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Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 18 marzo 2011 - Ricorso n. 30814/06 - Lautsi e altri c. Italia

Traduzione a cura del Ministero della Giustizia Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
GRANDE CAMERA
CAUSA LAUTSI E ALTRI c. ITALIA
(Ricorso no 30814/06)
SENTENZA
STRASBURGO
  18 marzo 2011

 

 Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

 Nella causa Lautsi e altri c. Italia,

 La Corte europea dei diritti dell'uomo, riunita nella Grande Camera composta da:

Jean-Paul Costa, presidente,
Christos Rozakis,
Nicolas Bratza,
Peer Lorenzen, 
Josep Casadevall,
Giovanni Bonello,
Nina Vajić,
Rait Maruste,
Anatoly Kovler,
Sverre Erik Jebens,
Päivi Hirvelä,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou,
Ann Power,
Zdravka Kalaydjieva,
Mihai Poalelungi,
Guido Raimondi, giudici,

e da Erik Fribergh, cancelliere,

Dopo averne deliberato in camera del consiglio il 30 giugno 2010 e il 16 febbraio 2011,

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:

PROCEDURA

1.  All'origine della causa vi è un ricorso (n° 30814/06) diretto contro la Repubblica italiana con il quale una cittadina di questo Stato, la sig.ra Soile Lautsi ("la ricorrente"), ha adito la Corte il 27 luglio 2006 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione"). Nel suo ricorso, la ricorrente indica agire a suo nome e per conto dei suoi figli allora minori, Dataico e Sami Albertin. Diventati nel frattempo maggiorenni, questi ultimi hanno confermato di volere proseguire il ricorso in qualità di ricorrenti ("il secondo e il terzo ricorrente").

2.  I ricorrenti sono rappresentati dall’avvocato N. Paoletti del foro di Roma. Il governo italiano (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente, E. Spatafora e dai suoi coagenti aggiunti, N. Lettieri e P. Accardo.

3.  Il ricorso è stato assegnato alla seconda sezione della Corte (articolo 52 § 1 del regolamento). Il 1° luglio 2008, una camera della suddetta sezione, composta dai giudici: Françoise Tulkens, Antonella Mularoni, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó e Işıl Karakaş, ha deciso di comunicare il ricorso al Governo; avvalendosi delle disposizioni dell’articolo 29 § 3 della Convenzione, ha anche deciso che avrebbe esaminato contestualmente ricevibilità e merito della causa.

4.  Il 3 novembre 2009, una camera di questa stessa sezione, composta dai giudici: Françoise Tulkens, presidente, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó e Işıl Karakaş, ha dichiarato il ricorso ricevibile ed ha concluso all’unanimità per la violazione dell’articolo 2 del Protocollo n° 1 esaminato congiuntamente all’articolo 9 della Convenzione ed ha ritenuto non doversi procedere all’esame del motivo di ricorso basato sull’articolo 14 della Convenzione.

5.  Il 28 gennaio 2010, il Governo ha chiesto il rinvio della causa innanzi alla Grande Camera in virtù degli articoli 43 della Convenzione e 73 del regolamento della Corte. Il 1° marzo 2010, un collegio della Grande Camera ha accolto questa domanda.

6.  La composizione della Grande Camera è stata stabilita conformemente agli articoli 26 §§ 4 e 5 della Convenzione e 24 del regolamento.

7.  Sia i ricorrenti che il Governo hanno depositato osservazioni scritte complementari sul merito della causa.

8.  Sono stati autorizzati ad intervenire nella procedura scritta (articolo 36 § 2  della Convenzione e articolo 44 § 2 del regolamento) trentatré membri del Parlamento europeo intervenuti congiuntamente, l’organizzazione non governativa Greek Helsinki Monitor, già terzo interveniente innanzi alla camera, l’organizzazione non governativa Associazione nazionale del libero Pensiero, l’organizzazione non governativa European Centre for Law and Justice, l’organizzazione non governativa Eurojuris, le organizzazioni non governative Commission Internationale de Juristes, Interights e Human Rights Watch, intervenute collegialmente, le organizzazioni non governative Zentralkomitee der deutschen Katholiken, Semaines sociales de France, Associazioni cristiane Lavoratori italiani, intervenute collegialmente, nonché i governi di Armenia, Bulgaria, Cipro, Federazione russa, Grecia, Lituania, Malta, Monaco, Romania e Repubblica di San Marino. I governi di Armenia, Bulgaria, Cipro, Federazione russa, Grecia, Lituania, Malta e Repubblica di San Marino sono stati inoltre autorizzati ad intervenire collegialmente nella procedura orale.

9.  Il 30 giugno 2010 si è svolta una udienza pubblica nel Palazzo dei diritti dell’Uomo a Strasburgo (articolo 59 § 3 del regolamento).
Sono comparsi:
–    per il governo convenuto
    Sigg. Nicola LETTIERI,     coagente,
            Giuseppe ALBENZIO,     consigliere;
–    per i ricorrenti
    Avv.        Nicolò PAOLETTI,    legale,
    Avv.     Natalia PAOLETTI,
    Sig.ra     Claudia SARTORI,     consiglieri;
–    per i governi di Armenia, Bulgaria, Cipro, Federazione russa, Grecia, Lituania, Malta e Repubblica di San Marino, terzi intervenienti:
Sigg.         Joseph WEILER, professore presso la facoltà di diritto dell’università di New York,         legale,
        Stepan KARTASHYAN, rappresentante permanente aggiunto dell’Armenia presso il Consiglio d’Europa;
        Andrey TEHOV, ambasciatore, rappresentante permanente della Bulgaria presso il Consiglio d’Europa;
        Yannis MICHILIDES, rappresentante permanente aggiunto di Cipro presso il Consiglio d’Europa;
Sig.ra     Vasileia PELEKOU, rappresentante permanente aggiunto della Grecia presso il Consiglio d’Europa
Sigg.         Darius ŠIMAITIS, rappresentante permanente aggiunto della Lituania presso il Consiglio d’Europa;
            Joseph LICARI, ambasciatore, rappresentante permanente di Malta presso il Consiglio d’Europa;
            Georgy MATYUSHKIN, agente del governo della Federazione di Russia;
Avv.     Guido BELLATTI CECCOLI, coagente del governo della Repubblica di San Marino,     consiglieri.
La Corte ha sentito gli avvocati Nicolò Paoletti e Natalia Paoletti, nonché i sigg. Lettieri, Albenzio e Weiler.

IN FATTO

I.  LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

10.  Nati rispettivamente nel 1957, 1988 e 1990, la ricorrente ed i suoi due figli, Dataico e Sami Albertin, ugualmente ricorrenti, sono residenti in Italia. Questi ultimi nel 2001-2002 frequentavano la scuola pubblica Istituto comprensivo statale Vittorino da Feltre, ad Abano Terme. Nelle aule scolastiche dell’istituto era appeso un crocifisso.

11.  Il 22 aprile 2002, nel corso di una riunione del consiglio di istituto, il marito della ricorrente sollevò il problema della presenza di simboli religiosi nelle aule scolastiche, del crocifisso in particolare, e pose la questione della loro rimozione. Il 27 marzo 2002, con dieci voti contro due ed una astensione, il consiglio di istituto deliberò di mantenere i simboli religiosi negli ambienti scolastici.

12.  Il 23 luglio 2002, la ricorrente impugnò questa decisione innanzi al tribunale amministrativo di Venezia denunciando la violazione del principio di laicità – basandosi sugli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 19 (libertà religiosa) della Costituzione italiana e sull’articolo 9 della Convenzione – nonché del principio di imparzialità della pubblica amministrazione (articolo 97 della Costituzione).

13.  Il 3 ottobre 2002, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca emanò una direttiva (no 2666) ai sensi della quale i servizi competenti del suo ministero avrebbero dovuto adottare le disposizioni necessarie, in particolare, affinché i dirigenti scolastici assicurassero la presenza di crocifissi nelle aule scolastiche (successivo paragrafo 24).

Il 30 ottobre 2003, il ministro si costituì parte nella procedura avviata dalla ricorrente il cui ricorso era da ritenersi infondato in quanto la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche pubbliche si basava sull’articolo 118 del regio decreto n° 965 del 30 aprile 1924 (Ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media) e sull’articolo 119 del regio decreto n° 1297 del 26 aprile 1928 (approvazione del Regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare; successivo paragrafo 19).

14.  Con ordinanza del 14 gennaio 2004, il tribunale amministrativo, tenuto conto del principio di laicità dello Stato e degli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, rimise all'esame della Corte costituzionale la questione della costituzionalità degli articoli 159 e 190 del decreto-legge no 297 del 16 aprile 1994 (recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), nelle loro "specificazioni" risultanti dagli articoli 118 e 119 dei summenzionati regi decreti, nonché dall'articolo 676 del suddetto decreto-legge.

Gli articoli 159 e 190 del decreto-legge dispongono che spetta ai comuni provvedere agli arredi scolastici delle scuole primarie e medie, mentre l'articolo 119 del decreto del 1928 include il crocifisso nell'elenco degli arredi di cui devono essere dotate le aule scolastiche, e l'articolo 118 del decreto del 1924 specifica che ogni classe deve essere provvista del ritratto del re e di un crocifisso. Per quanto riguarda l'articolo 676 del decreto-legge, quest'ultimo precisa che le disposizioni non comprese nel testo unico restano in vigore "ad eccezione delle disposizioni contrarie o incompatibili con il testo unico, che sono abrogate".

Con ordinanza del 15 dicembre 2004 (n° 389), la Corte costituzionale dichiarò manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale in quanto riguardava in realtà dei testi che, non avendo rango legislativo ma rango regolamentare (gli articoli 118 e 119 sopra citati), non potevano essere oggetto di esame di conformità costituzionale.

15.  Il 17 marzo 2005, il tribunale amministrativo rigettò il ricorso. Dopo aver concluso che l'articolo 118 del regio decreto del 30 aprile 1924 e l'articolo 119 del regio decreto del 26 aprile 1928 erano ancora in vigore e sottolineato che "il principio di laicità dello Stato fa ormai parte del patrimonio giuridico europeo e delle democrazie occidentali", giudicò che la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche, tenuto conto del significato che bisognava attribuirgli, non contrastava con detto principio. In particolare ritenne che, se il crocifisso era innegabilmente un simbolo religioso, si trattava di un simbolo del cristianesimo in generale, più che del solo cattolicesimo, e come tale rinviava anche ad altre confessioni. Inoltre considerò che si trattava anche di un simbolo storico-culturale, di conseguenza dotato di una “valenza identitaria” per il popolo italiano in quanto “rappresenta in qualche modo il percorso storico e culturale caratteristico del nostro Paese e in genere dell’Europa intera, e ne costituisce una buona sintesi”. Ritenne inoltre che il crocifisso doveva essere considerato anche come un simbolo del sistema di valori che innervano la carta costituzionale italiana. La sua sentenza è così motivata:

 « (...) 11.1. A questo punto, pur consapevoli di incamminarsi su di un sentiero impervio e talvolta scivoloso, non si può fare a meno di rilevare come il cristianesimo e anche il suo fratello maggiore, l’ebraismo - almeno da Mosé in poi e sicuramente nell’interpretazione talmudica - abbiano posto la tolleranza dell’altro e la difesa della dignità dell’uomo, al centro della loro fede.

In particolare poi il cristianesimo – anche per il riferimento al noto e spesso incompreso “Date a Cesare quello che è di Cesare, e a…” - con la sua forte accentuazione del precetto dell’amore per il prossimo e ancor più con l’esplicita prevalenza data alla carità sulla stessa fede, contiene in nuce quelle idee di tolleranza, eguaglianza e libertà che sono alla base dello Stato laico moderno e di quello italiano in particolare.

