Sottrazione del minore italiano portato all’estero
Se sospettiamo che possa verificarsi una sottrazione internazionale
Quando vi siano dubbi riguardo alla possibilità che i propri figli possano essere vittime di una sottrazione internazionale sarà opportuno attivarsi al fine di anticiparla. Quindi:
• non concedere l'autorizzazione alla trascrizione del nominativo del figlio sul passaporto dell'altro genitore.
• se il bambino deve recarsi all'estero, far sottoscrivere all'altro genitore un impegno a rientrare in Italia ad una data prefissata.
• se invece vi è in corso un'azione per la separazione giudiziale e si ha motivo di ritenere che il figlio verrà affidato all'altro genitore, chiedere che venga previsto chiaramente nel provvedimento il divieto all'espatrio del minore senza un esplicito e formale consenso del genitore non affidatario.
• se non era stato contratto matrimonio con l’altro genitore e non è mai stato emesso un provvedimento sull'affidamento del minore, chiedere l'emissione di un apposito provvedimento che preveda il divieto all'espatrio del minore a meno di consenso esplicito e formale dell'altro genitore.
Se la sottrazione è già stata attuata
Se lo Stato presso il quale si ipotizza sia stato portato il bambino ha aderito ad una delle Convenzioni per le quali il Dipartimento per la Giustizia Minorile è Autorità centrale:
• contattare immediatamente l'Autorità centrale per l'avvio della specifica procedura, fornendo indirizzi presso cui potrebbe recarsi il sottrattore o nominativi di persone che potrebbero essere in qualche maniera coinvolte o interessate alla sottrazione, e richiedere l'apposita modulistica .
• evitare di insistere in tentativi autonomi di componimento della vicenda qualora vi siano già stati insuccessi o rinvii di date precedentemente concordate per la restituzione stessa. I mesi così persi potrebbero giocare a favore del sottrattore. Infatti le procedure di rimpatrio hanno la massima efficacia entro un anno dalla sottrazione o mancata restituzione.
• se lo Stato in cui il minore si trova fa parte dell’Unione Europea, consultare l’Autorità centrale anche riguardo alla possibilità e all’opportunità di richiedere, al Giudice italiano competente, l’adozione di un provvedimento di affidamento da far riconoscere ed eseguire nell’altro Stato, così ottenendo comunque, anche se in modo indiretto, la restituzione del minore
Se lo Stato in questione, invece, non ha aderito ad alcuna convenzione, la competenza appartiene al ministero degli affari esteri – Direzione generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie - D.G.I.E.P.M. – Ufficio IV – Piazzale della Farnesina, 1 – Roma 06/36913900-2932.
In questo caso si potrà prendere contatto con l'Ufficio del Ministero degli affari esteri che, tramite i propri rappresentanti diplomatici e consolari, può effettuare interventi a tutela degli interessi dei cittadini italiani nei casi di sottrazione internazionale di minori.
Il Console può esercitare i poteri di giudice tutelare, tenendo presente che essi producono effetti validi soltanto per l'ordinamento giuridico italiano e si riferiscono ai minori interessati soltanto in quanto cittadini italiani. Il Console non può prendere iniziative in contrasto con la legge locale, in quanto la sua azione è sempre soggetta alle limitazioni poste dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963.
Per altre informazioni
Ministero degli affari esteri
Per verificare quali Stati hanno aderito alla Convenzione dell’Aja visitare il sito
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