Schema di D.Lgs. – Sanzioni per violazione disposizioni Regolamento (CE) n. 842/2006 su gas fluorurati ad effetto serra - Relazione

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 4 ottobre 2012

Schema di decreto legislativo recante: “Sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra”

Articolato

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto, ai sensi dell’articolo 1 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 ( Legge comunitaria 2010), che prevede una delega il Governo per  adottare la disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi introdotti dai regolamenti comunitari pubblicati  alla data della sua  entrata in vigore, al fine di introdurre le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.842/2006 ed ai  regolamenti (CE) n. 1493/2007, n. 1494/2007, n. 1497/2007, n. 1516/2007, n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008, n. 306/2008, n. 307/2008 e n. 308/2008, come attuati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.

I citati regolamenti (CE) n.303/2008, n.304/2008, n.305/2008, n.306/2008, n.307/2008, n.308/2008, n.1493/2007, n.1494/2007, n.1497/2007, n.1516/2007 sono, infatti,  regolamenti attuativi del regolamento (CE) n.842/2006 che definiscono gli aspetti tecnici di alcune sue disposizioni.

In particolare, il regolamento (CE) n.842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (di seguito denominato “regolamento”) prevede una serie di disposizioni che hanno come obiettivo la riduzione delle emissioni dei tre gruppi di gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal protocollo di Kyoto: gli idroflurocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l’esafluoruro di zolfo (SF6) utilizzati in alcune tipologie di apparecchiature e applicazioni industriali.

Il predetto regolamento mira a ridurre le emissioni di tali gas principalmente attraverso:

  • il contenimento delle perdite e il loro recupero al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione (articoli 3 e 4);
  • la certificazione del personale e delle imprese coinvolte nelle suddette attività (articolo 5);
  • il controllo dell’uso dell’esafluoruro di zolfo (articolo 8);
  • il divieto di immissione sul mercato di taluni prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da essi (articolo 9).

Il regolamento (CE) n.842/2006, inoltre, prevede, all’articolo 13, l’obbligo per gli Stati membri di definire  un sistema sanzionatorio per la violazione delle proprie disposizioni.

Il regolamento è integrato da 10 regolamenti della Commissione europea (atti di esecuzione) .

Con il decreto del Presidente della Repubblica  27 gennaio 2012, n. 43, è stata data attuazione  al citato regolamento, ad eccezione delle disposizioni di cui all’articolo 13 sulle sanzioni, per cui si rende necessaria l’adozione del presente provvedimento.

Si illustrano di seguito gli articoli dello schema di decreto legislativo.