11.2. Spingendo lo sguardo oltre la superficie, si individua un filo che collega tra di loro la rivoluzione cristiana di duemila anni fa, l’affermarsi in Europa del “habeas corpus”, gli stessi elementi cardine dell’illuminismo (che pure storicamente si pose in vivace contrasto con la religione), cioè la libertà e la dignità di ogni uomo, la dichiarazione dei diritti dell’uomo e infine la stessa laicità dello Stato moderno; tutti i fenomeni storici indicati si fondano in modo significativo – anche se certamente non in via esclusiva - sulla concezione cristiana del mondo. E’ stato acutamente osservato che il noto “liberté, egalité, fraternité” costituisce un motto agevolmente condivisibile da un cristiano, sia pure con l’ovvia accentuazione del terzo termine.

In sostanza, non appare azzardato affermare che, attraverso i tortuosi e accidentati percorsi della storia europea, la laicità dello Stato moderno sia stata faticosamente conquistata anche (certamente non solo) in riferimento più o meno consapevole ai valori fondanti del cristianesimo; ciò spiega come molti giuristi di fede cristiana siano stati in Europa e in Italia tra i più strenui assertori della laicità dello Stato (...).

11.5. Il legame tra cristianesimo e libertà implica una consequenzialità storica non immediatamente percepibile, un fiume carsico esplorato solo di recente proprio in quanto sotterraneo per gran parte del suo percorso, anche perché nella tormentata vicenda dei rapporti tra Stati e chiese d’Europa si riconoscono ben più agevolmente i numerosi tentativi di queste ultime di intromettersi nelle questioni statali e viceversa, così come alquanto frequenti sono stati l’abbandono dei pur conclamati ideali cristiani per ragioni di potere e infine le contrapposizioni talvolta violente tra governi e autorità religiose.

11.6. Peraltro, in una visione prospettica, nel nucleo centrale e costante della fede cristiana, nonostante l’inquisizione, l’antisemitismo e le crociate, si può agevolmente individuare il principio di dignità dell’uomo, di tolleranza, di libertà anche religiosa e quindi in ultima analisi il fondamento della stessa laicità dello Stato.

11.7. A saper mirare la storia, ponendosi cioè su di un poggio e non rimanendo confinati a fondovalle, si individua una percepibile affinità (non identità) tra il “nocciolo duro” del cristianesimo, che, privilegiando la carità su ogni altro aspetto, fede inclusa, pone l’accento sull’accettazione del diverso, e il “nocciolo duro” della Costituzione repubblicana, che consiste nella valorizzazione solidale della libertà di ciascuno e quindi nella garanzia giuridica del rispetto dell’altro. La sintonia permane anche se attorno ai due nuclei, entrambi focalizzati sulla dignità dell’uomo, si sono nel tempo sedimentate molte incrostazioni, alcune talmente spesse da occultarli alla vista, e ciò vale soprattutto per il cristianesimo. (...).

11.9. Si può quindi sostenere che, nell’attuale realtà sociale, il crocifisso debba essere considerato non solo come simbolo di un’evoluzione storica e culturale, e quindi dell’identità del nostro popolo, ma quale simbolo altresì di un sistema di valori di libertà, eguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa e quindi anche della laicità dello Stato, principi questi che innervano la nostra Carta costituzionale.

In altri termini, i principi costituzionali di libertà hanno molte radici, e una di queste indubbiamente è il cristianesimo, nella sua stessa essenza. Sarebbe quindi sottilmente paradossale escludere un segno cristiano da una struttura pubblica in nome di una laicità, che ha sicuramente una delle sue fonti lontane proprio nella religione cristiana.

12.1. Questo Tribunale non ignora certo come nel passato si siano attribuiti al simbolo del crocifisso altri valori, quale, al tempo dello Statuto Albertino, di segno del cattolicesimo inteso come religione di Stato, utilizzato quindi per cristianizzare un potere e consolidare un’autorità.

Si rende inoltre conto che ancor oggi del simbolo della croce si possono fornire diverse interpretazioni: innanzi tutto quella strettamente religiosa, sia riferita al cristianesimo in generale sia in particolare al cattolicesimo. E’ altresì consapevole che alcuni alunni frequentanti la scuola pubblica potrebbero liberamente e legittimamente attribuire alla croce valenze ancora diverse, come di inaccettabile preferenza data ad una religione rispetto ad altre, ovvero di un vulnus alla libertà individuale e quindi alla stessa laicità dello Stato, al limite di un richiamo al cesaropapismo ovvero all’inquisizione, addirittura di uno scampolo gratuito di catechismo erogato tacitamente anche ai non credenti in una sede non idonea o infine di propaganda subliminale in favore delle confessioni cristiane: si tratta di opinioni tutte rispettabili, ma in fondo non rilevanti nella causa in esame. (...)

12.6. Doverosamente va rilevato che il simbolo del crocifisso, così inteso, assume oggi, con il richiamo ai valori di tolleranza, una valenza particolare nella considerazione che la scuola pubblica italiana risulta attualmente frequentata da numerosi allievi extracomunitari, ai quali risulta piuttosto importante trasmettere quei principi di apertura alla diversità e di rifiuto di ogni integralismo – religioso o laico che sia - che impregnano di sé il nostro ordinamento. Viviamo in un momento di tumultuoso incontro con altre culture, e, per evitare che esso si trasformi in scontro, è indispensabile riaffermare anche simbolicamente la nostra identità, tanto più che essa si caratterizza proprio per i valori di rispetto per la dignità di ogni essere umano e di universalismo solidale. (...)

13.2. Invero, i simboli religiosi in genere implicano un meccanismo logico di esclusione; infatti, il punto di partenza di ogni fede religiosa è appunto la credenza in un’entità superiore, per cui gli aderenti, ovvero i fedeli, si trovano per definizione e convinzione nel giusto. Di conseguenza e inevitabilmente, l’atteggiamento di chi crede rispetto a chi non crede, che quindi si oppone implicitamente all’essere supremo, è di esclusione. (...)

13.3. Il meccanismo logico dell’esclusione dell’infedele è insito in ogni credo religioso, anche se gli interessati non ne sono consapevoli; peraltro, con la sola eccezione del cristianesimo, ove ben compreso (il che ovviamente non è sempre avvenuto nel passato né avviene oggi, nemmeno ad opera di chi si proclama cristiano), il quale considera secondaria la stessa fede nell’onnisciente di fronte alla carità, cioè al rispetto per il prossimo. Ne consegue che il rifiuto del non credente da parte di un cristiano implica la radicale negazione dello stesso cristianesimo, una sostanziale abiura, il che non vale per le altre fedi religiose, per le quali può costituire al massimo la violazione di un importante precetto.

13.4. Il simbolo del cristianesimo - la croce - non può quindi escludere nessuno senza negare sé stessa; anzi, essa costituisce, in un certo senso, il segno universale dell’accettazione e del rispetto per ogni essere umano in quanto tale, indipendentemente da ogni sua credenza, religiosa o meno.

14.1. Occorre appena aggiungere che la croce in classe rettamente intesa prescinde dalle libere convinzioni di ciascuno, non esclude alcuno e ovviamente non impone e non prescrive nulla a nessuno, ma implica soltanto, nell’alveo delle finalità educative e formative della scuola pubblica, una riflessione – necessariamente guidata dai docenti - sulla storia italiana e sui valori condivisi della nostra società come giuridicamente recepiti nella Costituzione, tra cui in primis la laicità dello Stato. (...) »

16.  Il Consiglio di Stato, adito dalla ricorrente, confermò che la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche trovava la sua base legale nell’articolo 118 del regio decreto del 30 aprile 1924 e nell’articolo 119 del regio decreto del 26 aprile 1928 e, tenuto conto del significato che bisognava attribuirgli, era compatibile con il principio di laicità. Su questo punto giudicò che, in particolare, in Italia, il crocifisso simboleggiava l’origine religiosa dei valori (tolleranza, rispetto reciproco, valorizzazione della persona, affermazione dei suoi diritti, riguardo per la sua libertà, autonomia della coscienza morale nei confronti dell’autorità, solidarietà umana, rifiuto di ogni discriminazione) che caratterizzano la civiltà italiana. In questo senso, esposto nelle aule, il crocifisso poteva svolgere – anche in una prospettiva “laica” distinta dalla prospettiva religiosa che gli è propria – una funzione simbolica altamente educativa, indipendentemente dalla religione professata dagli alunni. Secondo il Consiglio di Stato occorre vedere in esso un simbolo capace di riflettere le fonti notevoli dei valori civili sopra richiamati, valori che delineano la laicità nell’attuale ordinamento dello Stato.
La sentenza del 13 aprile 2006 (n° 556) è così motivata:
 « (...) la Corte costituzionale ha riconosciuto nella laicità un principio supremo del nostro ordinamento costituzionale, idoneo a risolvere talune questioni di legittimità costituzionale (ad esempio, tra le tante pronunce, quelle riguardanti norme sull’obbligatorietà dell’insegnamento religioso nella scuola, o sulla competenza giurisdizionale per le cause concernenti la validità del vincolo matrimoniale contratto canonicamente e trascritto nei registri dello stato civile).
Trattasi di un principio non proclamato expressis verbis dalla nostra Carta fondamentale; un principio che, ricco di assonanze ideologiche e di una storia controversa, assume però rilevanza giuridica potendo evincersi dalle norme fondamentali del nostro ordinamento. In realtà la Corte lo trae specificamente dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost.
Il principio utilizza un simbolo linguistico (“laicità”) che indica in forma abbreviata profili significativi di quanto disposto dalle anzidette norme, i cui contenuti individuano le condizioni di uso secondo le quali esso va inteso ed opera. D’altra parte, senza l’individuazione di tali specifiche condizioni d’uso, il principio di “laicità” resterebbe confinato nelle dispute ideologiche e sarebbe difficilmente utilizzabile in sede giuridica.
In questa sede, le condizioni di uso vanno certo determinate con riferimento alla tradizione culturale, ai costumi di vita, di ciascun popolo, in quanto però tale tradizione e tali costumi si siano riversati nei loro ordinamenti giuridici. E questi mutano da nazione a nazione. (…)
In questa sede giurisdizionale, per il problema innanzi ad essa sollevato della legittimità della esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, disposto dalle autorità competenti in esecuzione di norme regolamentari, si tratta in concreto e più semplicemente di verificare se tale imposizione sia lesiva dei contenuti delle norme fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, che danno forma e sostanza al principio di “laicità” che connota oggi lo Stato italiano, ed al quale ha fatto più volte riferimento il supremo giudice delle leggi.
E’ evidente che il crocifisso è esso stesso un simbolo che può assumere diversi significati e servire per intenti diversi; innanzitutto per il luogo ove è posto.
In un luogo di culto il crocifisso è propriamente ed esclusivamente un “simbolo religioso”, in quanto mira a sollecitare l’adesione riverente verso il fondatore della religione cristiana.
In una sede non religiosa, come la scuola, destinata all’educazione dei giovani, il crocifisso potrà ancora rivestire per i credenti i suaccennati valori religiosi, ma per credenti e non credenti la sua esposizione sarà giustificata ed assumerà un significato non discriminatorio sotto il profilo religioso, se esso è in grado di rappresentare e di richiamare in forma sintetica immediatamente percepibile ed intuibile (al pari di ogni simbolo) valori civilmente rilevanti, e segnatamente quei valori che soggiacciono ed ispirano il nostro ordine costituzionale, fondamento del nostro convivere civile. In tal senso il crocifisso potrà svolgere, anche in un orizzonte “laico”, diverso da quello religioso che gli è proprio, una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni.
Ora è evidente che in Italia, il crocifisso è atto ad esprimere, appunto in chiave simbolica ma in modo adeguato, l’origine religiosa dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza morale nei confronti dell’autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione, che connotano la civiltà italiana.
Questi valori, che hanno impregnato di sé tradizioni, modo di vivere, cultura del popolo italiano, soggiacciono ed emergono dalle norme fondamentali della nostra Carta costituzionale, accolte tra i “Principi fondamentali” e la Parte I della stessa, e, specificamente, da quelle richiamate dalla Corte costituzionale, delineanti la laicità propria dello Stato italiano.
Il richiamo, attraverso il crocifisso, dell’origine religiosa di tali valori e della loro piena e radicale consonanza con gli insegnamenti cristiani, serve dunque a porre in evidenza la loro trascendente fondazione, senza mettere in discussione, anzi ribadendo, l’autonomia (non la contrapposizione, sottesa a una interpretazione ideologica della laicità che non trova riscontro alcuno nella nostra Carta fondamentale) dell’ordine temporale rispetto all’ordine spirituale, e senza sminuire la loro specifica “laicità”, confacente al contesto culturale fatto proprio e manifestato dall’ordinamento fondamentale dello Stato italiano. Essi, pertanto, andranno vissuti nella società civile in modo autonomo (di fatto non contraddittorio) rispetto alla società religiosa, sicché possono essere “laicamente” sanciti per tutti, indipendentemente dall’appartenenza alla religione che li ha ispirati e propugnati.
Come ad ogni simbolo, anche al crocifisso possono essere imposti o attribuiti significati diversi e contrastanti, oppure ne può venire negato il valore simbolico per trasformarlo in suppellettile, che può al massimo presentare un valore artistico. Non si può però pensare al crocifisso esposto nelle aule scolastiche come ad una suppellettile, oggetto di arredo, e neppure come ad un oggetto di culto; si deve pensare piuttosto come ad un simbolo idoneo ad esprimere l’elevato fondamento dei valori civili sopra richiamati, che sono poi i valori che delineano la laicità nell’attuale ordinamento dello Stato. (...) »

