Sottrazione verso l’Italia di un minore residente all’estero

aggiornamento: 2 gennaio 2020

Nel caso in cui un minore abitualmente residente all’estero venga portato o trattenuto illecitamente in Italia, la Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980, secondo quanto previsto dalla legge di ratifica del 15 gennaio 1994 n. 64, viene applicata secondo il seguente schema.

Esame dell’istanza
Una volta pervenuta la richiesta per il tramite della autorità centrale estera,  l'autorità centrale italiana esamina la sussistenza delle condizioni fissate dalla Convenzione e la completezza formale, eventualmente chiedendo integrazioni. Richiede poi alle forze dell’ordine di localizzare il minore la presenza del minore sul territorio italiano e condizione indispensabile per la procedibilità della richiesta di ritorno.

Localizzazione del minore
Sezioni specializzate della Polizia di Stato italiana (espressamente dedicate a problematiche minorili) provvedono a localizzare il minore in Italia e contattano il sottrattore sondando la  sua disponibilità a riportare il minore nel luogo dal quale è stato sottratto.

Invio dell'istanza alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni
Qualora il sottrattore non intenda rimpatriare spontaneamente il minore, l’autorità centrale italiana trasmette l’istanza di ritorno e tutta la documentazione in suo possesso alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per territorio (cioè quella del luogo in cui si trova il minore). La procura della Repubblica chiede al tribunale per i minorenni di fissare l’udienza per la trattazione della procedura di ritorno.

Udienze presso il tribunale per i minorenni
Il procuratore della Repubblica esercita l’azione di ritorno nell’interesse del minore. L’istante, cioè il soggetto cui il minore è stato sottratto, ha facoltà di partecipare all’udienza, di essere sentito (eventualmente grazie anche ad un interprete) e di nominare un legale che lo rappresenti.

Esecuzione della decisione
L’eventuale ordine di ritorno assunto dal tribunale per i minorenni è immediatamente esecutivo. Organo competente all'esecuzione del provvedimento del tribunale per i minorenni è la procura presso lo stesso tribunale.

Appello
Le parti hanno facoltà di proporre ricorso presso la Corte di Cassazione contro il provvedimento ai sensi della Convenzione. La proposizione del ricorso non sospende l’esecutività del provvedimento. Ciò significa che, se il provvedimento dispone il ritorno, quest’ultimo viene eseguito nonostante la pendenza del ricorso.




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