DDL di conversione del DL 63/2010, recante disposizioni immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana, elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero - Relazione

 

Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, recante: "Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero"

Articolato

 

Nel generale problema determinato dalle numerose azioni nei confronti di Stati esteri e di organismi internazionali che comportano tensioni nelle relazioni internazionali, si rende necessario disciplinare con urgenza la fattispecie tipica di titoli esecutivi e cautelari nei confronti degli Stati esteri e delle organizzazioni internazionali, in pendenza di azioni proposte presso la Corte internazionale di giustizia, dirette ad accertare l'immunità dalla giurisdizione italiana, in conformità alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute o ad appositi trattati internazionali.
      In queste ipotesi è la stessa giurisdizione del nostro Paese a essere posta in giudizio; ne consegue che questi titoli non potrebbero più essere azionabili.
      In pendenza di un giudizio sulla legittimazione dello Stato all'azione presso un organismo sovranazionale, si continuano a emanare provvedimenti esecutivi che, oltre ad avere una profonda ricaduta sul piano delle relazioni internazionali, potrebbero ingenerare sul piano interno delle legittime
 aspettative degli attori, che sono destinate a estinguersi in caso di sentenza del giudice sovranazionale che sia favorevole all'istanza dello Stato estero o dell'organismo internazionale.
      Da qui la disposizione dell'articolo 1 del decreto-legge, che sospende l'esecutività di tali titoli in attesa della decisione del giudice sovranazionale.
      L'articolo 2 prevede il differimento del termine attualmente previsto per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).
      L'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, relativa ai COMITES, ha previsto che le elezioni per il rinnovo dei comitati avvengano ogni cinque anni. Tale termine, peraltro ripreso dalla precedente legge che regolava la materia (legge 8 maggio 1985, n. 205), è stato differito per due annualità successive dal 2002 al 2004, in relazione alla necessità di portare a termine la riforma allora in itinere. Il termine entro il quale si deve procedere al rinnovo dei COMITES e del CGIE è il 31 dicembre 2010, secondo il disposto dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
      Da un'accurata analisi della successione degli atti e dei relativi termini risulta che tali elezioni richiedono un complesso meccanismo organizzativo - da avviare entro i primi mesi del 2010 - derivante dall'impatto della regolamentazione e dal contesto normativo e operativo nel quale le elezioni dovrebbero avere luogo nelle 116 circoscrizioni elettorali previste nel mondo. Il termine, pertanto, deve necessariamente essere ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012.
      Considerato, inoltre, che è attualmente all'esame del Senato della Repubblica un testo unificato di iniziativa parlamentare per la riforma di tali organismi rappresentativi degli italiani all'estero (atti Senato nn. 1460, 1478, 1498, 1545, 1546, 1557 e 1990), i cui tempi di discussione presumibilmente non consentiranno di procedere all'indizione del voto nei termini stabiliti, il ricorso a un decreto-legge si rivela l'unico strumento utile per attuare tempestivamente il necessario differimento di tale scadenza.
      Nell'ipotesi in cui le elezioni si svolgessero nel termine attualmente previsto, ma successivamente allo stesso termine fosse approvato il predetto provvedimento parlamentare di riforma, si presenterebbe il rischio di dover ripetere le elezioni dei COMITES con costi raddoppiati per l'erario. Da qui la necessità ed urgenza di procedere al rinvio delle elezioni al 31 dicembre 2012.
      Infine, per doverosa informazione, si fa presente che il Governo ha allo studio un disegno di legge nel quale è, tra l'altro, prevista per le elezioni per il rinnovo dei COMITES l'adozione della stessa procedura elettorale stabilita per le elezioni politiche. Il termine del 31 dicembre 2012 tiene, quindi, conto della possibilità che per quella data sia approvato tale disegno di legge.
      Dall'attuazione del decreto non derivano nuove o maggiori spese né minori entrate per il bilancio dello Stato, onde non risulta necessaria le redazione della relazione tecnica ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.