Accordo 10 settembre 2018 - Relazione tecnico-finanziaria anni 2013 - 2014

Ufficio centrale degli archivi notarili

Relazione tecnico-finanziaria e illustrativa

Accordo 10 settembre 2018 sui criteri per la corresponsione ai dirigenti di seconda fascia della retribuzione di risultato per gli anni 2013 e 2014 a carico dei fondi 2014 e 2015

La presente relazione è stata redatta in attuazione dell’art. 40, comma 3-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 attenendosi agli schemi standard predisposti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica ed è finalizzata alla dimostrazione della compatibilità dei costi previsti dall’accordo in esame con i vincoli di bilancio derivanti dall’applicazione delle norme di legge ai fini del conseguimento della relativa certificazione da parte dei competenti organi di controllo.

Modulo I - Costituzione dei fondi

SEZIONE I – In essa vengono rappresentate le risorse del fondo aventi carattere di certezza e stabilità, iniziando dalle risorse storiche consolidate quantificate in relazione al fondo per l’anno 2004 (ridotto del 10% per l’art. 67, co. 5 del D.L. n.112/2008) e indicato al netto degli oneri riflessi; la riduzione del fondo risulta effettuata sul fondo complessivo del 2004, come determinato da ultimo con p.d.g. 18 maggio 2006, con gli incrementi al CCNL relativi al quadriennio 2001-2005 e quelli per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 (per la parte riguardante il 2004).

Sono poi indicati gli incrementi esplicitamente quantificati in sede di contrattazione nazionale per il biennio economico 2004-2005 (per la sola parte riguardante l’anno 2005) e per il quadriennio 2006-2009.

Inoltre sono stati riportate le somme relativa alla RIA dei dirigenti cessati, così come certificati nei precedenti accordi e come risultanti dai pp.D.G. relativi ai fondi fino al 2011, sottoposti anche al visto dell’U.C.B.

SEZIONE II – In essa vengono rappresentate le risorse variabili che per l’Amministrazione archivi notarili, nei due fondi (2014-2015), sono costituite esclusivamente dai risparmi di cui all’art. 58, co. 3, lett. e) C.C.N.L. (art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449).
Negli anni 2013 e 2014 non ci sono state cessazioni dal servizio di dirigenti.
Tre le cessazioni che si sono verificate nell’anno 2015 (i dirigenti Lo Nardo Giancarlo dal 1° luglio, Parisi Elena dal 1° settembre e Ferrari Magda dal 16 dicembre). Gli importi delle retribuzioni individuali di anzianità per tredici mensilità, pari rispettivamente ad euro 2.868,71, 4.534,01 e 1.679,60, agli stessi spettanti, sono stati, per la quota parte dell’anno 2015, accantonati e confluiranno per l’intero importo, nel Fondo con decorrenza dall’anno 2016 (in tal senso il p.D.G. 30 maggio 2017, vistato dall’UCB al n. 300 dell’8 giugno 2017).

SEZIONE III – Vengono in essa indicate le decurtazioni apportate ai fondi.

Anno 2014

Per l’anno 2014 il valore del fondo tendenziale è risultato (tenuto conto della riduzione del fondo dell’anno 2010 operata, come per gli scorsi anni, ai sensi dell’art. 67, comma 5, della legge n. 133 del 2008, dell’importo di euro 82.293,37) di euro 885.140,16.

  1. Considerato che, ai sensi dell’art. 9 del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, l’importo del fondo per l’anno 2014 deve essere ricondotto all’ammontare complessivo del fondo per l’anno 2010 (euro 879.601,00) si è operata una prima riduzione per euro 5.539,16
  2. Si è poi proceduto ad operare una seconda riduzione, ai sensi dell’art. 9, comma 2 bis, del citato decreto legge, sull’importo del fondo, come sopra costituito, in proporzione al personale in servizio operando il confronto tra il valore medio dei presenti nell’anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell’anno 2010, rispettivamente al 1° gennaio ed al 31 dicembre di ciascun anno, determinando in tal modo la variazione percentuale tra le due consistenze medie e, quindi, la misura della variazione da operarsi sul fondo (così come risulta dal p.D.G. 31 marzo 2017, con visto n. 181 del 7 aprile 2017). Si conferma che i dirigenti presenti al 1° gennaio 2010 erano in numero di 17, mentre al 31 dicembre 2010 erano in numero di 14 e così per un valore medio di 15,50; si conferma che i dirigenti in servizio al 1° gennaio 2014 erano in numero di 14 come pure al 31 dicembre 2014 e così per un valore medio di 14. Pertanto la variazione percentuale tra le due consistenze medie è risultata essere 90,33 (14 : 15,50 x 100), pari al 9,67 per cento. La riduzione deve essere effettuata sul fondo al netto delle somme da destinarsi alla remunerazione degli incarichi di reggenza degli uffici temporaneamente privi di titolare (che per l’anno 2014 ammontano ad euro 33.788,82). Ne consegue che la riduzione è stata operata con le seguenti modalità:
    1. 879.601,00 – 33.788,82 = 845.812,18;
    2. su tale somma si è operata la riduzione (845.812,18 : 100 x 90,33 = 764.022,14) che è risultata essere euro 81.790,04.
      Pertanto il valore complessivo del fondo per l’anno 2014 è risultato la somma di euro 764.022,14 + 33.788,82 = 797.810,96.