II.  L'EVOLUZIONE DEL DIRITTO E DELLA PRASSI INTERNI PERTINENTI

17.  L’obbligo di appendere un crocifisso nelle aule scolastiche delle scuole primarie era previsto dall’articolo 140 del regio decreto n° 4336 del 15 settembre 1860 del Regno di Piemonte-Sardegna, adottato in applicazione della legge no 3725 del 13 novembre 1859 ai sensi della quale "ogni scuola dovrà senz’altro essere dotata (…) di un crocifisso " (articolo 140).

Nel 1861, anno di nascita dello Stato italiano, lo Statuto del Regno di Piemonte-Sardegna del 1848 divenne la Carta costituzionale del Regno d'Italia; in particolare esso enunciava che "la religione cattolica apostolica e romana [fosse] la sola religione dello Stato [e che] gli altri culti esistenti [fossero] tollerati conformemente alla legge".

18.  La presa di Roma da parte dell’esercito italiano, il 20 settembre 1870, a seguito della quale Roma fu annessa e proclamata capitale del nuovo Regno d’Italia, provocò una crisi dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica. Con la legge n° 214 del 13 maggio 1871, lo Stato italiano regolamentò unilateralmente le relazioni con la Chiesa ed accordò al Papa un certo numero di privilegi per il regolare svolgimento dell’attività religiosa. Secondo i ricorrenti, l'esposizione del crocifisso negli istituti scolastici cadde poco a poco in desuetudine.

19.  All’avvento del fascismo, lo Stato adottò una serie di misure volte a far rispettare l’obbligo di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche.

Così, in particolare, il 22 novembre 1922, il Ministero della Pubblica Istruzione emanò, una circolare (no 68) che recitava: “ (...) In questi ultimi anni, in molte scuole primarie del Regno l'immagine di Cristo ed il ritratto del Re sono stati tolti. Ciò costituisce una violazione manifesta e non tollerabile di una disposizione regolamentare e soprattutto un danno alla religione dominante dello Stato così come all'unità della Nazione. Intimiamo allora a tutte le amministrazioni comunali del regno l’ordine di ristabilire nelle scuole che ne sono sprovviste i due simboli incoronati della fede e del sentimento patriottico.”
Il 30 aprile fu adottato il regio decreto n° 965 del 30 aprile 1924 recante l’Ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media, il cui articolo 118 recita:
 «Ogni istituto ha la bandiera nazionale, ogni aula l’immagine del crocifisso e il ritratto del Re.»
L’articolo 119 del regio decreto n 1297 del 26 aprile 1928, recante approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, precisa che il crocifisso figura fra gli “arredi e il materiale occorrente nelle varie classi e dotazione della scuola”

20.  I Patti Lateranensi, firmati l’11 febbraio 1929, segnarono la "Conciliazione" tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica. Il cattolicesimo fu confermato come la religione ufficiale dello Stato italiano. L’articolo 1 del Trattato era così formulato:
« L’Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell’articolo 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato. »

21.  Nel 1948, lo Stato italiano adottò la sua Costituzione repubblicana il cui articolo 7 stabilisce che “lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I rapporti tra Stato e Chiesa cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi e le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale”. Peraltro, l’articolo 8 enuncia che “tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge, [che] le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano, [che] i rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”.

22.  Il protocollo addizionale al nuovo concordato, del 18 febbraio 1984, ratificato con la legge n° 121 del 25 marzo 1985, enuncia che si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano.

23.  Nella sentenza del 12 aprile 1989 (n° 203) resa nel contesto dell’esame del carattere non obbligatorio dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, la Corte costituzionale ha concluso che il principio di laicità ha valore costituzionale, precisando che esso implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale.
Investita nella fattispecie della questione della conformità a questo principio della presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche, la Corte costituzionale si è dichiarata incompetente tenuto conto della natura regolamentare dei testi che prescrivono questa presenza (ordinanza del 15 dicembre 2004, n° 389; precedente paragrafo 14). Indotto ad esaminare questa questione, il Consiglio di Stato ha giudicato che, visto il significato che bisognava attribuire al crocifisso, la presenza di quest’ultimo nelle aule delle scuole pubbliche era compatibile con il principio di laicità (sentenza del 13 febbraio 2006, n° 556; precedente paragrafo 16).
In una causa diversa, la Corte di cassazione aveva concluso inversamente al Consiglio di Stato nel contesto di un procedimento penale diretto contro una persona perseguita per essersi rifiutata di assumere l’incarico di scrutatore in un seggio elettorale in quanto vi era un crocifisso. Nella sua sentenza del 1° marzo 2000 (no 439), la Suprema Corte ha in effetti giudicato tale presenza come una offesa ai principi di laicità e di imparzialità dello Stato nonché al principio di libertà di coscienza di coloro che non si riconoscono in questo simbolo. Ha espressamente respinto la tesi secondo cui l’esposizione del crocifisso troverebbe la sua giustificazione in quanto simbolo di “una intera civiltà o della coscienza etica collettiva” e – la Corte di cassazione citava ivi i termini utilizzati dal Consiglio di Stato in un parere del 27 aprile 1988 (n° 63) –  simbolizzerebbe così un “valore universale, indipendente da una specifica confessione religiosa”.

24.  Il 3 ottobre 2002, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha adottato la seguente direttiva (no 2666):
« (...) Il Ministro
(...) Considerando che la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche trova il suo fondamento nelle norme vigenti, che essa non viola né il pluralismo né gli obiettivi della formazione pluriculturale della Scuola italiana e che non può essere considerata una limitazione della libertà di coscienza garantita dalla Costituzione in quanto non evoca una specifica confessione ma costituisce unicamente un'espressione della civiltà e della cultura cristiana e che dunque fa parte del patrimonio universale dell'umanità;
Dopo aver valutato l'opportunità, nel rispetto delle differenti appartenenze, convinzioni e credenze, che ogni istituzione scolastica, nell’ambito della propria autonomia e su delibera dei competenti organi collegiali, renda disponibile un apposito ambiente da riservare, fuori dagli obblighi ed orari di servizio, a momenti di raccoglimento e di meditazione dei componenti della comunità scolastica che lo desiderino;
Adotta la seguente direttiva:
Il competente ufficio del ministero (...) impartirà le disposizioni necessarie affinché:
1) Sia assicurata da parte dei dirigenti scolastici l’esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche;
2) Ogni istituzione scolastica, nell’ambito della propria autonomia e su delibera dei competenti organi collegiali, renda disponibile un apposito ambiente da riservare, fuori dagli obblighi ed orari di servizio, a momenti di raccoglimento e di meditazione dei componenti della comunità scolastica che lo desiderino (...) »

25.  Gli articoli 19, 33 e 34 della Costituzione recitano:
Articolo 19
« Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.»
Articolo 33
« L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. (...) »
Articolo 34
« La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita (...) ».

III. SINTESI DEL DIRITTO E DELLA PRASSI NEGLI STATI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA RIGUARDO LA PRESENZA DI SIMBOLI RELIGIOSI NELLE SCUOLE PUBBLICHE

26.  Nella maggior parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa, la questione della presenza di simboli religiosi nelle scuole pubbliche non è oggetto di una specifica disciplina.

27.  La presenza di simboli religiosi nelle scuole pubbliche è espressamente vietata soltanto in pochi Stati membri: nella ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, in Francia (salvo che in Alsazia e Mosella) e in Georgia.

Essa è espressamente prevista - oltre che in Italia – soltanto in qualche Stato membro: in Austria, in alcuni Länder della Germania e comuni svizzeri, e in Polonia. Si deve tuttavia rilevare che è possibile trovare tali simboli nelle scuole pubbliche di alcuni degli Stati membri in cui la questione non è stata specificamente regolamentata quali la Spagna, la Grecia, l'Irlanda, Malta, San Marino e la Romania.

28.  La questione è stata esaminata dalle alte giurisdizioni di un certo numero di Stati membri.
In Svizzera, il Tribunale federale ha giudicato incompatibile con le esigenze della neutralità confessionale sancite dalla Costituzione federale una ordinanza comunale che prevedeva la presenza di un crocifisso nelle aule delle scuole primarie, senza tuttavia condannare questa presenza in altri ambienti degli istituti scolastici (26 settembre 1990 ; ATF 116 1a 252).
In Germania, la Corte costituzionale federale ha giudicato un'ordinanza simile bavarese contraria al principio di neutralità dello Stato e difficilmente compatibile con la libertà di religione dei ragazzi che non si riconoscono nella religione cattolica (16 maggio 1995; BVerfGE 93,1). Il Parlamento bavarese ha poi adottato una nuova ordinanza mantenendo questa misura ma prevedendo per i genitori la possibilità di invocare le loro convinzioni religiose o laiche per contestare la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche frequentate dai loro figli, e mettendo in atto un meccanismo destinato eventualmente a trovare un compromesso o una soluzione personalizzata.
In Polonia, investita dall'Ombudsman dell'ordinanza del ministro della Educazione del 14 aprile 1992 che prevedeva in particolare la possibilità di esporre crocifissi nelle aule delle scuole pubbliche, la Corte costituzionale ha concluso che questa misura era compatibile con la libertà di coscienza e di religione e con il principio della separazione tra Stato e Chiesa garantiti dall'articolo 82 della Costituzione dal momento che questa esposizione non era obbligatoria (20 aprile 1993 ; no U 12/32).
In Romania, la Corte suprema ha annullato una decisione del Consiglio nazionale in materia di contrasto alla discriminazione del 21 novembre 2006 che raccomandava al ministero dell’Educazione di disciplinare la questione della presenza di simboli religiosi negli istituti pubblici scolastici e, in particolare, di autorizzare l’esposizione di tali simboli soltanto durante i corsi di religione o nelle aule destinate all'insegnamento religioso. L'alta giurisdizione ha in particolare considerato che la decisione di appendere tali simboli negli istituti scolastici doveva essere presa dalla comunità formata da professori, alunni e genitori di questi ultimi (11 giugno 2008; no 2393).
In Spagna, decidendo nell'ambito di una procedura iniziata da una associazione militante per una scuola laica che aveva inutilmente richiesto la rimozione dei simboli religiosi dagli istituti scolastici, il tribunale superiore di giustizia di Castiglia e Leon ha giudicato che tali istituti avrebbero dovuto procedere alla rimozione in caso di esplicita richiesta dei genitori di un alunno (14 dicembre 2009 ; no 3250).

