aggiornamento: July 28, 2022

Accordo 28 luglio 2022 - Relazione illustrativa

Ministero della Giustizia

Ufficio centrale degli archivi notarili

Accordo 28 luglio 2022 - Relazione illustrativa – retribuzione di risultato anni 2015-2016

Accordo sui criteri per la corresponsione ai dirigenti di seconda fascia dell’Amministrazione degli Archivi notarili della retribuzione di risultato per il biennio 2015-2016, facente carico ai fondi 2016-2017

Relazione illustrativa

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Tipologia dato

Accordo

Data di sottoscrizione

28 luglio 2022 (e successive note di adesione)

Periodo temporale di vigenza

Anni 2015/2016 – utilizzo dei fondi 2016 e 2017

Composizione della delegazione trattante

Parte Pubblica: Direttore Generale. Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): CISL FP- CIDA Funzioni centrali – FLEPAR - UIL PA - DIRSTAT FIALP UNSA - FP CGIL - UNADIS. Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): CISL FP- CIDA Funzioni centrali -FLEPAR – UIL - DIRSTAT FIALP UNSA - FP CGIL - UNADIS.

La FLEPAR ha sottoscritto l’ipotesi di accordo inserendo una nota a verbale.

Soggetti destinatari

Dirigenti di seconda fascia dell’Amministrazione degli Archivi Notarili

Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)

Definizione dei criteri per la corresponsione ai dirigenti di seconda fascia dell’Amministrazione degli archivi notarili della retribuzione di risultato per il biennio 2015-2016, facente carico ai fondi 2016-2017

Rispetto dell’iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione

Il presente accordo è inviato all’Organo di controllo interno (Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia) per la dovuta certificazione

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009: SI

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009: SI

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009: SI

Le Relazioni della Performance (relative agli anni 2013 e 2014) sono state validate dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del d.lgs. n. 150/2009: SI

 

Modulo 2 – Illustrazione dell’articolato del contratto

Il giorno 28 luglio 2022 si è svolto, in modalità di conference call, l’incontro con le OO.SS. ai fini della sottoscrizione dell’Accordo definitivo sui criteri per la corresponsione ai dirigenti di seconda fascia dell’Amministrazione degli Archivi notarili della retribuzione di risultato per il biennio 2015-2016, facente carico ai fondi 2016-2017, di cui era stato preventivamente trasmesso il relativo testo. In relazione allo stesso sono pervenute, quale parte integrante, le formali note di adesione da parte delle Organizzazioni sindacali. La FLEPAR, nel sottoscrivere l’accordo, ha inserito nota a verbale con cui chiede “che venga confermato che tutte le voci retributive disciplinate dal presente CCIE, siano ritenute utili ai fini del calcolo del trattamento di quiescenza della dirigenza, sia esso calcolato come TFS o TFR”. 

Con la presente relazione illustrativa, prevista dagli artt. 40 e 40 bis del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, si fornisce un quadro di sintesi degli elementi assunti a presupposto dell’accordo che si sottopone a verifica evidenziandone, in particolare, la ratio, la natura premiale e selettiva e gli effetti attesi, nonché la conformità dello stesso ai principi e ai criteri dettati in materia dall’art. 65, comma 1, del d.lgs. 150/2009.

In merito a quest’ultimo profilo, ai fini della puntuale verifica degli ambiti riservati alla contrattazione collettiva, si richiama in primo luogo la previsione di cui all’art.24 del d. lgs.165/2001 che espressamente demanda alla stessa la regolamentazione del trattamento economico del personale dirigenziale, prevedendo che il trattamento accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti.

Occorre, altresì, richiamare la disposizione, tuttora vigente, di cui all’art. 4 del C.C.N.L. del personale dirigente dell’Area 1, sottoscritto il 21 aprile 2006, che in tema di relazioni sindacali, al comma 1, lett.B), riserva alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri generali per dare attuazione alla disciplina concernente la retribuzione collegata direttamente ai risultati raggiunti in relazione agli obiettivi assegnati.

Il successivo C.C.N.L. 2006-2009 del personale dirigente dell’Area 1, in merito alla retribuzione di risultato destinata ai dirigenti di II fascia, all’art. 26 ha definito i parametri a cui la contrattazione integrativa deve attenersi all’atto della definizione dei criteri per l’erogazione della stessa, indicando espressamente che quanto ivi disposto trova applicazione in via sperimentale e transitoria nelle more della piena attuazione del decreto legislativo 150/2009.

Da ultimo, l’art. 44 del C.C.N.L. 2016-2018 relativo al personale dell’area Funzioni centrali – Sezione dirigenti – sottoscritto il 9 marzo 2020, demanda alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri per la determinazione della retribuzione di risultato prevedendo la definizione, in tale ambito, delle misure percentuali di cui all’art.28 (differenziazione della retribuzione di risultato) commi 3 e 5, nonché della quota di incremento della stessa nell’ipotesi di incarichi aggiuntivi o di affidamento di incarichi ad interim;

Nell’ottica di incentivare la produttività, cardine delle menzionate norme è l’indefettibile presupposto della premialità ai fini dell’attribuzione del trattamento accessorio, nonché il nesso di quest’ultimo con il conseguimento dei risultati in coerenza con gli obiettivi assegnati, da verificare attraverso sistemi di valutazione rigorosi ed obiettivi.

