aggiornamento: July 28, 2022

Accordo 28 luglio 2022 - Relazione tecnico-finanziaria e illustrativa

Ministero della Giustizia

Ufficio centrale degli archivi notarili

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ED ILLUSTRATIVA

ACCORDO SUI CRITERI PER LA CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER GLI ANNI 2015 E 2016 A CARICO DEI FONDI 2016 E 2017 - (Accordo 28 luglio 2022)

La presente relazione è stata redatta in attuazione dell’art. 40, comma 3-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 attenendosi agli schemi standard predisposti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica ed è finalizzata alla dimostrazione della compatibilità dei costi previsti dall’accordo in esame con i vincoli di bilancio derivanti dall’applicazione delle norme di legge ai fini del conseguimento della relativa certificazione da parte dei competenti organi di controllo.

Modulo I - Costituzione dei fondi

SEZIONE I -  In essa vengono rappresentate le risorse del fondo aventi carattere di certezza e stabilità, iniziando dalle risorse storiche consolidate quantificate in relazione al fondo per l’anno 2004 (ridotto del 10% per l’art. 67, co. 5 del D.L. n.112/2008) e indicato al lordo degli oneri riflessi. Si ricorda che per i fondi precedenti si era sempre provveduto ai calcoli al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP. Si è quindi provveduto, con il p.D.G. 24 aprile 2020 a ricalcolare il fondo complessivo del 2004, che è stato rideterminato al lordo dei predetti oneri, tenuto conto degli incrementi al CCNL relativi al quadriennio 2001-2005 e quelli per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 (per la parte riguardante il 2004).

Sono poi indicati gli incrementi esplicitamente quantificati in sede di contrattazione nazionale per il biennio economico 2004-2005 (per la sola parte riguardante l’anno 2005) e per il quadriennio 2006-2009.

Inoltre sono stati riportate le somme relativa alla RIA dei dirigenti cessati, così come certificati nei precedenti accordi e come risultanti dai pp.D.G. 24 aprile 2020 e 13 luglio 2020, relativi rispettivamente ai fondi 2016 e 2017, sottoposti al visto dell’U.C.B. Negli anni 2015 ci sono state tre cessazioni e nel 2016 non ci sono state cessazioni dal servizio di dirigenti.

Per l’anno 2016 le risorse fisse sono risultate euro 1.226.893,49.

Sono rimaste immutate per l’anno 2017.

SEZIONE II - In essa vengono rappresentate le risorse variabili che per l’Amministrazione archivi notarili, nei due fondi (2016-2017), sono costituite esclusivamente dai risparmi di cui all’art. 58, co. 3, lett. e) C.C.N.L. (art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Per l’anno 2016 le risorse variabili sono risultate euro 3.352,46.

Per l’anno 2017 non si rinvengono risorse variabili.

SEZIONE III - Vengono in essa indicate le decurtazioni apportate ai fondi.

Anno 2016

Per l’anno 2016 il valore del fondo tendenziale è risultato di euro 1.230.245,95.

La decurtazione permanente è risultata di euro 120.846,15. Pertanto il fondo tendenziale 2016 è stato ridotto ad euro 1.109.399,80.

Tale somma è stata ridotta ulteriormente di euro 14.400,70, per riportare il fondo tendenziale al limite del 2015 (il fondo 2015, al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione (come ricalcolato con il p.D.G. 24/4/2020, risulta di euro 1.094.999,10).

Si è poi proceduto ad operare una seconda riduzione, ai sensi dell’art. 1, comma 236, legge n. 208/2015, sull’importo del fondo, come sopra costituito, in proporzione al personale in servizio operando il confronto tra il valore medio dei presenti nell’anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell’anno 2015 (12,5), rispettivamente al 1° gennaio (n. 14) ed al 31 dicembre 2015 (n. 11), e tenuto conto che nel 2016 i dirigenti in servizio sono rimasti immutati (11) ma che (per come confermato dall’IGOP con nota prot. n. 42566 del 17 marzo 2022, con cui si assentiva l’ipotesi C1 prospettata da questo Ufficio con precedente nota prot. n. 3586 dell’1 febbraio 2022, in cui si proponeva di tener conto ai fini dell’applicazione del comma 236 dell’art. 1 della legge n. 208/2015 di una facoltà assunzionale dell’1,48 unità per l’anno 2016) il numero dei dirigenti per l’anno 2016 doveva ammontare a 14,48, determinando in tal modo la variazione percentuale tra le due consistenze medie (0,16%). La riduzione deve essere effettuata sul fondo al netto delle somme da destinarsi alla remunerazione degli incarichi di reggenza degli uffici temporaneamente privi di titolare (che per l’anno 2016 ammontavano ad euro 63.437,16). Ne consegue che la riduzione è stata operata con le seguenti modalità:

  1. 1.094.999,10 – 63.437,16 = 1.031.561,94;
  2. su tale somma si è operata la riduzione (1.031.561,94 x 0,16) che è risultata essere euro 1.650,50.