IN DIRITTO

I.  SULLA ALLEGATA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DEL PROTOCOLLO NO 1 E DELL'ARTICOLO 9 DELLA CONVENZIONE

29.  I ricorrenti lamentano che nelle aule della scuola pubblica all’epoca frequentata dal secondo e terzo ricorrente erano affissi dei crocifissi. Essi vi scorgono una violazione del diritto all'istruzione, che l'articolo 2 del Protocollo no 1 tutela in questi termini:
 « Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche. »
Da questi fatti essi deducono anche una violazione del loro diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione sancito dall'articolo 9 della Convenzione, così formulato:
« 1.  Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2.  La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui. »

A.  La sentenza della camera

30.  Nella sua sentenza del 3 novembre 2009, la camera conclude per la violazione dell'articolo 2 del Protocollo no 1 esaminato congiuntamente con l'articolo 9 della Convenzione.

31.  Innanzitutto, la camera deduce, dai principi relativi all'interpretazione dell'articolo 2 del Protocollo no 1 che risultano dalla giurisprudenza della Corte, un obbligo per lo Stato di astenersi dall’imporre, sia pure indirettamente, credenze nei luoghi in cui le persone sono dipendenti da lui o in posti in cui sono particolarmente vulnerabili, sottolineando che la scolarizzazione dei ragazzi rappresenta un settore particolarmente delicato a tale proposito.
In seguito, essa ritiene che fra i molti significati che il crocifisso può avere, è predominante il significato religioso. Di conseguenza ritiene che la presenza obbligatoria e ostentata del crocifisso nelle aule scolastiche era tale non soltanto da offendere le convinzioni laiche della ricorrente i cui figli frequentavano allora una scuola pubblica, ma anche da turbare emotivamente gli alunni che professavano una religione diversa da quella cristiana o non professavano alcuna religione. Su questo ultimo punto, la camera sottolinea che la libertà di religione "negativa" non è limitata alla mancanza di servizi religiosi o di insegnamenti religiosi: si estende alle pratiche e ai simboli che esprimono, in particolare o in generale, una credenza, una religione o l'ateismo. Essa aggiunge che questo "diritto negativo" merita particolare tutela se è lo Stato ad esprimere una credenza e se la persona è posta in una situazione tale dalla quale non liberarsi o può farlo soltanto a costo di sforzi e sacrifici sproporzionati.
Secondo la camera, lo Stato è tenuto alla neutralità confessionale nell’ambito dell'istruzione pubblica, dove la presenza ai corsi è richiesta indipendentemente dalla religione, e deve cercare di inculcare negli studenti l’abitudine ad un pensiero critico. Essa aggiunge di non vedere come l’esposizione, nelle aule delle scuole pubbliche, di un simbolo che è ragionevole associare alla religione maggioritaria in Italia, potrebbe servire al pluralismo educativo che è essenziale per preservare una "società democratica" così come concepita dalla Convenzione.

32.  La camera conclude che “l’esposizione obbligatoria di un simbolo di una particolare confessione nell’esercizio della funzione pubblica relativamente a situazioni specifiche sottoposte al controllo governativo, in particolare nelle aule scolastiche, limita il diritto dei genitori di educare i propri figli secondo le loro convinzioni e il diritto degli alunni di credere o di non credere”. Essa ritiene che questa misura comporti violazione di questi diritti poiché “le restrizioni sono incompatibili con il dovere che grava sullo Stato di rispettare la neutralità nell’esercizio della funzione pubblica, in particolare nel campo dell’istruzione” (§ 57 della sentenza).

B.  Le tesi delle parti

1.    Il Governo

33.  Il Governo non solleva alcuna eccezione di irricevibilità.

34.  Si rammarica che la camera non abbia potuto disporre di uno studio di diritto comparato sui rapporti tra lo Stato e le religioni e sulla questione dell’esposizione dei simboli religiosi nelle scuole pubbliche. Secondo il Governo si è così privata di un elemento essenziale dal momento che uno studio siffatto avrebbe dimostrato che in questi campi non vi è un approccio comune in Europa e, di conseguenza, avrebbe portato alla constatazione che gli Stati membri dispongono di un potere discrezionale particolarmente ampio; così, la sentenza della camera omette di prendere in considerazione questo potere discrezionale, eludendo in tal modo un aspetto fondamentale della problematica.

35.  Alla sentenza della camera rimprovera anche di dedurre dal concetto di "neutralità" confessionale un principio di esclusione di ogni relazione tra lo Stato e una particolare religione, mentre la neutralità presuppone che l’autorità pubblica tenga conto di tutte le religioni. La sentenza si baserebbe così su una confusione tra "neutralità" (un "concetto inclusivo") e "laicità" (un "concetto esclusivo"). Inoltre, secondo il Governo, la neutralità implica che gli Stati si astengano dal promuovere non soltanto una data religione ma anche l'ateismo, dal momento che il "laicismo" statale non è meno problematico del proselitismo statale. La sentenza della camera si baserebbe così su un malinteso, e finirebbe per favorire un approccio areligioso o antireligioso di cui la ricorrente, membro dell'unione degli atei e agnostici razionalisti, sarebbe militante.

36.  Il Governo prosegue sottolineando che occorre tener conto del fatto che uno stesso simbolo può essere interpretato diversamente da una persona all'altra. Lo stesso discorso vale in particolare per la "croce", che potrebbe essere percepita non soltanto come un simbolo religioso, ma anche come un simbolo culturale e identitario, quello dei principi e dei valori che fondano la democrazia e la civiltà occidentale; così essa figura sulle bandiere di molti paesi europei. Il Governo aggiunge che, quale che sia la sua forza evocatrice, una "immagine" è un simbolo "passivo", il cui impatto sulle persone non è paragonabile a quello di un "comportamento attivo"; ora nessuno nella fattispecie sostiene che il contenuto dell'insegnamento dispensato in Italia sia influenzato dalla presenza di crocifissi nelle aule scolastiche.

Il Governo precisa che questa presenza è l'espressione di una "particolarità nazionale" caratterizzata soprattutto dagli stretti rapporti tra lo Stato, il popolo e il cattolicesimo, attribuibili all’evoluzione storica, culturale e territoriale dell'Italia così come ad un profondo e antico radicamento dei valori del cattolicesimo. Mantenere i crocifissi in questi luoghi equivale quindi a preservare una tradizione secolare. Secondo il Governo, il diritto dei genitori al rispetto della loro "cultura familiare" non deve pregiudicare né quello della comunità di trasmettere la sua né quello dei ragazzi di scoprirla. Inoltre, limitandosi ad un "rischio potenziale" di perturbazione emotiva per concludere per una violazione dei diritti all'istruzione ed alla libertà di pensiero, di coscienza di religione, la camera avrebbe considerevolmente ampliato il campo di applicazione di questi ultimi.

37.  Rinviando in particolare alla sentenza Otto-Preminger-Institut c. Austria del 20 settembre 1994 (serie A no 295-A), il Governo sottolinea che, se occorre tener conto del fatto che la religione cattolica è la religione della stragrande maggioranza degli italiani, ciò non è per dedurne una circostanza aggravante come ha fatto la camera. La Corte dovrebbe al contrario riconoscere e proteggere le tradizioni nazionali come pure il sentimento popolare dominante, e lasciare che ogni Stato trovi l'equilibrio fra gli interessi contrapposti. Risulterebbe peraltro dalla giurisprudenza della Corte che alcuni programmi scolastici o delle disposizioni che consacrano una preponderanza della religione maggioritaria non caratterizzano da soli un'influenza indebita dello Stato o un tentativo di indottrinamento, e che la Corte deve rispettare le tradizioni e i principi costituzionali relativi ai rapporti tra lo Stato e le religioni - fra cui nella fattispecie l’approccio particolare della laicità che prevale in Italia - e tenere conto del contesto di ogni Stato.

38.  Ritenendo peraltro che la seconda frase dell’articolo 2 del Protocollo n° 1 valga soltanto per i programmi scolastici, il Governo critica la sentenza della camera nel punto in cui conclude per una violazione senza indicare in cosa la sola presenza di un crocifisso nelle aule scolastiche frequentate dai figli della ricorrente fosse tale da ridurre sostanzialmente la possibilità di educarli secondo le sue convinzioni, indicando come unico motivo che gli allievi si sarebbero sentiti educati in un ambiente scolastico contrassegnato da una particolare religione. Aggiunge che questo motivo è erroneo secondo i parametri della giurisprudenza della Corte, dalla quale risulta, in particolare, da una parte che la Convenzione non pone ostacoli al fatto che gli Stati membri abbiano una religione di Stato, né al fatto che essi mostrino una preferenza per una particolare religione, né che forniscano agli allievi un insegnamento religioso più ampio per quanto riguarda la religione dominante e, dall’altra parte, che occorre considerare che l’influenza educativa dei genitori è molto più grande di quella della scuola.

39.  Secondo il Governo, la presenza del crocifisso nella aule scolastiche contribuisce legittimamente a far comprendere agli alunni la comunità nazionale nella quale hanno vocazione ad integrarsi. Una “influenza ambientale” sarebbe tanto più improbabile in quanto i ragazzi beneficiano in Italia di un insegnamento che permette lo sviluppo di un senso critico nei confronti della questione religiosa, in un’atmosfera serena e preservata da ogni forma di proselitismo. Inoltre, aggiunge, l’Italia opta per un approccio aperto nei confronti delle religioni minoritarie in ambito scolastico: il diritto positivo prevede la legittimità del velo islamico e di altri abbigliamenti o simboli a connotazione religiosa; l’inizio e la fine del ramadan sono spesso celebrati nelle scuole; l’insegnamento religioso è ammesso per tutte le confessioni riconosciute; vengono tenuti in conto i bisogni degli alunni appartenenti a confessioni minoritarie, ad esempio gli alunni ebrei hanno il diritto di non sostenere esami il sabato.

40.  Infine, il Governo pone l’accento sulla necessità di considerare il diritto dei genitori che desiderano che i crocifissi siano mantenuti nelle aule scolastiche. Tale sarebbe la volontà della maggioranza degli italiani; tale sarebbe anche quella democraticamente espressa nel caso di specie da quasi tutti i membri del consiglio di istituto. Rimuovere i crocifissi dalle aule scolastiche in tali circostanze si tradurrebbe in un “abuso di posizione minoritaria”. Ciò sarebbe inoltre in contraddizione con il dovere dello Stato di aiutare le persone a soddisfare i propri bisogni religiosi.

2.    I ricorrenti

41.  I ricorrenti sostengono che l’esposizione del crocifisso nelle aule della scuola pubblica frequentata dal secondo e dal terzo ricorrente costituisce un’ingerenza illegittima nel loro diritto alla libertà di pensiero e di coscienza e viola il principio del pluralismo educativo dal momento che è l’espressione di una preferenza dello Stato per una particolare religione in un luogo in cui si formano le coscienze. Così facendo, lo Stato disattenderebbe inoltre il suo obbligo di proteggere in special modo i minori da ogni forma di propaganda o di indottrinamento. Inoltre, secondo i ricorrenti, poiché in tal modo l’ambiente educativo era contrassegnato da un simbolo della religione dominante, l’esposizione del crocifisso denunciata disconosce il diritto del secondo e del terzo ricorrente a ricevere una educazione aperta e pluralista volta allo sviluppo di una capacità di giudizio critico. Infine, poiché la ricorrente è favorevole alla laicità, ciò violerebbe il suo diritto di educare i suoi figli conformemente alle proprie convinzioni filosofiche.

