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Sottrazione del minore straniero portato in Italia

Nel caso in cui un bambino straniero viene sottratto e portato in Italia, la Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, secondo quanto previsto dalla legge di ratifica del 15 gennaio 1994 n. 64, viene applicata secondo questo schema

Esame dell’istanza
Una volta pervenuta la richiesta per il tramite della Autorità centrale estera,  l'Autorità Centrale italiana ne esamina la completezza valutandone l'aderenza alle prescrizioni di forma richieste dalla Convenzione ed eventualmente richiede integrazioni. Inoltre richiede alle Forze dell’ordine di procedere alla localizzazione del minore. Infatti la procedura può andare avanti soltanto se è confermata la presenza del minore sul territorio italiano.

Localizzazione del minore

Sezioni specializzate della Polizia di Stato italiana (espressamente dedicate a problematiche minorili) provvedono a localizzare il minore in Italia e contattano il sottrattore sondando la  sua disponibilità a riportare il minore nel luogo dal quale è stato sottratto.

Invio dell'istanza alla Procura della Repubblica per il Tribunale per i Minorenni

Qualora il sottrattore non intenda rimpatriare spontaneamente il minore, l’Autorità centrale italiana trasmette l’istanza di rimpatrio e tutta la documentazione in suo possesso alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per territorio (cioè quella del luogo in cui si trova il minore). La Procura della Repubblica chiede al tribunale per i minorenni di fissare l’udienza per la trattazione della procedura di rimpatrio e, a sua volta, trasmette al tribunale copia dell’intera documentazione.

Udienze presso il Tribunale per i Minorenni

Il Procuratore della Repubblica esercita l’azione di rimpatrio nell’interesse del minore. L’istante, cioè il soggetto cui il minore è stato sottratto, ha facoltà di partecipare all’udienza, di essere sentito (eventualmente grazie anche ad un interprete) e di nominare un legale che lo rappresenti. Vi è l'obbligo di ascoltare il sottrattore.

Esecuzione della decisione

Il provvedimento assunto dal Tribunale per i Minorenni è immediatamente esecutivo. Organo competente all'esecuzione del provvedimento del tribunale per i minorenni è la procura presso lo stesso tribunale.

Appello

Le parti hanno facoltà di proporre ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione avverso il provvedimento ai sensi della Convenzione. Tuttavia la proposizione del ricorso non sospende l’esecutività del provvedimento. Ciò significa che, se il provvedimento dispone il rimpatrio, quest’ultimo viene eseguito nonostante la pendenza del ricorso.

Per approfondimenti

Per ulteriori approfondimenti si può contattare l'Ufficio delle Autorità Centrali alla seguente e-mail autoritacentrali.dgm@giustizia.it comunicando possibilmente in italiano o nelle lingue previste dalla Convenzione (inglese e francese).

Per altre informazioni:
Ministero degli affari esteri
Polizia di Stato
Per verificare quali Stati hanno aderito alla Convenzione dell’Aja visitare il sito


 

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