In tale prospettiva, il suindicato art. 26 C.C.N.L. dispone che la contrattazione integrativa articoli la componente retributiva legata al risultato in livelli di merito, idonei ad assicurare una effettiva differenziazione dei relativi importi retributivi, definendo i parametri per l’individuazione delle fasce di merito, secondo un’impostazione tesa non al livellamento, bensì al riconoscimento del contributo lavorativo di ciascun dirigente onde premiare, in linea con quanto disposto dall’art. 19 del D.Lgs. 150 del 2009, i più meritevoli.

Il successivo C.C.N.L. 2016-2018, sopra richiamato, all’art.28 disciplina la differenziazione della retribuzione di risultato prevedendo che ai dirigenti che nelle annualità di riferimento abbiano conseguito le valutazioni più elevate, in base al sistema di valutazione dell’amministrazione, è attribuita una retribuzione di risultato con importo più elevato del 30% rispetto al valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato.

Si è concordato con le OO.SS. che quest’ultimo contratto, ai sensi dell’art.2, comma 1 dello stesso, debba trovare applicazione anche per la retribuzione di risultato relativa all’anno 2015, atteso che tale emolumento viene finanziato con il Fondo 2016 e poteva essere corrisposto solo a far data dal 2016 all’esito delle connesse procedure di valutazione da parte dell’Organismo indipendente di valutazione.

Il presente accordo si avvale del Sistema di misurazione e valutazione della performance, adottato con D.M. 10 gennaio 2011 (con i correttivi apportati allo stesso con D.M. del 2 dicembre 2014), che differenzia i parametri per la quantificazione della retribuzione di risultato, spettante ai dirigenti di II fascia, a seconda del punteggio riportato da ciascuno di essi, all’esito del procedimento di valutazione relativo agli anni 2015 e 2016.

L’orientamento ai risultati e all’incremento della produttività e dell’efficienza dei servizi erogati ai cittadini è stato rafforzato con la definizione di criteri che – ancora di più rispetto a quelli adottati in precedenza – sono improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione del dirigente, prevedendo una maggiore differenziazione dei parametri per la determinazione degli importi.

Per l’erogazione delle dovute competenze si attinge dai fondi (2016 e 2017) per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia in servizio nell’Amministrazione degli archivi notarili, determinati inizialmente, nel loro ammontare complessivo, dai PP.D.G. del 24 aprile 2020 e 13 luglio 2020, vistati dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia tenuto conto di quanto previsto dall’art. 67, comma 5, della legge n. 133 del 2008 e dall’art. 9, comma 2 bis, del d.l. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010 e successive modificazioni.

Nell’originaria ipotesi di accordo sottoscritta il 29 ottobre 2020 l’ammontare del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia dell’Amministrazione degli archivi notarili è stato determinato, per l’anno 2016, nella misura di euro 971.211,67 e, per l’anno 2017, nella misura di euro 971.211,67 al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione.

Con successiva nota del 18 marzo 2022 prot. n. 17531, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato-I.G.O.P. , ai fini dell’applicazione del comma 236, dell’articolo 1 della legge n. 208/2015, ha assentito alla rideterminazione del fondo per l’anno 2016 per l’importo complessivo di euro 1.093.348,60 e del fondo per l’anno 2017 per l’importo di euro 1.093.348,60, chiedendo di apportare le conseguenti modifiche all’ipotesi di accordo.

In data 13 aprile 2022 è stata, quindi, trasmessa al Dipartimento della Funzione pubblica e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP – l’ipotesi di accordo 25 marzo 2022 con le connesse modifiche richieste. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot.57073 del 15 luglio 2022, ha comunicato che l’ipotesi di accordo così come modificata può avere ulteriore corso, considerato anche il favorevole parere espresso dal Ministero dell’Economia e delle finanze/IGOP con nota 194714 del 14 luglio 2022. 

Poiché, per gli anni 2016 e 2017, le risorse già utilizzate per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato ammontano, al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione, rispettivamente, ad euro 508.237,33 e ad euro 564.341,05 sono disponibili risorse per euro 585.111,27 per l’anno 2016 ed euro 529.007,55 per l’anno 2017. Tali aspetti risultano più compiutamente indicati nell’annessa Relazione tecnica.

Nell’accordo si è provveduto a indicare nelle premesse gli importi relativi ad entrambi i fondi (2016 e 2017), al lordo degli oneri e dell’IRAP, in conformità agli importi risultanti dai citati decreti di costituzione dei fondi.