42.  Secondo i ricorrenti, il crocifisso è senza ombra di dubbio un simbolo religioso, e volergli attribuire un valore culturale costituisce un estremo ed inutile tentativo di difesa. Nel sistema giuridico italiano non vi è nulla che permetta di affermare che si tratta di un simbolo dell’identità nazionale: secondo la Costituzione, questa identità è simboleggiata dalla bandiera.

Inoltre, come sottolineato dalla Corte costituzionale federale tedesca  nella sua sentenza del 16 maggio 1995 (precedente paragrafo 28), dare al crocifisso un significato profano, significherebbe allontanarsi dal suo significato originale e contribuire a perdere il senso del sacro. Vedervi soltanto un semplice “simbolo passivo”, sarebbe negare il fatto che, come tutti i simboli – e più di tutti gli altri -, esso concretizza una realtà cognitiva, intuitiva ed emotiva che oltrepassa ciò che è immediatamente percepibile. La Corte costituzionale federale tedesca lo avrebbe peraltro constatato, ritenendo nella succitata sentenza che la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche ha un carattere evocativo in quanto rappresenta il contenuto della fede che essa simboleggia e serve a farle “pubblicità”. Infine, i ricorrenti ricordano che, nella decisione Dahlab c. Svizzera del 15 febbraio 2001  (no 42393/98, CEDH 2001-V), la Corte ha notato la particolare forza che i simboli religiosi assumono nell’ambiente scolastico.

43.  I ricorrenti sottolineano che ogni Stato democratico ha il dovere di garantire la libertà di coscienza, il pluralismo, una parità di trattamento delle credenze e la laicità delle istituzioni. Precisano che il principio di laicità implica prima di tutto la neutralità dello Stato, il quale deve essere distante dalla sfera religiosa e deve adottare un identico comportamento nei confronti di tutti gli orientamenti religiosi. In altre parole, la neutralità obbliga lo Stato a stabilire uno spazio neutro, nell’ambito del quale ciascuno può liberamente vivere le proprie convinzioni. Imponendo i simboli religiosi come i crocifissi nelle aule scolastiche, lo Stato italiano farebbe il contrario.

44.  L’approccio che i ricorrenti difendono sarebbe chiaramente distinto dall’ateismo di Stato, che giunge a negare la libertà di religione imponendo autoritariamente una visione laica. Vista in termini di imparzialità e di neutralità dello Stato, la laicità è al contrario uno strumento che permette di affermare la libertà di coscienza religiosa e filosofica di tutti.

45.  I ricorrenti aggiungono che è indispensabile proteggere in modo speciale le credenze e le convinzioni minoritarie al fine di preservare i loro seguaci da un “dispotismo della maggioranza”. Questo deporrebbe a favore della rimozione dei crocifissi dalle aule scolastiche.

46.  In conclusione, i ricorrenti sottolineano che se, come sostiene il Governo, la rimozione dei crocifissi dalle aule delle scuole pubbliche lederebbe l’identità culturale italiana, la loro esposizione è incompatibile con i fondamenti del pensiero politico occidentale, con i principi dello Stato liberale e di una democrazia pluralista e aperta e con il rispetto dei diritti e delle libertà individuali sanciti dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione.

C.  Le osservazioni dei terzi intervenienti

1. I governi dell'Armenia, della Bulgaria, di Cipro, della Federazione russa, della Grecia, della Lituania, di Malta e della Repubblica di San Marino

47.  Nelle osservazioni comuni presentate in udienza, i governi di Armenia, Bulgaria, Cipro, Federazione Russa, Grecia, Lituania, Malta e Repubblica di San Marino hanno indicato che, secondo loro, il ragionamento della camera si basa su una erronea comprensione del concetto di “neutralità”, che essa avrebbe confuso con quello di “laicità”. A tal proposito essi hanno sottolineato che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa sono regolati in maniera variabile da un paese europeo all’altro, e che più della metà della popolazione europea vive in un paese non laico. Hanno aggiunto che inevitabilmente dei simboli dello Stato sono presenti nei luoghi in cui viene dispensata l’educazione pubblica e che molti di questi simboli hanno una origine religiosa, la croce – che sarebbe sia un simbolo nazionale che religioso – ne è l’esempio più visibile. Secondo loro, negli Stati europei non laici, la presenza di simboli religiosi nello spazio pubblico è ampiamente tollerata dagli adepti della laicità come facente parte dell’identità nazionale; non sarebbe necessario che degli Stati debbano rinunciare ad un elemento della loro identità culturale semplicemente perché ha un’origine religiosa. Il ragionamento seguito dalla camera non sarebbe l’espressione del pluralismo che innerva il sistema della Convenzione, ma quella dei valori dello Stato laico; applicarlo a tutta l’Europa equivarrebbe ad “americanizzare” quest’ultima dal momento che a tutti si imporrebbero una stessa ed unica regola ed una rigida separazione tra Chiesta e Stato.
Secondo loro, optare per la laicità è un punto di vista politico, certamente rispettabile, ma non neutrale; così, nella sfera dell’educazione, uno Stato che sostiene il laico in contrapposizione al religioso non è neutrale. Allo stesso modo, rimuovere i crocifissi dalle aule scolastiche in cui sono sempre stati, non sarebbe privo di conseguenze educative. In realtà, che la scelta adottata dagli Stati sia quella di consentire o vietare la presenza di crocifissi nelle aule, ciò che importa sarebbe il posto che i programmi e l’insegnamento scolastico fanno alla tolleranza ed al pluralismo.
I governi intervenienti non escludono che sia possibile trovarsi in situazioni in cui le scelte di uno Stato in questo campo sarebbero inaccettabili. Tuttavia l’onere della prova sarebbe a carico del singolo e la Corte dovrebbe intervenire soltanto nei casi estremi.

2. Il governo del Principato di Monaco

48.  Il governo interveniente dichiara di condividere il punto di vista del governo convenuto secondo cui, messo nelle scuole, il crocifisso è un “simbolo passivo”, che si trova sugli stemmi o sulle bandiere di molti Stati e che nella fattispecie testimonia una identità nazionale radicata nella storia. Inoltre, essendo indivisibile, il principio di neutralità dello Stato obbligherebbe le autorità ad astenersi dall’imporre un simbolo religioso laddove non c’è mai stato come pure di rimuoverlo laddove c’è sempre stato.

3. Il governo della Romania

49.  Il governo interveniente ritiene che la camera non abbia tenuto sufficientemente conto dell’ampio potere discrezionale a disposizione degli Stati contraenti quando sono in gioco questioni sensibili e non vi è consenso a livello europeo. Esso ricorda che la giurisprudenza della Corte riconosce in particolare ai suddetti Stati un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda l’indossare simboli religiosi negli istituti pubblici di insegnamento; considera che lo stesso deve valere per l’esposizione dei simboli religiosi in tali luoghi. Sottolinea inoltre che la sentenza della camera si fonda sul postulato che l’esposizione di simboli religiosi nelle scuole pubbliche infrange gli articoli 9 della Convenzione e 2 del Protocollo n° 1, fatto questo che contrasta con il principio di neutralità dal momento che, laddove applicabile, gli Stati contraenti sono obbligati ad intervenire per rimuovere tali simboli. Secondo il governo, questo principio è meglio osservato quando decisioni di questo tipo sono prese dalla comunità formata da insegnanti, alunni e genitori. Ad ogni modo, dal momento che non è associata a particolari obblighi religiosi, la presenza di crocifissi nelle aule scolastiche non offenderebbe i sentimenti religiosi degli uni o degli altri ad un livello tale da poter constatare una violazione delle disposizioni qui sopra richiamate..

4.    L'organizzazione non governativa Greek Helsinki Monitor

50.  Secondo l’organizzazione interveniente nel crocifisso si può vedere soltanto un simbolo religioso, cosicché la sua esposizione nelle aule delle scuole pubbliche può essere percepita come un messaggio istituzionale a favore di una data religione. In particolare ricorda che la Corte, nella causa Folgerø, ha ritenuto che la partecipazione degli alunni ad attività religiose può avere un’influenza su di essi, e considera che lo stesso accade quando frequentano i corsi nelle aule in cui sono esposti dei simboli religiosi. Richiama l’attenzione della Corte sul fatto che ragazzi o genitori ai quali ciò ponga dei problemi potrebbero rinunciare a protestare per paura di rappresaglie.

5. L'organizzazione non governativa Associazione nazionale del libero Pensiero

51.  L'organizzazione interveniente, che ritiene che la presenza di simboli religiosi nelle aule delle scuole pubbliche non sia compatibile con gli articoli 9 della Convenzione e 2 del protocollo n° 1, sostiene che le restrizioni imposte ai diritti dei ricorrenti non erano “previste dalla legge” ai sensi della giurisprudenza della Corte. A tale proposito sottolinea che l’esposizione di crocifissi nelle aule delle scuole pubbliche non è prescritta dalla legge, ma da regolamenti adottati durante il periodo fascista. Aggiunge che questi testi sono stati comunque implicitamente abrogati dalla Costituzione del 1947 e della legge del 1985 che ratificava gli accordi di modifica dei Patti Lateranensi del 1929. Precisa che la sezione penale della Corte di cassazione nella sentenza del 1° marzo 2000 (n° 4273) si era pronunciata in tal senso in un caso simile riguardante l’esposizione di crocifissi nei seggi elettorali, approccio che ha reiterato in una sentenza del 17 febbraio 2009 nel caso relativo all’esposizione di crocifissi nelle aule d’udienza dei tribunali (senza tuttavia pronunciarsi sul merito). Vi è quindi una divergente giurisprudenza tra il Consiglio di Stato – che, al contrario, giudica i regolamenti in questione applicabili – e la Corte di cassazione, fatto questo che lede il principio della certezza del diritto, pilastro dello Stato di diritto. Ora, poiché la Corte costituzionale si è dichiarata incompetente, non vi è in Italia un meccanismo che permetta di regolare questo problema.

6. L'organizzazione non governativa European Centre for Law and Justice

52.  L'organizzazione interveniente ritiene che la camera abbia risposto male alla questione posta dalla causa, che consiste nel sapere se nel caso di specie i diritti che la ricorrente trae dalla Convenzione sono stati violati per la sola presenza di crocifissi nelle aule scolastiche. A suo parere si impone una risposta negativa. Da una parte perché “il foro esterno” dei figli della ricorrente non è stato forzato in quanto non sono stati costretti ad agire contro la loro coscienza né è stato loro impedito di agire secondo coscienza. Dall’altra parte perché il loro “foro interno” come pure il diritto della ricorrente di assicurare la loro educazione in conformità alle sue convinzioni filosofiche non sono stati violati dal momento che i primi non sono stati né costretti a credere né è stato impedito loro di non credere; non sono stati indottrinati né hanno subito un indebito proselitismo. Essa ritiene che la camera abbia commesso un errore dichiarando contraria alla Convenzione la volontà di uno Stato di appendere dei crocifissi nelle aule scolastiche (quando non era questa la questione che le era stata sottoposta): così facendo, la camera ha creato “un nuovo obbligo, relativo non ai diritti della ricorrente, ma alla natura dell’“ambiente educativo”. Secondo l’organizzazione interveniente, la camera ha creato questo obbligo nuovo di completa secolarizzazione dell’ambiente educativo, oltrepassando così l’ambito del ricorso e i limiti delle sue competenze perché è stata incapace di stabilire che i “fori interni o esterni” dei figli della ricorrente sono stati violati dalla presenza di crocifissi nelle aule scolastiche.

