Decreto 24 luglio 2006 - Modello di domanda per l'iscrizione al registro degli organismi di conciliazione e requisiti di accreditamento dei soggetti abilitati alla formazione dei conciliatori

24 luglio 2006

IL DIRETTORE GENERALE



VISTO l'art. 3, comma 2 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 nel quale si designa il Direttore Generale della Giustizia Civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

VISTO l'art. 5, comma 1 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 nel quale si dispone che il responsabile della tenuta del registro degli organismi di conciliazione approva il modello della domanda e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche per l'iscrizione, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata;

VISTO l'art. 10, comma 5 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 nel quale si dispone che il responsabile della tenuta del registro degli organismi di conciliazione deve, altresì, stabilire i requisiti di accreditamento dei soggetti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, lett. d;

SENTITO il Comitato degli esperti nominati ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 che ha valutato la rispondenza del modello di domanda, comprensivo degli allegati, ai criteri previsti dalla legge e dal D.M. 23 luglio 2004 n. 222, nonché l'idoneità dei requisiti di accreditamento dei soggetti abilitati a tenere i corsi di formazione, come di seguito determinati dal responsabile;

APPROVA

l'allegato modello di domanda con acclusa nota esplicativa e i criteri ivi stabiliti;
(nr. non disponibile perchè superato dal modello di domanda di iscrizione al registro degli organismi di mediazione, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e del Regolamento di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180)

APPROVA

i seguenti requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione:

  1. attestazione di impegno a svolgere corsi di formazione per conciliatori, ciascuno per un numero massimo di 30 partecipanti, con le seguenti caratteristiche:

    • almeno 32 ore di lezione, di cui non meno di 16 ore di pratica e 4 ore per la valutazione, con i seguenti contenuti minimi: strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione; principi, natura e funzione della conciliazione; esperienze internazionali e principi comuni tari; compiti, responsabilità e caratteristiche del conciliatore; rapporti tra conciliatore e organismi di conciliazione; tecniche di conciliazione; la procedura di conciliazione; rapporti con la tutela contenziosa;
       
    • almeno 8 ore di lezione con i seguenti contenuti minimi: le controversie di cui all'art. 1 d.lgs 17 gennaio 2003, n. 5; i riti societari dì cognizione ordinaria e sommaria
       
  2. attestazione di disponibilità di strutture e locali idonei a consentire lo svolgimento dei corsi di formazione di cui sopra;
     
  3. attestazione di disporre di almeno 3 formatori che siano in possesso dei requisiti di qualificazione professionale dei conciliatori e che abbiano maturato esperienza almeno triennale quali docenti in corsi di formazione nelle materie giuridiche o economiche;
     
  4. attestazione dì impegno a svolgere, a pena di decadenza dall'accreditamento, almeno 90 ore annuali dedicate all'attività di formazione dei conciliatori.

Il presente provvedimento ha decorrenza immediata.

Roma, 24 luglio 2006


IL DIRETTORE GENERALE
Alfonso Papa