Accordo 10 settembre 2018 - Relazione illustrativa anni 2013 - 2014

Ufficio centrale degli archivi notarili

Accordo sui criteri per la corresponsione ai dirigenti di seconda fascia dell’Amministrazione degli Archivi notarili della retribuzione di risultato per il biennio 2013-2014, facente carico ai fondi 2014-2015

Relazione illustrativa

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge
Tipologia dato Dati
Data di sottoscrizione 10 settembre 2018
Periodo temporale di vigenza Anni 2013/2014 – utilizzo dei fondi 2014 e 2015
Composizione della delegazione trattante Parte Pubblica: Direttore Generale. Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): CGIL FP - CISL FP - UIL PA Dirigenti Min. - CONFSAL UNSA - UNADIS Ministeri - DIRSTAT - FED. ASSOMED – SIVEMP Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): CGIL FP- CISL FP- UIL PA Dirigenti Min. - CONFSAL UNSA – UNADIS Ministeri - DIRSTAT
Soggetti destinatari Dirigenti di seconda fascia dell’Amministrazione degli Archivi Notarili
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica) Definizione dei criteri per la corresponsione ai dirigenti di seconda fascia dell’Amministrazione degli archivi notarili della retribuzione di risultato per il biennio 2013-2014, facente carico ai fondi 2014-2015
Rispetto dell’iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione Il presente accordo è inviato all’Organo di controllo interno (Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia) per la dovuta certificazione
L’Accordo ha recepito le indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato formulate in sede di controllo dell’Ipotesi di accordo del 14 luglio 2017
È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009: SI
È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009: SI
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009: SI
Le Relazioni della Performance (relative agli anni 2013 e 2014) sono state validate dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del d.lgs. n. 150/2009: SI

Modulo 2 – Illustrazione dell’articolato del contratto

Il giorno 10 settembre 2018, presso la sede dell’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, è stato sottoscritto l’accordo sui criteri per la corresponsione ai dirigenti di seconda fascia dell’Amministrazione degli Archivi notarili della retribuzione di risultato per il biennio 2013-2014, facente carico ai fondi 2014-2015.

Con la presente relazione illustrativa, prevista dagli artt. 40 e 40 bis del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, si fornisce un quadro di sintesi degli elementi assunti a presupposto dell’accordo che si sottopone a verifica evidenziandone, in particolare, la ratio, la natura premiale e selettiva e gli effetti attesi, nonché la conformità dello stesso ai principi e ai criteri dettati in materia dall’art. 65, comma 1, del d.lgs. 150/2009.

In merito a quest’ultimo profilo, ai fini della puntuale verifica degli ambiti riservati alla contrattazione collettiva, si richiama in primo luogo la previsione di cui all’art.24 del d. lgs.165/2001 che espressamente demanda alla stessa la regolamentazione del trattamento economico del personale dirigenziale, prevedendo che il trattamento accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti.

Occorre, altresì, richiamare la disposizione, tuttora vigente, di cui all’art. 4 del C.C.N.L. del personale dirigente dell’Area 1, sottoscritto il 21 aprile 2006, che in tema di relazioni sindacali, al comma 1, lett.B), riserva alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri generali per dare attuazione alla disciplina concernente la retribuzione collegata direttamente ai risultati raggiunti in relazione agli obiettivi assegnati.

Il successivo C.C.N.L. 2006-2009 del personale dirigente dell’Area 1, in merito alla retribuzione di risultato destinata ai dirigenti di II fascia, all’art. 26 ha definito i parametri a cui la contrattazione integrativa deve attenersi all’atto della definizione dei criteri per l’erogazione della stessa, indicando espressamente che quanto ivi disposto trova applicazione in via sperimentale e transitoria nelle more della piena attuazione del decreto legislativo 150/2009.