7.    L'organizzazione non governativa Eurojuris

53.  L’organizzazione interveniente concorda con le conclusioni della camera. Dopo aver ricordato il diritto positivo italiano pertinente – ed in particolare sottolineato il valore costituzionale del principio di laicità -, essa rinvia alla giurisprudenza della Corte laddove risulta in particolare che la scuola non deve essere teatro di proselitismo o di predicazione; si riferisce anche alle cause nelle quali la Corte ha esaminato la questione del velo islamico indossato nei luoghi destinati all’educazione. Sottolinea poi che la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche delle scuole pubbliche italiane è prescritta non dalla legge, ma da regolamenti ereditati del periodo fascista che riflettono una concezione confessionale dello Stato oggi incompatibile con il principio di laicità sancito dal diritto costituzionale positivo. Contesta il ragionamento seguito nella fattispecie dal giudice amministrativo italiano secondo il quale la prescrizione della presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche è però compatibile con questo principio dal momento che il crocifisso simbolizza dei valori laici. A parere suo, da una parte si tratta di un simbolo religioso nel quale coloro che non si identificano nel cristianesimo non si riconoscono. Dall’altra parte, prescrivendo la sua esposizione nelle aule delle scuole pubbliche, lo Stato conferisce una particolare dimensione ad una data religione, a scapito del pluralismo.

8.    Le organizzazioni non governative Commission internationale de juristes, Interights e Human Rights Watch

54. Le organizzazioni intervenienti ritengono che l'ordine di esporre nelle aule delle scuole pubbliche simboli religiosi quali il crocifisso sia incompatibile con il principio di neutralità e con i diritti che gli articoli 9 della Convenzione e 2 del Protocollo n° 1 garantiscono agli alunni ed ai loro genitori. Secondo esse, da una parte il pluralismo educativo è un principio consolidato, sostenuto non soltanto dalla giurisprudenza della Corte ma anche dalla giurisprudenza dei tribunali supremi e da diversi testi internazionali. Dall'altra parte, dalla giurisprudenza della Corte si deve dedurre un dovere di neutralità e di imparzialità dello Stato nei confronti dei credo religiosi quando fornisce servizi pubblici, fra cui l'educazione. Esse precisano che questo principio di imparzialità è riconosciuto non soltanto dalle Corti costituzionali italiana, spagnola e tedesca ma anche, soprattutto, dal Consiglio di Stato francese e dal Tribunale federale svizzero. Aggiungono che, come hanno dichiarato molte alte giurisdizioni, la neutralità dello Stato nei confronti delle religioni si impone tanto più in ambiente scolastico dove, tenuti a frequentare i corsi, i ragazzi sono privi di difesa di fronte all'indottrinamento quando la scuola ne è il teatro. Ricordano poi che la Corte ha dichiarato che, se la Convenzione non impedisce agli Stati di diffondere attraverso l'insegnamento o l'educazione informazioni o conoscenze che hanno un carattere religioso o filosofico, essi devono assicurarsi che questo venga fatto in maniera oggettiva, critica e pluralista, esente da indottrinamento; sottolineano che ciò vale per tutte le funzioni che essi assumono nell'ambito dell'educazione e dell'insegnamento, compreso quando si tratta dell'organizzazione dell'ambiente scolastico.

9. Le organizzazioni non governative Zentralkomitee der deutschen Katholiken, Semaines sociales de France e Associazioni cristiane Lavoratori italiani

55.  Le organizzazioni intervenienti dichiarano di condividere il punto di vista della camera secondo il quale, se il crocifisso ha più significati, esso è prima di tutto il simbolo centrale della cristianità. Aggiungono tuttavia di essere in disaccordo con la sua conclusione e di non vedere in cosa la presenza del crocifisso nelle aule potrebbe essere “emotivamente perturbante” per gli alunni o ledere lo sviluppo del loro spirito critico. Secondo loro, questa presenza da sola non può essere assimilata ad un messaggio religioso o filosofico: si tratta piuttosto di una maniera passiva di trasmettere dei valori morali di base. Occorrerebbe pertanto considerare che la questione si ricollega alle competenze degli Stati in materia di definizione di programmi scolastici; ora, i genitori devono accettare che alcuni aspetti dell’insegnamento pubblico possano non essere completamente in linea con le loro convinzioni. Aggiungono che dalla sola decisione di uno Stato di esporre i crocifissi nelle aule delle scuole pubbliche non si può dedurre che esso persegua uno scopo di indottrinamento proibito dall’articolo 2 del Protocollo n° 1. Esse sottolineano che nella fattispecie occorre bilanciare i diritti e gli interessi di credenti e non credenti, tra i diritti fondamentali degli individui e gli interessi legittimi della società e tra la promulgazione di norme in materia di diritti fondamentali e la preservazione della diversità europea. Secondo loro, la Corte deve riconoscere in questo contesto un ampio potere discrezionale agli Stati dal momento che l'organizzazione dei rapporti tra lo Stato e la religione varia da un paese all'altro e questa organizzazione - soprattutto per quanto riguarda il posto della religione nelle scuole pubbliche - ha le sue radici nella storia, nella tradizione e nella cultura di ciascuno.

10.     Trentatre membri del Parlamento europeo che agiscono congiuntamente

56.  Gli intervenienti sottolineano che la Corte non è una Corte costituzionale e che essa deve rispettare il principio di sussidiarietà e riconoscere un margine di discrezionalità particolarmente ampio agli Stati contraenti non soltanto quando si tratta di definire le relazioni tra lo Stato e la religione, ma anche quando essi esercitano le loro funzioni nell'ambito dell'istruzione e dell'educazione. Secondo loro, prendendo una decisione avente come effetto quello di obbligare alla rimozione dei simboli religiosi dalle scuole pubbliche, la Grande Camera invierebbe un messaggio ideologico radicale. Aggiungono che dalla giurisprudenza della Corte risulta che uno Stato che mostra una preferenza per una data religione, per motivi legati alla sua storia o alla sua tradizione, non oltrepassa questo margine. Così, secondo loro, l’esposizione di crocifissi negli edifici pubblici non contrasta con la Convenzione, e non bisogna vedere una forma di indottrinamento nella presenza di simboli religiosi negli spazi pubblici, ma l'espressione di una unità e di una identità culturali. Aggiungono che in questo specifico contesto i simboli religiosi hanno una dimensione laica e non devono essere soppressi.

D.  Valutazione della Corte

57.  In primo luogo la Corte precisa che l'unica questione di cui si trova investita è quella della compatibilità, tenuto conto delle circostanze della causa, della presenza di crocifissi nelle aule delle scuole pubbliche italiane con le esigenze degli articoli 2 del Protocollo n° 1 e 9 della Convenzione.
Così, nella fattispecie, da una parte non deve esaminare la questione della presenza di crocifissi in luoghi diversi dalle scuole pubbliche. Dall'altra parte, non deve pronunciarsi sulla compatibilità della presenza di crocifissi nelle aule delle scuole pubbliche con il principio di laicità per come è sancito nel diritto italiano.

58. In secondo luogo, la Corte sottolinea che i sostenitori della laicità sono in grado di avvalersi di punti di vista che raggiungono il "livello di forza, di serietà, di coerenza e di importanza" richiesti affinché si tratti di "convinzioni" ai sensi degli articoli 9 della Convenzione e 2 del Protocollo n° 1 (sentenza Campbell e Cosans c. Regno Unito, del 25 febbraio 1982, serie A no 48, § 36). Più precisamente, occorre vedere là delle "convinzioni filosofiche" ai sensi della seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n° 1, dal momento che esse meritano "rispetto "in una società democratica"", non sono incompatibili con la dignità della persona e non vanno contro il diritto fondamentale del fanciullo all’istruzione (ibidem).

1.    Il caso della ricorrente

a)  Principi generali

59.  La Corte ricorda che in materia di educazione e di insegnamento, l'articolo 2 del Protocollo n° 1 è in linea di principio lex specialis rispetto all'articolo 9 della Convenzione. Ciò vale per lo meno quando, come nel caso di specie, è in gioco l’obbligo degli Stati contraenti – posto dalla seconda frase del citato articolo 2 – di rispettare, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni da loro assunte in questo campo, il diritto dei genitori di assicurare questa educazione e questo insegnamento conformemente alle loro convinzioni religiose e filosofiche (sentenza Folgerø e altri c. Norvegia [GC] del 29 giugno 2007, no 15472/02, CEDH 2007-VIII, § 84).
È dunque opportuno esaminare il motivo di ricorso in questione principalmente dal punto di vista della seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n° 1 (vedere anche Appel-Irrgang e altri contro Germania (dec.), no 45216/07, 6 ottobre 2009, CEDH 2009-..).

60.  Occorre tuttavia leggere questa disposizione alla luce non soltanto della prima frase dello stesso articolo, ma anche, soprattutto, dell'articolo 9 della Convenzione (vedere, ad esempio, la sentenza Folgerø succitata, § 84), che garantisce la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, fra cui quella di non aderire ad una religione, e che pone a carico degli Stati contraenti un "dovere di neutralità e di imparzialità".
A tale proposito, è opportuno ricordare che gli Stati hanno il compito di garantire, rimanendo neutrali ed imparziali, l'esercizio delle diverse religioni, culti e credenze. Il loro ruolo è quello di contribuire ad assicurare l'ordine pubblico, la pace religiosa e la tolleranza in una società democratica, soprattutto tra gruppi contrapposti (vedere, ad esempio, la sentenza Leyla Şahin c. Turchia [GC] del 10 novembre 2005, no 44774/98, CEDH 2005-XI, § 107). Ciò riguarda sia le relazioni tra credenti e non credenti che le relazioni tra gli adepti delle diverse religioni, culti e credenze.

61.   La parola "rispettare", alla quale rinvia l'articolo 2 del Protocollo n° 1, significa di più di riconoscere o prendere in considerazione; oltre ad un impegno piuttosto negativo, questo verbo implica da parte dello Stato un certo obbligo positivo (sentenza Campbell e Cosans succitata, § 37).
Tuttavia, le esigenze della nozione di "rispetto", che si ritrova anche nell'articolo 8 della Convenzione variano molto da caso a caso, vista la diversità delle pratiche seguite e delle condizioni esistenti negli Stati contraenti. Come risultato, gli Stati godono di un ampio margine di valutazione per determinare, in funzione dei bisogni e delle risorse della comunità e degli individui, le misure da adottare per assicurare l'osservanza della Convenzione. Nel contesto dell'articolo 2 del Protocollo n° 1, questa nozione significa in particolare che tale disposizione non può essere interpretata nel senso di permettere ai genitori di esigere dallo Stato che organizzi un dato insegnamento (vedere Bulski c. Polonia (dec.), nn. 46254/99 e 31888/02).