Tale risultato corrisponde a quello determinato con il citato p.D.G. 31 marzo 2017 - seppure con un iter logico parzialmente diverso che è stato evidenziato nella relazione tecnico-finanziaria sottoposta a certificazione-, e a quanto riportato nell’accordo.

Anno 2015

Per l’anno 2015 il valore del fondo tendenziale è risultato (tenuto conto della riduzione del fondo dell’anno 2004 operata ai sensi dell’art. 67, comma 5, della legge n. 133 del 2008) di euro 886.180,93.
Tale somma è stata ridotta, ai sensi del comma 456 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) - che ha modificato l’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge n. 122 del 2010 -, di un importo pari alle riduzioni operate nell’anno 2014 (prima riduzione per applicazione del limite relativo all’anno 2010: euro 5.539,16; seconda riduzione di euro 81.790,04, tenuto conto della diminuzione del personale in servizio con riferimento all’anno 2014 rispetto al 2010). La decurtazione permanente da operare sul fondo a decorrere dal 1° gennaio 2015 è risultata pari ad euro 87.329,20.

Pertanto il valore complessivo del fondo per l’anno 2015 è risultato la differenza tra euro 886.180,93 - 87.329,20 = 798.851,73.

Tale risultato è leggermente superiore a quello determinato con il citato p.D.G. 30 maggio 2017, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 8 giugno 2017, provvedimento che per l’anno 2015 prevedeva che il fonde fosse di euro 797.349,69 (al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione). Successivamente alla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo ci si è resi conto che nella costituzione del fondo per l’anno 2014, appariva necessario una revisione del metodo di calcolo, che non ha portato alla modifica dell’importo complessivo del fondo, ma solo quella di alcune voci interne alle prime tre sezioni. Le correzioni apportate, riguardando anche le decurtazioni dell’anno 2014, hanno inciso ovviamente sulla costituzione del fondo 2015 (seppure in misura minima); si è quindi provveduto a rivedere il fondo per l’anno 2015. In sede di revisione si è riscontrato un errore materiale di calcolo (risultava riportata in decurtazione, per mero errore materiale, come importo corrispondente alla quota delle economie di gestione realizzate nell’anno 2013, la somma di euro 4.323,35, corrispondente alle economie di gestione dell’anno 2012 e non del 2013; le economie di gestione relative all’anno 2013 invece risultano essere euro 3.572,33, al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione), che si è provveduto a correggere. Tutte le predette circostanze sono state indicate nella relazione tecnico-finanziaria relativa all’ipotesi di accordo (anche nei prospetti analitici allegati alla relaizone).

A seguito della nuova rideterminazione del fondo per l’anno 2015 si è registrata una differenza di euro 1.502,04 rispetto al precedente provvedimento del 30 maggio 2017; pertanto si è dato atto nell’accordo che l’importo del fondo per l’anno 2015 era di euro 798.851,73.

SEZIONE IV – Viene illustrata la sintesi della quantificazione del fondo sottoposto a certificazione come risultante dalle sezioni I, II e III.

SEZIONE V – Vengono sintetizzate le poste di destinazione dei fondi per la contrattazione integrativa sottoposte a certificazione.