La distribuzione della quota di ciascun fondo destinata alla retribuzione di risultato avverrà secondo coefficienti di valutazione che, tenendo conto delle differenti valutazioni previste dall’Organismo indipendente di valutazione della performance, sono stati così definiti:

  • 1,2 per il giudizio di “eccellente”;
  • 1,0 per il giudizio di “oltre la media”;
  • 0,8 per il giudizio di “distinto”;
  • 0,6 per il giudizio di “adeguato”;
  • 0,4 per il giudizio di “minimo”;
  • 0 per l’ipotesi di “non valutato” (per omessa trasmissione di documentazione) o per il giudizio di “valutato negativamente”.

Tali coefficienti, concordati con le OO.SS., saranno quindi applicati a tutta la retribuzione di risultato, che verrà distribuita tenendo conto solo delle valutazioni espresse dal predetto Organismo di valutazione e senza prevedere altri parametri. Non verrà corrisposta alcuna retribuzione di risultato per l’anno in cui il dirigente consegua un giudizio di “non adeguato”.

Nel caso di conferimenti ai dirigenti di incarichi di reggenza di cui all’art. 61 del CCNL 21 aprile 2006, al dirigente incaricato sarà corrisposta una retribuzione aggiuntiva, nell’ambito della retribuzione di risultato, rapportata al 20% del valore economico della retribuzione di posizione – sia fissa che variabile - prevista per l’Ufficio dirigenziale conferito in reggenza, commisurata al periodo di durata della reggenza.

Ai fini dell’attribuzione della retribuzione dovuta, è stato concordato che un mese di reggenza di archivio notarile distrettuale dirigenziale corrisponde ad una ispezione ordinaria ad un archivio notarile distrettuale, o a due ispezioni ordinarie svolte in archivi notarili sussidiari, o a due ispezioni ordinarie agli atti di Presidenti di Consigli notarili.

Tale previsione trae fondamento nella legge n.629 del 1952 e successive modifiche e integrazioni con cui sono stati istituiti gli uffici ispettivi dell’Amministrazione degli archivi notarili, uffici di livello dirigenziale, ai quali l’art.5 della stessa demanda, in via esclusiva, le ispezioni in tutti gli Archivi notarili e quelle agli atti e repertori dei Presidenti dei Consigli notarili e dei Consiglieri da essi delegati.

Si è, inoltre, previsto espressamente che la predetta integrazione del trattamento economico sarà subordinata alla valutazione positiva dell’attività svolta rapportata al solo periodo di svolgimento della sostituzione effettuata (non viene attribuito l’incremento qualora il dirigente consegua una valutazione negativa).

Conformemente alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. n.190008 del 6 agosto 2018, l’Accordo prevede, altresì, che gli acconti della retribuzione di risultato possano essere corrisposti soltanto all’esito della valutazione e a completamento della performance, subordinandoli alla verifica dell’effettivo apporto partecipativo e al raggiungimento dei risultati nel relativo periodo di riferimento.

La diversa parametrazione della retribuzione individuale di risultato, garantita dall’accordo in esame, a seconda del punteggio, consentirà infine di assicurare quella “adeguata differenziazione degli importi” che il secondo comma dell’art. 26 del CCNL considera necessaria per garantire un’effettiva premialità.

Per completezza si segnala che la fattispecie degli incarichi aggiuntivi (art. 60 del CCNL 21 aprile 2006), ad oggi non si è verificata nell’ambito dell’Amministrazione.

L’ipotesi di accordo introduce, poi, all’art.2 un meccanismo di differenziazione della retribuzione di risultato in applicazione del menzionato art.28 CCNL 2016-2018.

Ai fini del computo del valore medio previsto dallo stesso, si tiene conto del coefficiente dato dalla media dei coefficienti attribuiti ai dirigenti, in applicazione dei criteri di cui all’art.1, sulla base del giudizio conseguito da ognuno, pari a 1,00 per l’anno 2015 e a 1,036 per l’anno 2016.

Ai sensi dell’art.28, comma 5, del suindicato CCNL Funzioni Centrali, la limitata quota di dirigenti a cui viene attribuita la prevista maggiorazione, tenuto conto delle esigue dimensioni della relativa dotazione organica, è definita in un contingente non superiore al 20% del personale dirigenziale. Allo stesso verranno applicati, in deroga a quanto previsto dall’art.1 dell’accordo, il coefficiente di 1,3 per l’anno 2015 e di 1,35 per l’anno 2016, corrispondenti a una retribuzione di risultato di importo più elevato del 30% del valore medio di cui al comma 2.

Per l’individuazione dei dirigenti che beneficeranno di quest’ultimo importo si terrà conto, nell’ambito dei giudizi di “eccellente” dei punteggi massimi conseguiti, come risultanti dai DD.MM. 28 luglio 2016 e 9 ottobre 2017 con cui è stata approvata la valutazione.

In relazione ai risultati attesi, si ritiene che detto accordo integrativo possa favorire una positiva ricaduta sui livelli di produttività collettiva ed individuale, incentivando con un effettivo meccanismo premiale le performances più elevate.