62.  È anche opportuno ricordare la giurisprudenza della Corte relativa al ruolo della religione nei programmi scolastici (vedere soprattutto le sentenze Kjeldsen, Busk Madsen te Pedersen c. Danimarca, del 7 dicembre 1976, serie A no 23, §§ 50-53, Folgerø, succitata, § 84, e Hasan e Eylem Zengin c. Turchia, del 9 ottobre 2007, no 1448/04, CEDH 2007-XI, §§ 51-52).
Secondo questa giurisprudenza, la definizione e la pianificazione del programma di studio sono di competenza degli Stati contraenti. In linea di principio, non spetta alla Corte pronunciarsi su queste questioni, dal momento che la soluzione da dare loro può legittimamente variare a seconda dei paesi e delle epoche.
In particolare, la seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n° 1 non impedisce agli Stati di diffondere attraverso l'insegnamento o l'educazione informazioni o conoscenze che hanno, direttamente o indirettamente, un carattere religioso o filosofico; essa non autorizza neanche i genitori ad opporsi all'integrazione di tale insegnamento o educazione nel programma scolastico.
In compenso, dal momento che mira a salvaguardare la possibilità di un pluralismo educativo, essa implica che lo Stato, adempiendo alle sue funzioni in materia di educazione e di insegnamento, vigili affinché le informazioni o le conoscenze che figurano nel programma siano diffuse in maniera obiettiva, critica e pluralista, permettendo agli alunni di sviluppare un senso critico soprattutto nei confronti del fatto religioso in un’atmosfera serena, scevra da qualsiasi proselitismo. Vieta allo Stato di perseguire uno scopo di indottrinamento che potrebbe essere considerato irrispettoso delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori. Là si situa per gli Stati il limite da non oltrepassare (sentenze citate in questo stesso paragrafo, rispettivamente §§ 53, 84h) e 52).

b)  Valutazione dei fatti della causa alla luce di questi principi

63.  La Corte non condivide la tesi del Governo secondo la quale l’obbligo che incombe agli Stati contraenti ai sensi della seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n° 1 verte unicamente sul contenuto dei programmi scolastici, di modo che la questione della presenza dei crocifissi nelle aule delle scuole pubbliche esula dal suo campo di applicazione.
È vero che molte cause nel contesto delle quali la Corte ha esaminato questa disposizione riguardavano il contenuto o l'attuazione dei programmi scolastici. Tuttavia, come la Corte ha già evidenziato, l'obbligo degli Stati contraenti di rispettare le convinzioni religiose e filosofiche dei genitori non vale soltanto per il contenuto dell'istruzione e il modo in cui viene impartita: si impone ad essi "nell'esercizio" di tutte le "funzioni" - nei termini della seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n° 1 - che essi assumono in materia di educazione e di insegnamento (vedere essenzialmente le sentenze Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen, succitata, § 50, Valsamis c. Grecia, del 18 dicembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, § 27, e Hasan e Eylem Zengin, succitata, § 49, e Folgerø, succitata, § 84). Ciò include senza dubbio la sistemazione dell'ambiente scolastico quando il diritto interno prevede che questa funzione spetti alle autorità pubbliche.
Ora, è in tale contesto che va collocata la presenza dei crocifissi nelle aule delle scuole pubbliche italiane (vedere gli articoli 118 del regio decreto no 965 del 30 aprile 1924, 119 del regio decreto no 1297 del 26 aprile 1928, e 159 e 190 del decreto-legge no 297 del 16 aprile 1994; precedenti paragrafi 14 e 19).

64.  Dal punto di vista generale, la Corte ritiene che quando la sistemazione dell'ambiente scolastico compete alle autorità pubbliche, occorre vedere in ciò una funzione assunta dallo Stato nell'ambito dell'educazione e dell'insegnamento, ai sensi della seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n° 1.

65.  Ne risulta che la decisione relativa alla presenza di crocifissi nelle aule delle scuole pubbliche rientra tra le funzioni assunte dallo Stato convenuto nell'ambito dell'educazione e dell'insegnamento e, di conseguenza, ricade nella sfera di applicazione della seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n° 1. Ci si trova pertanto in un campo in cui entra in gioco l’obbligo dello Stato di rispettare il diritto dei genitori di assicurare l’educazione e l’insegnamento dei propri figli conformemente alle loro convinzioni religiose e filosofiche.

66.  In seguito, la Corte ritiene che il crocifisso sia innanzitutto un simbolo religioso. Anche i giudici interni giungono alla stessa conclusione e, del resto, il Governo non lo contesta. A questo stadio del ragionamento non è determinante sapere se il crocifisso abbia altri significati al di là del suo simbolismo religioso.
Non vi sono dinanzi alla Corte elementi che attestino l’eventuale influenza che l’esposizione di un simbolo religioso sui muri delle aule scolastiche potrebbe avere sugli alunni; non è quindi ragionevolmente possibile affermare che essa ha o no un effetto su persone giovani le cui convinzioni sono in fase di formazione.
Si può però comprendere che la ricorrente possa vedere nell’esposizione del crocifisso nelle aule della scuola pubblica frequentata dai suoi figli una mancanza di rispetto da parte dello Stato del suo diritto di assicurare l’educazione e l’insegnamento di costoro conformemente alle sue convinzioni filosofiche. Tuttavia, la percezione soggettiva della ricorrente non può da sola essere sufficiente a caratterizzare una violazione dell’articolo 2 del Protocollo n° 1.

67.  Il Governo, da parte sua, spiega che la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche, che è il frutto dell’evoluzione storica dell’Italia, fatto che gli conferisce una connotazione non soltanto culturale ma anche identitaria, corrisponde oggi ad una tradizione che giudica importante perpetuare. Aggiunge che al di là del suo significato religioso, il crocifisso simboleggia i principi e i valori che fondano la democrazia e la civiltà occidentale, la sua presenza nelle aule scolastiche è a questo titolo giustificata.

68.  Secondo la Corte, la decisione di perpetuare o no una tradizione rientra in linea di principio nel margine di valutazione dello Stato convenuto. La Corte deve peraltro tener conto del fatto che l’Europa è caratterizzata da una grande diversità tra gli Stati che la compongono, in particolare sul piano dell’evoluzione culturale e storica. Sottolinea tuttavia che il riferimento ad una tradizione non può esonerare uno Stato contraente dal suo obbligo di rispettare i diritti e le libertà sanciti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli.
Quanto al punto di vista del Governo sul significato del crocifisso, la Corte constata che il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione hanno delle posizioni divergenti in proposito e che la Corte costituzionale non si è pronunciata (precedenti paragrafi 16 e 23). Ora non spetta alla Corte prendere posizione su un dibattito tra giurisdizioni interne.

69.  Resta il fatto che gli Stati contraenti godono di un margine di valutazione quando si tratta di conciliare l’esercizio delle funzioni che essi assumono nel campo dell’educazione e dell’insegnamento con il rispetto del diritto dei genitori di assicurare questa educazione e questo insegnamento in conformità alle loro convinzioni religiose e filosofiche (precedenti paragrafi 61-62).
Ciò vale per la sistemazione dell’ambiente scolastico e per la definizione e la pianificazione dei programmi (come la Corte ha già sottolineato: vedere essenzialmente le succitate sentenze Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen, §§ 50-53, Folgerø, § 84, e Zengin, §§ 51-52 ; precedente paragrafo 62). La Corte deve quindi in linea di principio rispettare le scelte degli Stati contraenti in questi campi, ivi compreso il ruolo che essi danno alla religione, nella misura in cui tuttavia queste scelte non portino ad una forma di indottrinamento  (ibidem).

70.  Nel caso di specie la Corte ne deduce che la scelta della presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche rientra in linea di principio nel margine di valutazione dello Stato convenuto. Inoltre, il fatto che non esista un consenso europeo sulla questione della presenza dei simboli religiosi nelle scuole pubbliche (precedenti paragrafi 26-28) avvalora tutto sommato questo orientamento.
Questo margine di valutazione va tuttavia di pari passo con un controllo europeo (vedere, per esempio, mutatis mutandis, la sentenza Leyla Şahin succitata, § 110), poiché il compito della Corte consiste nel caso specifico nell’accertarsi che il limite di cui al precedente paragrafo 69 non sia stato oltrepassato.

71.  A tale riguardo, è vero che prescrivendo la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche – il quale, che gli si riconosca o meno un ulteriore valore simbolico laico, rinvia indubbiamente al cristianesimo -, la regolamentazione conferisce alla religione maggioritaria del paese una visibilità preponderante nell’ambiente scolastico.
Tuttavia ciò non è di per sé sufficiente a denotare un processo di indottrinamento da parte dello Stato convenuto e a provare una inosservanza di quanto prescritto dall’articolo 2 del Protocollo n° 1.
La Corte rinvia su questo punto, mutatis mutandis, alle sue sentenze Folgerø e Zengin succitate. Nella causa Folgerø, nella quale è stata chiamata ad esaminare il contenuto del programma di un corso di “cristianesimo, religione e filosofia” (“KRL”), essa ha in effetti ritenuto che il fatto che questo programma riservasse una parte più ampia alla conoscenza del cristianesimo rispetto a quella delle altre religioni e filosofie non poteva di per sé essere considerato uno scostamento dai principi di pluralismo e di obiettività da poter costituire un indottrinamento. Essa ha precisato che, visto il posto che occupa il cristianesimo nella storia e nella tradizione dello Stato convenuto – la Norvegia -, questa questione rientrava nel margine di valutazione di cui godeva quest’ultimo per definire e pianificare il programma di studio (sentenza succitata, § 89). Essa è giunta ad una conclusione simile nel contesto del corso di “cultura religiosa e conoscenza morale” dispensato nelle scuole della Turchia il cui programma accordava una parte più ampia alla conoscenza dell’Islam, in quanto la religione musulmana è maggiormente praticata in Turchia, nonostante la natura laica di questo Stato (sentenza Zengin succitata, § 63).

72.  Inoltre, il crocifisso appeso al muro è un simbolo essenzialmente passivo, e questo aspetto è importante agli occhi della Corte, tenuto conto soprattutto del principio di neutralità (precedente paragrafo 60). In particolare non gli si può attribuire una influenza sugli allievi paragonabile a quella che può avere un discorso didattico o la partecipazione ad attività religiose (vedere su questi punti le sentenze Folgerø et Zengin succitatae, rispettivamente § 94 e § 64).

73.  La Corte osserva che, nella sua sentenza del 3 novembre 2009, la camera ha, al contrario, ritenuto la tesi secondo la quale l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche avrebbe un notevole impatto sul secondo e terzo ricorrente, di undici e tredici anni all’epoca dei fatti. Secondo la camera, nel contesto dell’educazione pubblica, il crocifisso, che è impossibile non notare nelle aule, è necessariamente percepito come parte integrante dell’ambiente scolastico e può pertanto essere considerato come un “segno esteriore forte” nel senso della succitata decisione Dahlab (vedere i paragrafi 54 e 55 della sentenza).
La Grande Camera non condivide questo approccio. Essa in effetti ritiene che nel caso di specie non sia possibile fondarsi su questa decisione, essendo le circostanze delle due cause del tutto diverse.
Ricorda in effetti che la causa Dahlab riguardava la misura che vietava ad una insegnante di portare il velo islamico durante lo svolgimento della sua attività, divieto motivato dalla necessità di preservare i sentimenti religiosi degli allievi e dei loro genitori e di applicare il principio di neutralità confessionale della scuola sancito nel diritto interno. Dopo aver rilevato che le autorità avevano adeguatamente valutato gli interessi in gioco, la Corte ha giudicato, vista soprattutto la giovane età dei ragazzi di cui la ricorrente era responsabile, che le citate autorità non avevano superato il loro margine di valutazione.

74.  Inoltre, gli effetti della accresciuta visibilità che la presenza del crocifisso conferisce al cristianesimo nello spazio scolastico meritano di essere ancora relativizzati in considerazione dei seguenti elementi. Da una parte, questa presenza non è associata ad un insegnamento obbligatorio del cristianesimo (vedere gli elementi di diritto comparato esposti nella succitata sentenza Zengin, § 33). Dall'altra parte, secondo le indicazioni del Governo, l'Italia apre parallelamente lo spazio scolastico ad altre religioni. Il Governo indica a tale proposito che agli alunni non è vietato portare il velo islamico ed altri simboli e indumenti aventi una connotazione religiosa, sono previste soluzioni alternative per facilitare la conciliazione della frequenza scolastica con le pratiche religiose minoritarie, l'inizio e la fine del Ramadan sono “spesso festeggiati” nelle scuole e negli istituti può essere istituito un insegnamento religioso facoltativo per "ogni confessione religiosa riconosciuta" (precedente paragrafo 39). Peraltro, nulla indica che le autorità si mostrano intolleranti nei confronti di alunni adepti di altre religioni, non credenti o aventi convinzioni filosofiche che non si ricollegano ad una religione.
Inoltre, i ricorrenti non sostengono che la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche abbia incoraggiato lo svolgimento di pratiche di insegnamento aventi una connotazione di proselitismo, né sostengono che il secondo e terzo ricorrente si siano trovati di fronte ad un insegnante che, nell'esercizio delle sue funzioni, si sarebbe tendenziosamente basato sulla presenza del crocifisso.

