Amministratore di sostegno

aggiornamento: 18 ottobre 2022

  • L’amministrazione di sostegno può essere revocata?

    Sì, l'amministrazione di sostegno può essere revocata quando ne vengono meno i presupposti o quando essa si è rivelata non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.

  • E’ previsto un compenso per chi riveste l’incarico di amministratore di sostegno?

    No. L’amministratore di sostegno non può percepire alcun compenso per l’incarico: possono essergli riconosciuti solo un rimborso delle spese e, in taluni casi, un equo indennizzo stabilito dal giudice tutelare in relazione al tipo di attività prestata.

  • Si può presentare reclamo contro il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno?

    Sì:
    a) contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello
    b) contro il decreto della corte d'appello può essere proposto ricorso per Cassazione.

  • Viene data pubblicità al provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno?

    Sì:
    1) con una comunicazione all’ufficiale di stato civile. Ai sensi dell'art. 405 c.c. il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale di stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.
    2) con l’iscrizione nel Registro delle amministrazioni di sostegno  tenuto presso l'ufficio del giudice tutelare.

  • In quali casi si procede all’attribuzione “d’ufficio” dell’amministratore di sostegno?

    Soltanto in caso di inerzia dei soggetti privati legittimati ed in particolare del beneficiario
    L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, o in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso.

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