importo annuo lordo corrispondente a ciascuna delle predette fasce;
Visto il P.D.G. 18 maggio 2006 con il quale sono stati rideterminati i valori economici annui lordi per tredici mensilità delle retribuzioni di posizione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia dell’Amministrazione degli archivi notarili;
Visto il C.C.N.L. della Dirigenza dell’Area I – quadriennio 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 21 aprile 2006 ed in particolare l’art. 21 che prevede il sistema di verifica e valutazione dei risultati dell’attività dei dirigenti;
Visto l’articolo 4, comma 1 lettera b), del suddetto contratto, che rinvia alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri e delle modalità per la corresponsione della retribuzione di risultato della dirigenza dell’Area 1;
Visto l’art. 60 del citato C.C.N.L., che regolamenta gli incarichi aggiuntivi i cui compensi, dovuti da terzi, confluiscono in parte nel fondo;
Visto l’articolo 61, dello stesso C.C.N.L., che disciplina la reggenza dell’ufficio dirigenziale, nelle ipotesi di vacanza in organico e/o di sostituzione del dirigente titolare dell’incarico assente con diritto alla conservazione del posto, con un incarico “ad interim”;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto dirigenza area 1 relativo al quadriennio 2006-2009 e ai bienni economici 2006-2007 e 2008-2009, sottoscritto il 12 febbraio 2010, ed in particolare l’articolo 26 che stabilisce i criteri per l’erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti di seconda fascia;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente dell’Area Funzioni centrali, relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto il 9 marzo 2020 ed, in particolare, l’art.28 dello stesso che disciplina la differenziazione della retribuzione di risultato;
Ritenuto che quest’ultimo contratto, ai sensi dell’art.2, comma 1 dello stesso, debba trovare applicazione anche per la retribuzione di risultato relativa all’anno 2015, atteso che tale emolumento viene finanziato con il Fondo 2016 e poteva essere corrisposto solo a far data dal 2016 all’esito delle connesse procedure di valutazione da parte dell’Organismo indipendente di valutazione;
Visto l’art. 1, comma 189, della Legge n. 266 del 2005;
Visto l’art. 67, comma 5, della Legge n. 133 del 2008;
Visti i PP.D.G. del 24 aprile 2020 e 13 luglio 2020, vistati dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia, con cui sono stati determinati, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 67, comma 5, della legge n. 133 del 2008 e dall’art. 9, comma 2 bis, del d.l. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010 e successive modificazioni, l’ammontare del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia dell’Amministrazione degli archivi notarili per l’anno 2016 (euro 971.211,67) e quello per l’anno 2017 (euro 971.211,67) e che tali importi sono al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione.
Vista la nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato-I.G.O.P. 18 marzo 2022 prot. n. 17531, che ai fini dell’applicazione del comma 236, dell’articolo 1 della legge n. 208/2015, ha assentito alla determinazione del fondo per l’anno 2016 per l’importo complessivo di euro 1.093.348,60 e del fondo per l’anno 2017 per l’importo di euro 1.093.348,60;
Considerato che, per gli anni 2016 e 2017, le risorse già utilizzate per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato ammontano, al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione, rispettivamente, ad euro 508.237,33 e ad euro 564.341,05 per cui sono disponibili risorse per euro 585.111,27 per l’anno 2016 ed euro 529.007,55 per l’anno 2017;
Vista la nota prot.57073 del 15 luglio 2022 con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica comunica che l’ipotesi di accordo così come modificata il 25 marzo 2022 può avere ulteriore corso, considerato anche il parere espresso dal Ministero dell’Economia e delle finanze/IGOP con nota 194714 del 14 luglio 2022;
Considerato che con decreti ministeriali 28 luglio 2016 e 9 ottobre 2017 sono state approvate le proposte di valutazione dei dirigenti di seconda fascia relative agli anni 2015 e 2016;
Visto il provvedimento con cui l’Organismo indipendente di valutazione della performance ha assegnato ai dirigenti di seconda fascia cinque diverse valutazioni positive: minimo, adeguato, distinto, oltre la media, eccellente, e che le valutazioni tengono conto anche degli incarichi di reggenza svolti;
Considerato che nel corso dell’incontro in conference call con le Organizzazioni sindacali del 29 ottobre 2020 è emersa una sostanziale adesione all’ipotesi di accordo, salvo alcune integrazioni da apportare all’originario testo a supporto dei criteri adottati;
Dato atto che la sottoscrizione del presente accordo, tenuto conto della situazione epidemiologica in atto nel Paese, potrà avvenire oltre che in presenza, per le Organizzazioni sindacali che lo ritengano opportuno, da remoto mediante formali note di adesione da trasmettere all’Amministrazione;
CONCORDANO
ART. 1
(Criteri di corresponsione della retribuzione di risultato)
La quota del Fondo destinata alla retribuzione di risultato viene attribuita tenendo esclusivamente conto delle valutazioni espresse dall’Organismo indipendente di valutazione della performance, elaborate in base al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati.