  • Articolo 1. Individua  il campo di applicazione, ovvero la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 e successivi atti di esecuzione, come attuati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.
  • Articolo 2.  Precisa che, ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento e all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.
  • Articolo 3. Individua le sanzioni per la violazione da parte degli operatori degli obblighi in materia di contenimento delle perdite di gas fluorurati.  In particolare:
    • al comma 1 stabilisce le sanzioni da applicare agli operatori che non ottemperano, in conformità ai regolamenti (CE) nn. 1497/2007 e 1516/2007, agli obblighi di controllo per l’individuazione delle perdite di tali gas nei sistemi di protezione antincendio fissi e nelle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore;
    • al comma 2 stabilisce le sanzioni da applicare agli operatori che non si avvalgono di persone certificate ai sensi del citato decreto 27 gennaio 2012, n. 43, per effettuare le attività di controllo di cui al precedente comma 1;
    • al comma 3 stabilisce le sanzioni da applicare agli operatori che non si avvalgono di personale certificato ai sensi del citato decreto 27 gennaio 2012, n. 43, per effettuare le attività di riparazione delle perdite dai sistemi di protezione antincendio fissi e dalle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore, in conformità ai regolamenti (CE) nn. 1516/2007 e 1497/2007;
    • al comma 4 stabilisce le sanzioni da applicare agli operatori che non tengono il registro di apparecchiatura di cui al regolamento (CE) n. 1516/2007 o il registro di sistema di cui al regolamento (CE) n. 1497/2007;
    • al comma 5 stabilisce le sanzioni da applicare agli operatori che tengono i registri di cui al precedente comma 4 in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme alle disposizioni del regolamento e dei regolamenti (CE) nn. 1497/2007 e 1516/2007. Stabilisce, altresì, le sanzioni da applicare agli operatori che non rispettano il formato di cui citato decreto 27 gennaio 2012, n. 43;
    • al comma 6 stabilisce le sanzioni da applicare agli operatori che non mettono a disposizione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,  che si avvale dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ( ISPRA), e della Commissione, i registri di cui al comma 4.
  • Articolo 4. Individua le sanzioni per la violazione da parte degli operatori e delle imprese degli obblighi in materia di recupero di gas fluorurati. In particolare:
    • al comma 1 stabilisce le sanzioni da applicare agli operatori delle apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria e di pompe di calore, delle apparecchiature contenenti solventi, degli impianti di protezione antincendio e degli  estintori e dei commutatori ad alta tensione che non si avvalgono di persone certificate ai sensi del citato decreto 27 gennaio 2012, n. 43, per le attività di recupero dei gas fluorurati  contenuti in dette apparecchiature durante la loro riparazione o manutenzione, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione;
    • al comma 2 stabilisce le sanzioni da applicare alle imprese che, nell’effettuare il recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/40/CE, non si avvalgono di personale in possesso dell’attestato di cui al citato decreto 27 gennaio 2012, n. 43. La sanzione non si applicaalla attività di ricarica che non comporta preventivo o successivo recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
    • al comma 3 stabilisce le sanzioni da applicare ai proprietari di contenitori ricaricabili o non ricaricabili giunti a fine vita che li hanno utilizzati a scopo di trasporto o stoccaggio, che non provvedono al recupero dei gas fluorurati al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione.
  • Articolo 5. Individua le sanzioni per la violazione degli obblighi a carico delle imprese. In particolare:
    • al comma 1 stabilisce le sanzioni da applicare alle imprese interessate che, nell’ambito delle attività di contenimento e recupero previste dal regolamento, prendono in consegna gas fluorurati ad effetto serra avvalendosi di personale non in possesso del pertinente certificato di cui al citato decreto 27 gennaio 2012, n. 43;
    • al comma 2 stabilisce le sanzioni da applicare alle imprese che svolgono le attività di installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore e di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori, senza essere in possesso del pertinente certificato di cui al citato decreto 27 gennaio 2012, n. 43.
  • Articolo 6. Individua le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di trasmissione delle informazioni, in particolare:
    • al comma 1 stabilisce le sanzioni da applicare ai produttori, agli importatori o agli esportatori che non trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Commissione europea e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (che si avvale dell’ISPRA) la relazione sulle quantità di F-gas prodotte, importate o esportate;
    • al comma 2 stabilisce le sanzioni da applicare ai produttori, agli importatori o agli esportatori che trasmettono la relazione di cui al comma 1 in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1493/2007;
    • al comma 3 stabilisce le sanzioni da applicare agli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria, di pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra, che non trasmettono, entro il 31 maggio di ogni anno, le informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di F-gas al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (che si avvale dell’ISPRA);
    • al comma 4 stabilisce le sanzioni da applicare agli operatori che trasmettono le informazioni di cui al comma 3 in modo incompleto, inesatto o, comunque, non conforme alle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 2, del citato decreto 27 gennaio 2012, n. 43.
  • Articolo 7. Individua le sanzioni da applicare a chiunque immette in commercio i prodotti e le apparecchiature di cui all’articolo 7 del regolamento sprovvisti di etichetta o con etichetta non conforme al formato previsto dal regolamento (CE) n. 1494/2007.
  • Articolo 8. Individua le sanzioni per la violazione dei divieti d’uso di esafluoruro di zolfo (SF6) o di preparati a base di SF6 nella pressofusione del magnesio e per il riempimento dei pneumatici.
  • Articolo 9. Stabilisce i le sanzioni per la violazione dei divieti di immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che contengono F-gas elencati all’allegato II del regolamento.
  • Articolo 10. Individua le sanzioni da applicare alle imprese che non si iscrivono al Registro delle persone e delle imprese certificate di cui all’articolo 13 del citato decreto 27 gennaio 2012, n. 43.
  • Articolo 11. Definisce le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. In particolare, stabilisce  che alla vigilanza ed all’accertamento delle violazioni  provveda il Ministero dell’ambiente, attraverso il Comando Carabinieri tutela per l’Ambiente, mentre all’irrogazione delle stesse sanzioni  provvederà il Prefetto, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n.689, sulla base di un rapporto dell’agente accertatore  contenente la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.
  • Articolo 12. Stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal decreto in esame siano versate all’entrata del bilancio dello Stato.
  • Articolo 13. Introduce una clausola di invarianza finanziaria volta a specificare che dall’esecuzione del decreto legislativo non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  • Articolo 14. Introduce disposizioni finali che indicano che alle sanzioni amministrative pecuniarie previste non si applica il pagamento in misura ridotta, ad ecccezione di quello di cui agli articoli 3, commi 2 e 3, e 4 comma 1.

