Rimedio risarcitorio: presentazione del reclamo

aggiornamento: 16 luglio 2018

Il D.l. 26 giugno 2014 n. 92 ha introdotto nell’ordinamento penitenziario l’art.35-ter che prevede rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ("nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”). Coloro che hanno subito un trattamento non conforme ai criteri stabiliti dalla Convenzione per un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni possono ottenere, a titolo di risarcimento del danno, la riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari ad un giorno per ogni dieci durante i quali è avvenuta la violazione del loro diritto. I soggetti che hanno espiato una pena inferiore ai quindici giorni e coloro che non si trovano più in stato di detenzione (o la cui pena ancora da espiare non consente la detrazione per intero del beneficio appena descritto), invece, hanno diritto ad un risarcimento pari ad 8,00 euro per ciascun giorno di detenzione trascorsa nelle suddette condizioni.

I detenuti e gli internati che subiscono o hanno subìto un trattamento in violazione dell’art.3 della Convenzione europea per la salvaguardia diritti dell’uomo possono chiedere un rimedio risarcitorio.

La Corte europea dei diritti dell’uomo individua in proposito oltre allo spazio disponibile per ogni singola persona detenuta o internata altri indicatori: impossibilità di utilizzare la toilette in modo privato, l’areazione, l’accesso alla luce e all’aria naturali, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle regole sanitarie di base.
Il reclamo può essere presentato dal detenuto o dall’avvocato munito di procura speciale.

  • La persona detenuta o internata deve presentare assieme al reclamo giurisdizionale per condotta illecita dell’amministrazione al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto di pena dove l'interessato è detenuto o internato la richiesta di rimedio risarcitorio.
  • La persona non più detenuta o internata o che ha finito di espiare la pena detentiva in carcere o la custodia cautelare non computabile nella determinazione della pena da espiare, deve presentare la richiesta di rimedio risarcitorio al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio ha la residenza entro sei mesi dal termine della detenzione o della custodia cautelare in carcere.

Il tribunale decide in composizione monocratica ai sensi degli articoli 737e seguenti del codice di procedura civile

Il risarcimento consiste in:

  • uno sconto di pena pari a un giorno di detenzione per ogni 10 giorni trascorsi in condizioni inumane se queste si sono protratte per almeno 15 giorni
  • la somma di € 8,00 per ogni giorno vissuto in condizioni inumane qualora il fine pena è tale da non consentire la detrazione dell’intero periodo vissuto in condizioni inumane
  • la somma di € 8 ,00 se il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all’art.3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo sia stato inferiore a 15 giorni
  • la somma di € 8,00 per ogni giorno vissuto in condizioni inumane per la persona ex detenuta o ex internata

 

Riferimenti normativi

  • art. 3 della CEDU
  • art.35 ter della legge 354/75
  • art.35 bis della legge 354/75
  • art.69 comma 6 lettera b) della legge 354/75
  • art. 2 del d.l. 92/2014



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