Protocollo di collaborazione tra Ministero della Giustizia, Regione Liguria Anci Liguria e Tribunale di sorveglianza di Genova - 17 maggio 2014

17 maggio 2014

  • Considerato in premessa che le parti impegnate nel presente Accordo ritengono fondamentale nell’attuale fase del sistema penitenziario italiano prevedere forme di collaborazione che permettano di realizzare in modo più puntuale le previsioni costituzionali in tema di reinserimento delle persone condannate alla reclusione;
  • Visti gli artt. 11 e 15 della L. n. 241 del 1990 in tema di accordi pubblici;
  • Visto l’art. 21 L. n. 354 del 1975 e l’art. 4 del D.P.R. n. 230 del 2000;
  • Visto il D.P.C.M. dell’1.4.2008

Il Ministro della Giustizia, On. Andrea Orlando, il Presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando, il Presidente dell’ANCI Liguria, Marco Doria, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Genova, Giorgio Ricci, stipulano il presente Accordo Operativo, finalizzato ad attuare urgenti azioni a sostegno dei programmi di reinserimento di persone condannate alla reclusione.

Art. 1
Misure finalizzare al recupero ed al reinserimento di detenuti con problemi legati alla tossicodipendenza.

Al fine di dare piena attuazione ai principi sottesi alla normativa vigente in materia di detenuti con problematiche legate alla tossicodipendenza, primariamente rivolti alla riabilitazione ed alla risocializzazione di tali soggetti, anche attraverso specifici programmi di recupero, la Regione Liguria si impegna, in accordo con gli Enti locali territorialmente coinvolti, ad individuare Comunità residenziali, anche a sfondo terapeutico, idonee ad ospitare detenuti  in misura alternativa per detenzione domiciliare e/o affidamento in prova ai servizi sociali, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica , nei limiti delle risorse disponibili.
E’ previsto un progressivo inserimento dei beneficiari nelle strutture sopra descritte,  nella misura di 20 persone nel 2014, 40 persone nel 2015 e 50 persone nel 2016.
Il Ministero della Giustizia si impegna altresì a monitorare l’utilizzo delle misure alternative alla detenzione, di promuoverne il ricorso nei casi idonei in accordo con la Regione Liguria, che, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, si impegna a supportare azioni specifiche di potenziamento delle stesse.
Il Ministero della Giustizia, per il tramite del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e della sua articolazione regionale (PRAP), si impegna ad individuare, in accordo con il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze territorialmente competente, i detenuti attualmente ristretti presso gli Istituti della regione, potenzialmente idonei ad essere avviati alle comunità residenziali di cui sopra, nonché a potenziare, con il contributo della Cassa delle Ammende e tramite progetti condivisi con la Regione Liguria  e con gli Enti locali territoriali, percorsi di avviamento verso il reinserimento ed il recupero sociale e lavorativo dei soggetti individuati.
Il Ministero della Giustizia si impegna, per quanto possibile, a conteggiare come comunque presenti sul territorio regionale, anche se con residenzialità alternativa, il numero dei tossicodipendenti inseriti nel progetto regionale e a non movimentare in entrata in alcun modo, diretto o indiretto, altri detenuti da fuori Regione in modo anche da contribuire a contenere contemporaneamente il fenomeno del sovraffollamento negli Istituti penitenziari liguri, insieme all’implementazione del ricorso alle misure alternative come prassi corrente per tutti gli altri detenuti negli Istituti penitenziari della regione, salvo ovviamente il normale flusso infraregionale degli arresti.

Art. 2
Inserimenti per il lavoro all’esterno e lavoro di pubblica utilità

Al fine di garantire la massima diffusione sul territorio regionale di misure volte ai miglioramenti dei percorsi trattamentali, con particolare riguardo al lavoro esterno, anche a titolo gratuito e volontario di cui all’art. 21 della Legge 26 luglio 1975 n. 354, ed al lavoro di pubblica utilità, la Regione Liguria e l’ANCI  Liguria si impegnano a promuovere ed incentivare presso i Comuni della Regione la sottoscrizione di appositi accordi che vedranno la compartecipazione del Ministero della Giustizia, attraverso i finanziamenti della Cassa della Ammende.
La Magistratura di Sorveglianza si impegna a verificare le posizioni dei detenuti che le singole direzioni penitenziarie invieranno in attuazione del presente accordo.