 Sul provvedimento in esame hanno reso il parere di competenza le Commissioni parlamentari Giustizia (II), Ambiente (VIII) e Politiche dell’Unione europea (XIV) della Camera dei Deputati e la Commissione 13 (Ambiente) del Senato.

In particolare, le Commissioni riunite Giustizia (II) e Ambiente (VIII) della Camera hanno espresso parere favorevole con  due condizioni e tre osservazioni. Entrambe le condizioni sono state accolte. In particolare,  la prima, volta ad escludere l’applicazione della sanzione prevista all’articolo 4, comma 2,  all’attività di ricarica degli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, è stata accolta prevedendo nell’articolato    l’esclusione di detta attività a condizione, però, che la stessa con non sia preceduta o seguita dal recupero dei gas fluorurati.
E’ stata accolta anche la seconda condizione volta a modificare l’articolo 14 al fine di prevedere l’applicazione del pagamento in misura ridotta, di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni, alle sanzioni comminate nei confronti dei proprietari delle apparecchiature e degli impianti che non si siano avvalsi di operatori  in possesso della prescritta certificazione.

In merito alle osservazioni formulate dalle due Commissioni, non sono state ritenute condivisibili quelle di cui alle lettere b) e c).  Relativamente alla osservazione sub b), si ritiene che  le sanzioni amministrative  previste per le violazioni di natura meramente formale siano adeguate e, comunque, estremamente contenute dal punto di viste economico, in particolare sotto l’aspetto del minimo edittale. In merito, invece,  alla osservazione sub c) si è applicato quanto stabilito dall’articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in materia di spazio edittale.
E’ stata, invece, accolta quella di cui alla lettera a), attraverso l’innalzamento della pena edittale minima relativamente a talune fattispecie.

La Commissione 13 (Ambiente) del Senato ha espresso parere favorevole con quattro osservazioni di cui le prime tre non sono state ritenute accoglibili in quanto  si ritiene che le sanzioni siano  state modulate, nel rispetto del principio di proporzionalità,  in relazione alla gravità delle diverse violazioni e, inoltre, che le stesse siano del tutto in linea con le sanzioni previste da altre disposizioni in materia ambientale per analoghe tipologie di illeciti. Quanto alla osservazione che propone di ridurre lo spazio edittale troppo elevato che consentirebbe una eccessiva discrezionalità al soggetto sanzionatore si precisa, a tale riguardo, che si  è applicato quanto stabilito dall’articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni. 
La quarta osservazione, relativa alla opportunità di prevedere in via generale l’applicazione del pagamento in misura ridotta è stata accolta, come richiesto anche dalla seconda  condizione contenuta nel parere reso dalle Commissioni II e VIII  della Camera, solo relativamente alle sanzioni comminate nei confronti dei proprietari delle apparecchiature e degli impianti che non si siano avvalsi di operatori  in possesso della prescritta certificazione. Non si è ritenuto di prevedere l’applicazione del pagamento in misura ridotta in via generale per mantenere inalterata l’efficacia dissuasiva delle rimanenti  sanzioni, tenuto conto della non eccessiva entità delle stesse.