Abbandono cognome aggiunto per affiliazione

aggiornamento: 19 febbraio 2015

L’affiliazione era prevista dagli articoli 404/413 del codice civile.
L’art. 408, poi abrogato dall’art. 77 della legge 4 maggio 1983 n. 184, prevedeva che al cognome originario dell’affiliato venisse aggiunto il cognome dell’affiliante.
La persona a cui fu aggiunto il cognome dell’affiliante a quello originario, o i suoi discendenti maggiorenni, possono presentare istanza al procuratore generale della corte d’appello nella cui giurisdizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita del richiedente per chiedere l’abbandono del cognome aggiunto per affiliazione.
Non è necessaria l’assistenza di un legale.

 

Normativa di riferimento: Legge 20 gennaio 1994 n. 48; art. 77 della legge 4 maggio 1983 n. 184

 

 

Per altre informazioni:

Procura generale della corte d’appello di Genova




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