Riforma del disciplinare

aggiornamento: 14 agosto 2014

Responsabilità dei magistrati amministrativi e contabili

Mentre per i giudici ordinari la responsabilità disciplinare è compiutamente regolata dal d.lgs. n. 109 del 2006, che elenca tassativamente gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni e scandisce il relativo procedimento applicativo, individuando gli organi che esercitano l’azione disciplinare e le regole davanti al CSM, per i giudici amministrativi e contabili è espressamente previsto che il d.lgs. n. 109 del 2006 non trovi applicazione.
Manca, pertanto, per tali categorie di magistrati una puntuale tipizzazione delle condotte disciplinarmente rilevanti, e, soprattutto, il procedimento disciplinare, davanti agli organi di autogoverno, è ancora retto da regole frammentarie e farraginose.
La conseguenza è che i procedimenti disciplinari sono assai poco efficaci, anche perché esposti a continuo rischio di errori procedurali e dunque di annullamento giurisdizionale, imponendosi di costruire un nuovo sistema di regole, idoneo ad assicurare l’effettività della giustizia disciplinare e un’essenziale omogeneità delle tavole deontologiche delle magistrature, ordinaria, amministrativa e contabile.
A tutela della stessa credibilità della giurisdizione e dell’imparzialità di tutti i giudici, è, dunque, necessario un regime disciplinare uniforme quanto a tipologia di illeciti e regole procedurali per contestarne la commissione e applicare le relative sanzioni.
Si interviene pertanto su due fronti:

  • da un lato, con norma immediatamente precettiva, vengono estese ai giudici amministrativi e contabili le regole del d.lgs. n. 109 del 2006 in tema di tipi di illeciti disciplinari e relative sanzioni;
  • dall’altro lato, si dettano principi di delega per riformare il procedimento disciplinare davanti agli organi di autogoverno, si chiarisce quali sono gli organi titolari dell’azione disciplinare, si prevedono regole snelle e tempi certi per la fase di contestazione degli addebiti, istruzione, e decisione, e si ipotizza una sezione disciplinare degli organi di autogoverno, sulla falsariga della sezione disciplinare in seno al CSM.

     

Aggiornamento 14 agosto 2014

RELAZIONE TECNICA sulla riforma del disciplinare