Nell’ottica di incentivare la produttività, cardine della menzionata norma è l’indefettibile presupposto della premialità ai fini dell’attribuzione del trattamento accessorio, nonché il nesso di quest’ultimo con il conseguimento dei risultati in coerenza con gli obiettivi assegnati, da verificare attraverso sistemi di valutazione rigorosi ed obiettivi.

In tale prospettiva, il richiamato art. 26 C.C.N.L. dispone che la contrattazione integrativa articoli la componente retributiva legata al risultato in livelli di merito, idonei ad assicurare una effettiva differenziazione dei relativi importi retributivi, definendo i parametri per l’individuazione delle fasce di merito, secondo un’impostazione tesa non al livellamento, bensì al riconoscimento del contributo lavorativo di ciascun dirigente onde premiare, in linea con quanto disposto dall’art. 19 del D.Lgs. 150 del 2009, i più meritevoli.

Su tale assetto normativo e contrattuale è poi intervenuto l’art. 6 del decreto legislativo 1 agosto 2011 n. 141 che ha rinviato l’applicazione degli articoli 19 e 31 del d.lgs. 150/2009 alla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella del quadriennio 2006-2009, ferma restando la possibilità che, nelle more dei rinnovi contrattuali, vengano utilizzate per le finalità indicate dai predetti articoli alcune economie di gestione indicate nel medesimo articolo 6.

Il presente accordo si avvale del Sistema di misurazione e valutazione della performance, adottato con D.M. 10 gennaio 2011 (con i correttivi apportati allo stesso con D.M. del 2 dicembre 2014), che differenzia i parametri per la quantificazione della retribuzione di risultato, spettante ai dirigenti di II fascia, a seconda del punteggio riportato da ciascuno di essi, all’esito del procedimento di valutazione relativo agli anni 2013 e 2014.

L’orientamento ai risultati e all’incremento della produttività e dell’efficienza dei servizi erogati ai cittadini è stato rafforzato con la definizione di criteri che – ancora di più rispetto a quelli adottati in precedenza – sono improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione del dirigente, prevedendo una maggiore differenziazione dei parametri per la determinazione degli importi.

Per l’erogazione delle dovute competenze si attinge dai fondi (2014 e 2015) per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia in servizio nell’Amministrazione degli archivi notarili, determinati, nel loro ammontare complessivo dai PP.D.G. del 31 marzo 2017 e 30 maggio 2017, vistati dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia, rispettivamente, in data 7 aprile 2017 e 8 giugno 2017; ciascuno di essi, comprensivo della somma da destinarsi agli incarichi di reggenza, ammonta ad euro 797.810,96 per l’anno 2014 ed euro 797.349,69 per l’anno 2015, al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione. Quest’ultimo importo, come più dettagliatamente indicato nella relazione tecnico-finanziaria, a seguito di successive verifiche, è stato rideterminato in euro 798.851,73 per l’anno 2015, dandone atto nell’Accordo.

In considerazione di quanto comunicato dall’Ufficio Centrale Archivi Notarili con nota 4 luglio 2018 prot. n.18253 al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e della successiva nota di quest’ultimo prot. n.190008 del 6 agosto 2018, risultano già corrisposti i seguenti importi della somma costituente il fondo per l’anno 2014:

  1. Retribuzione di posizione complessiva (parte fissa e variabile) per euro 378.900,73;
  2. Retribuzione di risultato (acconto) per euro 75.780,12.

Rimangono, pertanto, risorse disponibili residue per euro 343.130,11.

Della somma che costituisce il fondo per l’anno 2015 sono già stati corrisposti i seguenti importi:

  1. Retribuzione di posizione complessiva (parte fissa e variabile) per euro 357.284,04;
  2. Retribuzione di risultato (acconto) per euro 71.456,82.

Rimangono, pertanto, risorse disponibili residue per euro 370.110,87.

Nell’accordo si è provveduto a indicare nelle premesse gli importi relativi ad entrambi i fondi (2014 e 2015), al netto degli oneri e dell’IRAP, in conformità agli importi risultanti dai citati decreti di costituzione dei fondi.