Della somma costituente il fondo per l’anno 2014 - in considerazione delle note 4 luglio 2018 prot. n. 18253 dell’Ufficio Centrale degli archivi notarili e quella del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 6 agosto 2018 prot. n. 190008 - sono già stati corrisposti i seguenti importi:

  1. a) Retribuzione di posizione complessiva (parte fissa e variabile) per euro 378.900,73
    Retribuzione di risultato (acconto) per euro 75.780,12

Rimangono, pertanto, risorse disponibili residue per euro 343.130,11.

Della somma che costituisce il fondo per l’anno 2015 sono già stati corrisposti i seguenti importi:

  1. Retribuzione di posizione complessiva (parte fissa e variabile) per euro 357.284,04;
  2. Retribuzione di risultato (acconto) per euro 71.456,82.

Rimangono, pertanto, risorse disponibili residue per euro 370.110,87.

Tutte le poste risultano coperte da voci di parte fissa.

Tali risorse residue, allo scopo di favorire la produttività e l’efficienza dei servizi erogati ai cittadini, sono destinate unicamente alla corresponsione della retribuzione di risultato da attribuire, ai sensi dell’art. 26 del CCNL 12 febbraio 2010, secondo la valutazione individuale dei dirigenti espressa dall’apposita Commissione ed applicando i seguenti coefficienti:

  • 1,2 per il giudizio di “eccellente”;
  • 1,0 per il giudizio di ”oltre la media”;
  • 0,8 per il giudizio di “distinto”;
  • 0,6 per il giudizio di “adeguato”;
  • 0,4 per il giudizio di “minimo”;
  • 0 per l’ipotesi di “non valutato” (per mancata trasmissione di documentazione) o per il giudizio di “valutato negativamente”.

Come nei precedenti accordi, al fine di sviluppare l’orientamento ai risultati e allo scopo di favorire la produttività e l’efficienza dei servizi erogati ai cittadini, la definizione dei criteri è stata improntata alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell’impegno e della qualità della prestazione del dirigente, utilizzando parametri di selettività ed una adeguata differenziazione degli importi.

Con l’art. 1 (criteri per la corresponsione del risultato), le risorse residue per gli anni 2014 e 2015 come sopra quantificate, vengono destinate unicamente alla corresponsione della retribuzione di risultato da attribuire in base alla valutazione individuale dei dirigenti espressa dal decreto ministeriale su proposta dell’OIV (che opera la valutazione sulla base del diverso grado di raggiungimento degli obiettivi e sul livello di capacità manageriale dimostrata per la realizzazione degli stessi).

I predetti coefficienti saranno applicati a tutta la retribuzione di risultato, che verrà distribuita tenendo conto solo delle valutazioni della Commissione e senza tener conto di altri parametri.

Non verrà corrisposta alcuna retribuzione di risultato per l’anno in cui il dirigente consegua un giudizio di “non adeguato”

Per quanto riguarda gli incarichi aggiuntivi di cui all’art. 60 del C.C.N.L. sottoscritto il 21 aprile 2006, si segnala che a tutt’oggi tale fattispecie non si è verificata nell’ambito dell’Amministrazione.

Relativamente agli acconti della retribuzione di risultato, si è introdotta una specifica previsione, in coerenza con quanto richiesto nella nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 6 agosto 2018 prot. n. 190008.

Circa la previsione dell’equiparazione di un mese di reggenza di archivio notarile distrettuale dirigenziale ad uno o più incarichi di ispezione ai fini dell’attribuzione di risultato, tenuto conto della nota prot. n. DFP 0054655 P-06/08/2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio relazioni Sindacali – Servizio Contrattazione Collettiva, si è ribadito che l’incarico ispettivo, come da sempre si verifica, da considerarsi è solo quello “conferito per svolgere le ispezioni previste dall’art. 5 della Legge n. 629 del 1952”, incarichi che rientrano nell’esclusiva competenza degli uffici ispettivi, che sono uffici dirigenziali, nell’ambito dell’ordinamento dell’Amministrazione (come segnalato anche nelle premesse dell’accordo, in cui si è introdotto il riferimento agli artt. 4 e 5 della Legge 17 maggio 1952, n. 629, e successive modificazioni e integrazioni, che hanno istituito gli uffici ispettivi dell’Amministrazione degli archivi notarili, attribuendo ai medesimi le ispezioni in tutti gli Archivi notarili e quelle agli atti e repertori dei presidenti dei Consigli notarili e dei consiglieri da essi delegati).

Roma, 13 settembre 2018

Il Direttore generale
Renato Romano