Essa, fatto salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 dell’art. 28 del CCNL relativo al personale dirigente dell’area Funzioni centrali e disciplinato dall’art. 2 del presente accordo, viene distribuita applicando i seguenti coefficienti di valutazione, che tengono conto delle differenti valutazioni assegnate dall’Organismo indipendente di valutazione della performance, e precisamente:
- 1,2 per il giudizio di “eccellente”;
- 1,0 per il giudizio di “oltre la media”;
- 0,8 per il giudizio di “distinto”;
- 0,6 per il giudizio di “adeguato”;
- 0,4 per il giudizio di “minimo”
- 0 per l’ipotesi di “non valutato” (per omessa trasmissione di documentazione) o per il giudizio di “valutato negativamente”.
Nel caso di conferimenti ai dirigenti di incarichi di reggenza di cui all’art. 61 del CCNL 21 aprile 2006 relativo al personale dirigente dell’area 1, al dirigente incaricato sarà corrisposta una retribuzione aggiuntiva, nell’ambito della retribuzione di risultato, rapportata al 20% del valore economico della retribuzione di posizione – sia fissa che variabile - prevista per l’Ufficio dirigenziale conferito in reggenza, commisurata al periodo di durata della reggenza.
Ai fini dell’attribuzione della retribuzione dovuta, si precisa che un mese di reggenza di archivio notarile distrettuale dirigenziale corrisponde ad una ispezione ordinaria ad un archivio notarile distrettuale, oppure a due ispezioni ordinarie svolte in archivi notarili sussidiari, ovvero a due ispezioni ordinarie agli atti di Presidenti di Consigli notarili.
La predetta integrazione del trattamento economico sarà subordinata alla valutazione positiva dell’attività svolta rapportata al solo periodo di svolgimento della sostituzione effettuata (non viene attribuito l’incremento se il dirigente consegua una valutazione negativa).
ART. 2
(Differenziazione della retribuzione di risultato)
Ai dirigenti che nelle annualità di riferimento abbiano conseguito le valutazioni più elevate, in base al sistema di valutazione dell’amministrazione, è attribuita una retribuzione di risultato con importo più elevato del 30% rispetto al valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato.
Ai fini del computo del valore medio si tiene conto del coefficiente dato dalla media dei coefficienti attribuiti ai dirigenti, in applicazione dei criteri di cui all’art.1, sulla base del giudizio conseguito da ognuno, pari a 1,00 per l’anno 2015 e a 1,036 per l’anno 2016.
Ai sensi dell’art.28, comma 5, del suindicato CCNL Funzioni Centrali, la limitata quota di dirigenti a cui viene attribuita la prevista maggiorazione, tenuto conto delle esigue dimensioni della relativa dotazione organica, è definita in un contingente non superiore al 20% del personale dirigenziale. Allo stesso verranno applicati, in deroga a quanto previsto dall’art.1 dell’accordo, il coefficiente di 1,3 per l’anno 2015 e di 1,35 per l’anno 2016, corrispondenti a una retribuzione di risultato di importo più elevato del 30% del valore medio di cui al comma 2.
Per l’individuazione dei dirigenti che beneficeranno di quest’ultimo importo si terrà conto, nell’ambito dei giudizi di “eccellente” dei punteggi massimi conseguiti, come risultanti dai DD.MM. 28 luglio 2016 e 9 ottobre 2017 con cui è stata approvata la valutazione.
Il presente verbale è integrato dalle formali note di adesione delle Organizzazioni sindacali che lo sottoscriveranno da remoto nonché dalle note di quelle che risulteranno non firmatarie.
PARTE PUBBLICA
ORGANIZZAZIONI SINDACALI FIRMATARIE
CIDA Funzioni centrali
CISL FP
DIRSTAT FLEPAR UNSA
FIALP
FP CGIL
UIL
UNADIS
La FLEPAR ha sottoscritto l’ipotesi di accordo inserendo una nota a verbale in cui si chiede che venga confermato che tutte le voci retributive disciplinate dal presente CCIE siano ritenute utili ai fini del calcolo del trattamento di quiescenza dei dirigenti, sia esso calcolato come TFS o TFR.
Il Segretario Generale