La distribuzione della quota di ciascun fondo destinata alla retribuzione di risultato avverrà secondo coefficienti di valutazione che, tenendo conto delle differenti valutazioni previste dall’Organismo indipendente di valutazione della performance, sono stati così definiti:

  • 1,2 per il giudizio di “eccellente”;
  • 1,0 per il giudizio di “oltre la media”;
  • 0,8 per il giudizio di “distinto”;
  • 0,6 per il giudizio di “adeguato”;
  • 0,4 per il giudizio di “minimo”;
  • 0 per l’ipotesi di “non valutato” (per omessa trasmissione di documentazione) o per il giudizio di “valutato negativamente”.

Tali coefficienti, concordati con le OO.SS., saranno quindi applicati a tutta la retribuzione di risultato, che verrà distribuita tenendo conto solo delle valutazioni espresse dal predetto Organismo di valutazione e senza prevedere altri parametri. Non verrà corrisposta alcuna retribuzione di risultato per l’anno in cui il dirigente consegua un giudizio di “non adeguato”.

Nel caso di conferimenti ai dirigenti di incarichi di reggenza di cui all’art. 61 del CCNL 21 aprile 2006, al dirigente incaricato sarà corrisposta una retribuzione aggiuntiva, nell’ambito della retribuzione di risultato, rapportata al 20% del valore economico della retribuzione di posizione – sia fissa che variabile - prevista per l’Ufficio dirigenziale conferito in reggenza, commisurata al periodo di durata della reggenza.

Ai fini dell’attribuzione della retribuzione dovuta, è stato concordato che un mese di reggenza di archivio notarile distrettuale dirigenziale corrisponde ad una ispezione ordinaria ad un archivio notarile distrettuale, o a due ispezioni ordinarie svolte in archivi notarili sussidiari, o a due ispezioni ordinarie agli atti di Presidenti di Consigli notarili.

In relazione a tale previsione, nel recepire le osservazioni formulate con nota DFP-0054655-P- 06/08/2015 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, si è introdotto nel testo dell’Accordo il riferimento alla legge n.629 del 1952 e successive modifiche e integrazioni con cui sono stati istituiti gli uffici ispettivi dell’Amministrazione degli archivi notarili, uffici di livello dirigenziale, ai quali l’art.5 della stessa demanda, in via esclusiva, le ispezioni in tutti gli Archivi notarili e quelle agli atti e repertori dei Presidenti dei Consigli notarili e dei Consiglieri da essi delegati.

Si è, inoltre, previsto espressamente che la predetta integrazione del trattamento economico sarà subordinata alla valutazione positiva dell’attività svolta rapportata al solo periodo di svolgimento della sostituzione effettuata (non viene attribuito l’incremento qualora il dirigente consegua una valutazione negativa).

Conformemente alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. n.190008 del 6 agosto 2018, l’Accordo prevede, altresì, che gli acconti della retribuzione di risultato possano essere corrisposti soltanto all’esito della valutazione e a completamento della performance, subordinandoli alla verifica dell’effettivo apporto partecipativo e al raggiungimento dei risultati nel relativo periodo di riferimento.

La diversa parametrazione della retribuzione individuale di risultato, garantita dall’accordo in esame, a seconda del punteggio, consentirà infine di assicurare quella “adeguata differenziazione degli importi” che il secondo comma dell’art. 26 del CCNL considera necessaria per garantire un’effettiva premialità.

Per completezza si segnala che la fattispecie degli incarichi aggiuntivi (art. 60 del CCNL 21 aprile 2006), ad oggi non si è verificata nell’ambito dell’Amministrazione.

In relazione ai risultati attesi, si ritiene che detto accordo integrativo possa favorire una positiva ricaduta sui livelli di produttività collettiva ed individuale.

Roma, 13 settembre 2018

il Direttore generale
Renato Romano