Art. 3
Sostegno alle misure alternative alla detenzione

Le parti condividono il principio secondo cui il carcere non rappresenta  l’unica esperienza penale possibile e concordano nel supportare la realizzazione delle misure alternative alla detenzione attraverso azioni orientate al reinserimento della persona ristretta nel tessuto socio-economico esterno.
A tal fine le parti intendono sostenere progetti ed azioni finalizzati all’accoglienza del detenuto nel territorio di residenza, attraverso percorsi di inserimento abitativo e orientamento al lavoro, in particolare per le persone prive di risorse economiche e familiari.
L’ANCI Liguria si impegna, in collaborazione con gli altri Enti locali e con i soggetti del Terzo Settore, ad individuare luoghi di domicilio per i detenuti che ne siano privi, al fine di permettere loro di avere accesso alle misure alternative.
Affinché queste azioni abbiano un reale effetto sulla diminuzione del rischio di recidivare reati e sul recupero positivo del soggetto che ha scontato una condanna penale detentiva, è fondamentale il pieno coinvolgimento delle comunità di riferimento, da realizzare incrementando la collaborazione con le Istituzioni Locali e i soggetti della società civile.
Le parti concordano sulla necessità di concludere specifici accordi finalizzati alla costruzione di programmi propedeutici all’accesso alle misure alternative alla detenzione, che coinvolgano le strutture penitenziarie che ospitano detenuti definitivi potenzialmente in condizione di avere accesso a tali misure.
Il Provveditorato, la Regione, i singoli istituti e gli UEPE che saranno individuati, in collaborazione con gli EE.LL.,  si impegnano a proporre alla Cassa delle Ammende il co-finanziamento  di progetti che  possano consentire l’accesso a misure alternative in favore di coloro che per situazione sociale, familiare ed economica non siano nelle condizioni di esservi ammessi.  Sotto tale profilo la  Regione si impegna, anche utilizzando le reti di volontariato presenti sul territorio e già coinvolte in progetti in corso, a definire strumenti e percorsi  per la realizzazione nei tre anni successivi alla sottoscrizione del presente protocollo di almeno cinque esperienze progettuali di questo tipo diffuse nel territorio regionale.
Al fine di limitare l’affollamento delle strutture penitenziarie della regione, l’Amministrazione penitenziaria centrale ed il Provveditorato si impegnano ad evitare, salvo eventuali situazioni del tutto eccezionali che dovessero verificarsi, il trasferimento  di detenuti nei posti delle strutture detentive presenti nella regione  che si dovessero liberare a seguito del più ampio accesso alle misure alternative ottenuto grazie agli strumenti adattati con il presente protocollo.
Le parti infine  raccomandano la piena attuazione del principio della territorializzazione della pena, quale requisito essenziale per  una completa e più efficace attuazione delle misure alternative.

Art. 4
Programmazione

Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente protocollo le Parti si impegnano all’inizio di ogni esercizio finanziario a condividere le previsioni di spesa nelle materie di rispettiva competenza attinenti l’attuazione del presente Accordo, al fine di elaborare una programmazione comune che tenga conto delle linee programmatiche dello stesso, degli ulteriori finanziamenti che potrebbero provenire da altri Enti e dal Fondo Sociale Europeo, dei percorsi trattamentali interni agli Istituti, delle opportunità di lavoro presenti all’interno e all’esterno degli istituti e del lavoro o dei progetti di pubblica utilità, al fine di realizzare interventi mirati e finalizzati all’umanizzazione della pena,  ad aumentare le opportunità di attività all’interno delle strutture, ad aumentare le opportunità di accesso alle misure alternative, ridurre il numero dei detenuti e favorire il reinserimento sociale.

Art. 5
Verifica e pubblicizzazione dei risultati

Le parti convengono di verificare annualmente l’andamento delle attività connesse e derivanti dal presente protocollo e di renderne conto attraverso iniziative pubbliche e i canali informativi istituzionali.

Genova, 17 maggio 2014

Il Ministro della Giustizia
Andrea Orlando

Il Presidente della  Giunta Regione Liguria   
Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini
Claudio Montaldo

Il Presidente dell’ANCI Liguria
Marco Doria

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Genova
Giorgio Ricci