Pertanto il valore complessivo del fondo per l’anno 2016 è risultato di euro 1.093.348,60.

Anno 2017

Per l’anno 2017, si è provveduto ad effettuare i calcoli, tenuto conto del citato p.D.G. 24 aprile 2020, il valore del fondo tendenziale è risultato di euro 1.226.893,49 (pari alle sole risorse fisse).

Tale somma è stata ridotta, per essere riportata al fondo 2016, di euro 12.698,74.

Pertanto il valore complessivo del fondo per l’anno 2017 è risultato, allo stato attuale dei calcoli, di euro 1.093.348,60.

 

SEZIONE IV – Viene illustrata la sintesi della quantificazione del fondo sottoposto a certificazione come risultante dalle sezioni I, II e III.

SEZIONE V – Vengono sintetizzate le poste di destinazione dei fondi per la contrattazione integrativa sottoposte a certificazione.

Della somma costituente il fondo per l’anno 2016 sono già stati corrisposti i seguenti importi:

  1. Retribuzione di posizione complessiva (parte fissa e variabile) per euro 448,44

Retribuzione di risultato (acconto) per euro 81.788,89

Rimangono, pertanto, risorse disponibili residue per euro 585.111,27.

Della somma che costituisce il fondo per l’anno 2017 sono già stati corrisposti i seguenti importi:

  1. Retribuzione di posizione complessiva (parte fissa e variabile) per euro 523,80;
  2. Retribuzione di risultato (acconto) per euro 90.817,25.

Rimangono, pertanto, risorse disponibili residue per euro 529.007,55.

Tutte le poste risultano coperte da voci di parte fissa.

Tali risorse residue, allo scopo di favorire la produttività e l’efficienza dei servizi erogati ai cittadini, sono destinate unicamente alla corresponsione della retribuzione di risultato da attribuire, ai sensi dell’art. 26 del CCNL 12 febbraio 2010, secondo la valutazione individuale dei dirigenti espressa dall’apposita Commissione ed applicando i seguenti coefficienti:

1,2 per il giudizio di “eccellente”;

1,0 per il giudizio di ”oltre la media”;

0,8 per il giudizio di “distinto”;

0,6 per il giudizio di “adeguato”;

0,4 per il giudizio di “minimo”;

0 per l’ipotesi di “non valutato” (per mancata trasmissione di documentazione) o per il giudizio di “valutato negativamente”.

Come nel precedente accordo, al fine di sviluppare maggiormente rispetto al passato l’orientamento ai risultati e allo scopo di favorire la produttività e l’efficienza dei servizi erogati ai cittadini, la definizione dei criteri è stata improntata alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell’impegno e della qualità della prestazione del dirigente, utilizzando parametri di selettività ed una adeguata differenziazione degli importi.

Con l’art. 1 (criteri per la corresponsione del risultato), le risorse residue per gli anni 2016 e 2017 come sopra quantificate, vengono destinate unicamente alla corresponsione della retribuzione di risultato da attribuire in base alla valutazione individuale dei dirigenti espressa dal decreto ministeriale su proposta dell’OIV (che opera la valutazione sulla base del diverso grado di raggiungimento degli obiettivi e sul livello di capacità manageriale dimostrata per la realizzazione degli stessi).

I predetti coefficienti saranno applicati a tutta la retribuzione di risultato, che verrà distribuita tenendo conto solo delle valutazioni della Commissione e senza tener conto di altri parametri.

Non verrà corrisposta alcuna retribuzione di risultato per l’anno in cui il dirigente consegua un giudizio di “non adeguato”

Per quanto riguarda gli incarichi aggiuntivi di cui all’art. 60 del C.C.N.L. sottoscritto il 21 aprile 2006, si segnala che a tutt’oggi tale fattispecie non si è verificata nell’ambito dell’Amministrazione.

L’ipotesi di accordo introduce, poi, all’art.2 un meccanismo di differenziazione della retribuzione di risultato in applicazione del menzionato art.28 CCNL 2016-2018.

Ai fini del computo del valore medio previsto dallo stesso, si tiene conto del coefficiente dato dalla media dei coefficienti attribuiti ai dirigenti, in applicazione dei criteri di cui all’art.1, sulla base del giudizio conseguito da ognuno, pari a 1,00 per l’anno 2015 e a 1,036 per l’anno 2016.

Ai sensi dell’art.28, comma 5, del suindicato CCNL Funzioni Centrali, la limitata quota di dirigenti a cui viene attribuita la prevista maggiorazione, tenuto conto delle esigue dimensioni della relativa dotazione organica, è definita in un contingente non superiore al 20% del personale dirigenziale. Allo stesso verranno applicati, in deroga a quanto previsto dall’art.1 dell’accordo, il coefficiente di 1,3 per l’anno 2015 e di 1,35 per l’anno 2016, corrispondenti a una retribuzione di risultato di importo più elevato del 30% del valore medio di cui al comma 2.