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Decreto 5 settembre 2013 - Iscrizione A.I.C.C. nell'elenco delle associazioni delle professioni non regolamentate

5 settembre 2013

Il Ministro della Giustizia

di concerto con il Ministro per gli Affari Europei

 

Visto l’art.15 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2007 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

visto l’art.26 del decreto legislativo del 9 novembre 2007 n.206 di attuazione della direttiva 2005/367CE;

precisato che il procedimento per l’annotazione nell’elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate nonché delle associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale delle attività nell’area dei servizi non intellettuali e non regolamentate in Italia, di cui all’art. 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206, non è finalizzato ad un riconoscimento o ad altra forma di regolamentazione di attività professionali non specificamente oggetto di previsione normativa ma è unicamente rivolto alla individuazione degli enti associativi che, in possesso dei requisiti richiesti per l'annotazione nell'elenco delle associazioni rappresentative o associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale delle professioni o delle attività nell’area dei servizi non intellettuali non regolamentate, possono essere sentite sulle proposte di piattaforme comuni di cui all’art.4 lett. n) del medesimo decreto legislativo;

precisato quindi che l’ambito di intervento delle associazioni in esame è limitato alla mera attività consultiva in sede di elaborazione di proposte in materia di piattaforme comuni quando la materia interessa attività professionali non regolamentate in Italia;

visto il decreto del direttore generale del  2 luglio 2010 con il quale si è provveduto alla istituzione dell’elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate di cui all’art. 26 del d. lgs. n. 206/2007 nonché alla istituzione del registro nel quale deve essere indicata la data in cui sono pervenute le domande di annotazione;

vista l’istanza proposta, ai sensi del comma quarto dell’art.26 del decreto legislativo del 9 novembre 2007 n.206, dall’Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari, pervenuta  in data 30 luglio 2008, con la quale è stata chiesta l’annotazione nell’elenco delle associazioni rappresentative sul territorio nazionale delle professioni non regolamentate in Italia;

vista la documentazione trasmessa dalla istante dall’Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari in allegato alla domanda di annotazione nonché la documentazione integrativa trasmessa;

visto il parere reso dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro in data 20 giugno 2012 e pervenuto il 27 luglio 2012;

acquisito il concerto del Ministro per gli Affari Europei;

ritenuto che sussistono i requisiti previsti dall’art.26, comma terzo, del decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206 per l’annotazione della istante dall’Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari nell’elenco sopra indicato;

ritenuto di dovere accogliere la domanda;

 

DECRETA

 

L’annotazione della Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari con sede in Faenza, Via Severoli 18.

L’iscrizione decorre dalla data del presente provvedimento.

La associazione è obbligata a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti e dei dati comunicati ai fini dell’annotazione

Il Ministro della Giustizia si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti con la precisazione che l’accertamento dell’assenza o del venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui al comma terzo dell’art. 26 del decreto legislativo del 9 novembre 2007 n.206 nonché la inosservanza degli obblighi di cui al decreto del direttore generale del 2 luglio 2010 comporterà la cancellazione d’ufficio dall’elenco.

 

Roma, 5 settembre 2013

Il Ministro
Annamaria Cancellieri