aggiornamento: 4 maggio 2015

English version

Cyberlaundering (questo è reato!)

Traduzione letterale:  Riciclaggio online di denaro sporco.

L’utilizzare conti correnti messi a disposizione da intestatari detti “prestaconto” o “money mule” che, al ricevimento delle somme di denaro, procedono al loro incasso e trasferimento in capo agli organizzatori del crimine. Gli svariati sistemi di trasferimento di somme utilizzati per il riciclaggio si coniugano con operazioni che ne consentono un’apparente copertura. Ad esempio: fatturazioni false; loan back, mediante il quale un soggetto giuridico si indebita e acquisisce liquidità, rilasciando le garanzie richieste grazie all’intervento di un’istituzione bancaria o finanziaria estera depositaria dei fondi di origine illecita. Se il debito non viene onorato, l’erogatore del finanziamento escute la garanzia e la soluzione avviene mediante l’utilizzo dei fondi di provenienza illecita; commingling, cioè la confusione di fondi illeciti con fondi leciti” (fonte:www.cesi-italia.org)

 

aspetti socio giuridici

Condotta criminale:

  • art. 648 c.p. (ricettazione)
  • art. 648 bis c.p. (riciclaggio).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

 

aspetti giuridici

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall’Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 648 c.p. Ricettazione: “Fuori dei casi di concorso nel reato [c.p. 110] , chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329 [c.p. 29, 32, 709, 712] . La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628 , terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629 , secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625 , primo comma, n. 7-bis)  …”.

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio: “Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000”.

 

altre informazioni

Sitografia

http://www.nationalsecuritylawbrief.com/cyber-laundering-bank-secrecy-act-and-terrorist-financing/