75.  Infine, la Corte osserva che la ricorrente, nella sua qualità di genitore, ha conservato pienamente il suo diritto di illuminare e consigliare i suoi figli, di esercitare nei loro confronti le sue funzioni naturali di educatore e di orientarli in una direzione in linea con le sue convinzioni filosofiche (vedere, in particolare, le succitate sentenze Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen e Valsamis, rispettivamente §§ 54 e 31).

76.  Da quanto precede risulta che nel decidere di mantenere i crocifissi nelle aule della scuola pubblica frequentata dai figli della ricorrente, le autorità hanno agito entro i limiti del potere discrezionale di cui dispone lo Stato convenuto nell'ambito del suo obbligo di rispettare, nell'esercizio delle funzioni che esso assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, il diritto dei genitori ad assicurare questa educazione e questo insegnamento in conformità alle loro convinzioni religiose e filosofiche. 

77.  La Corte ne deduce che non vi è stata violazione dell'articolo 2 del Protocollo n° 1 quanto alla ricorrente. Ritiene inoltre che nella fattispecie non si ponga nessuna questione distinta per quanto riguarda l'articolo 9 della Convenzione.

2.    Il caso del secondo e terzo ricorrente

78.  La Corte ritiene che, letta come si deve alla luce dell'articolo 9 della Convenzione e della seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n° 1, la prima frase di questa disposizione garantisce agli allievi un diritto all'istruzione nel rispetto del loro diritto di credere o di non credere. Di conseguenza essa riesce a comprendere come allievi sostenitori della laicità vedano nella presenza del crocifisso nelle aule scolastiche della scuola pubblica da loro frequentata una violazione dei diritti derivanti da queste disposizioni.
Tuttavia, la Corte ritiene che, per le ragioni già indicate nell'ambito dell'esame del caso della ricorrente, non vi sia stata violazione dell'articolo 2 del Protocollo n° 1 quanto al secondo e terzo ricorrente. Ritiene inoltre che nella fattispecie non si ponga nessuna questione distinta per quanto riguarda l'articolo 9 della Convenzione.

II.  SULLA ALLEGATA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE

79.  I ricorrenti ritengono che, poiché il secondo e il terzo fra loro sono stati esposti ai crocifissi che si trovavano nelle aule della scuola pubblica da essi frequentata, non essendo cattolici, hanno subìto tutti e tre un diverso trattamento discriminatorio rispetto ai genitori cattolici e ai loro figli. Sottolineando che "i principi sanciti dagli articoli 9 della Convenzione e 2 del Protocollo n° 1 sono rafforzati dalle disposizioni dell'articolo 14 della Convenzione", denunciano una violazione di quest’ultimo articolo ai sensi del quale:
« Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione. »

80.  La camera ha giudicato che, tenuto conto delle circostanze della causa e del ragionamento che l'aveva portata a constatare una violazione dell'articolo 2 del Protocollo n° 1 in combinato disposto con l'articolo 9 della Convenzione, non era necessario esaminare la causa anche dal punto di vista dell'articolo 14, preso da solo o in combinazione con queste disposizioni.

81. La Corte, che rileva che questo motivo di ricorso è molto poco sostenuto, ricorda che l'articolo 14 della Convenzione non ha esistenza propria in quanto ha effetto unicamente in relazione al godimento dei diritti e delle libertà garantite dalle altre disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli.
Pur volendo supporre che i ricorrenti intendano denunciare una discriminazione nel godimento dei diritti garantiti dagli articoli 9 della Convenzione e 2 del Protocollo n° 1 derivante dal fatto che essi non si riconoscono nella religione cattolica e che il secondo e il terzo di loro sono stati esposti ai crocifissi che si trovavano nelle aule della scuola pubblica da loro frequentata, la Corte non vede alcuna questione distinta da quelle che ha già esaminato nell’ambito dell'articolo 2 del Protocollo n° 1. Non vi è pertanto motivo di esaminare questa parte del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE

1.  Dichiara, con quindici voti contro due, che non vi è stata violazione dell'articolo 2 del Protocollo n° 1 e che non si pone nessuna questione distinta per quanto riguarda l'articolo 9 della Convenzione;
2.  Dichiara, all'unanimità, non doversi esaminare il motivo di ricorso relativo all'articolo 14 della Convenzione.

Fatta in francese e inglese, poi pronunciata nell’udienza pubblica svoltasi nel Palazzo dei diritti dell'uomo, a Strasburgo, il 18 marzo 2011.

Erik Fribergh
Cancelliere

Jean-Paul Costa
Presidente

       

Alla presente sentenza è allegata, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l'esposizione delle seguenti opinioni:

a)    Opinione concordante del giudice Rozakis alla quale aderisce il giudice Vajić;
b)    Opinione concordante del giudice Bonello;
c)    Opinione concordante del giudice Power;
d)    Opinione dissenziente del giudice Malinverni alla quale aderisce il giudice Kalaydjieva.

J.-P.C.
E.F.

OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE ROZAKIS, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE VAJIĆ (Traduzione)

La principale questione da risolvere è l'effetto dell'applicazione del criterio di proporzionalità ai fatti del caso di specie. La proporzionalità tra il diritto dei genitori di assicurare l'educazione e l’insegnamento dei loro figli conformemente alle loro convinzioni religiose e filosofiche da un lato e, dall'altro, il diritto o l'interesse di una larga parte - per lo meno - della società ad esporre dei simboli religiosi che manifestano una religione o una convinzione. I due valori concorrenti che si trovano in gioco in questa causa sono dunque simultaneamente protetti dalla Convenzione: tramite l'articolo 2 del Protocollo n° 1 (lex specialis), letto alla luce dell'articolo 9 della Convenzione, per quanto riguarda i genitori; tramite l'articolo 9 per quanto riguarda i diritti della società.

Per quanto riguarda innanzitutto il diritto dei genitori, la sentenza della Corte sottolinea che la parola "rispettare" che figura nella seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n° 1 "significa di più di riconoscere o prendere in considerazione; oltre ad un impegno piuttosto negativo, questo verbo implica a carico dello Stato un certo obbligo positivo" (paragrafo 61 della sentenza). Tuttavia, il rispetto dovuto ai genitori, anche sotto forma di un obbligo positivo "non impedisce agli Stati di diffondere attraverso l'insegnamento o l'educazione informazioni o conoscenze che hanno, direttamente o indirettamente, un carattere religioso o filosofico; non autorizza neanche i genitori ad opporsi all'integrazione di tale insegnamento o educazione nel programma scolastico" (paragrafo 62 della sentenza).

Quest’ultimo riferimento alla giurisprudenza basata sulla Convenzione credo meriti di essere analizzato più avanti. Incontestabilmente, l'articolo 2 del Protocollo n° 1 sancisce il diritto fondamentale all'educazione, un diritto individuale sacrosanto - che senza dubbio può anche essere considerato come un diritto sociale - che sembra progredire costantemente nelle nostre società europee. Tuttavia, se il diritto all'educazione è una delle pietre d’angolo della tutela dell’individuo da parte della Convenzione, a mio avviso non si può dire altrettanto e con lo stesso vigore del diritto subordinato dei genitori di assicurare l'educazione dei loro figli conformemente alle loro convinzioni religiose e filosofiche. Le cose qui sono ben diverse, e questo per un certo numero di ragioni:

i)  Questo diritto, benché legato al diritto all'educazione, non è conferito direttamente al destinatario essenziale del diritto, ossia al destinatario dell’educazione, colui che ha il diritto di essere educato. Esso riguarda i genitori – il cui diritto diretto all’educazione non è in gioco nelle circostanze della fattispecie – e si limita ad un solo aspetto dell’educazione, ossia alle loro convinzioni religiose e filosofiche.

ii)  Certamente esiste una relazione evidente tra l'educazione che ricevono i ragazzi in seno alla scuola e le idee e le opinioni religiose e filosofiche  - derivanti dalle convinzioni  - che prevalgono nella cerchia familiare, una relazione che richiede una certa armonizzazione di queste questioni tra ambiente scolastico e cerchia domestica; tuttavia, l'Europa è evoluta in maniera sorprendente, in questo campo come in altri, dopo l'adozione del Protocollo n° 1. Al giorno d’oggi, la maggior parte di noi vive in società multiculturali e multietniche in seno agli Stati nazionali - caratteristica oggi comune a queste società -, e i ragazzi che evolvono in questo ambiente sono ogni giorno a contatto con idee e opinioni che vanno al di là di quelle che provengono dalla scuola e dai loro genitori. I rapporti umani al di fuori della casa familiare e i moderni mezzi di comunicazione contribuiscono senza dubbio a questo fenomeno. Di conseguenza, i ragazzi si abituano ad accogliere ogni varietà di idee e di opinioni, spesso in conflitto, e l'influenza della scuola così come quella dei genitori in materia è oggi relativamente ridotta.

iii)  Poiché è cambiata la composizione delle nostre società, lo Stato ha sempre più difficoltà a provvedere ai bisogni individuali dei genitori nel campo dell'educazione. Arriverei persino a dire che la sua principale preoccupazione - e si tratta di una preoccupazione fondata - dovrebbe essere quella di offrire ai ragazzi un'educazione che garantisca la loro piena e completa integrazione in seno alla società in cui vivono, e di prepararli meglio possibile a rispondere in modo effettivo alle attese di questa società di fronte ai suoi membri. Se questa caratteristica dell'educazione non ha nulla di nuovo - è immemorabile - recentemente ha acquisito una importanza più marcata per le particolarità della nostra epoca e per la composizione delle società attuali. Lì ancora, le funzioni dello Stato si sono ampiamente spostate, passando dalle preoccupazioni dei genitori alle preoccupazioni di tutta la società, e riducendo così la capacità dei genitori a determinare, al di fuori dell'ambiente familiare, il tipo di educazione da dispensare ai loro figli.

In conclusione, mi sembra che, contrariamente ad altre garanzie sancite dalla Convenzione per le quali la giurisprudenza basata su questa ultima ha ampliato il campo della tutela - è così per il diritto all'educazione -, il diritto dei genitori rispetto alla seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n° 1 non sembra realisticamente pesare di più nel bilanciamento per l'esame della proporzionalità.

All'altra estremità, che rappresenta l'altra variabile dell'equazione di proporzionalità, si trova il diritto della società, esemplificato dalle misure delle autorità per il mantenimento dei crocifissi sui muri delle scuole pubbliche, di manifestare le proprie convinzioni religiose (maggioritarie). Questo diritto, nelle circostanze del caso di specie, prevale sul diritto dei genitori ad educare i propri figli conformemente alla loro religione e, più specificamente, in questa causa – alle loro convinzioni filosofiche?

Per rispondere, occorre interpretare la giurisprudenza fondata sulla Convenzione e applicarla alle particolari circostanze del caso di specie. La prima questione da risolvere è quella di un consenso europeo. Esiste in materia qualche consenso europeo - che permetta, imponga o vieti l'esposizione di simboli religiosi cristiani nelle scuole pubbliche - che dovrebbe determinare la posizione della Corte in questo campo?

La risposta emerge chiaramente dalla sentenza stessa della Corte, nella parte in cui fa una sintesi del diritto e della prassi in seno agli Stati membri del Consiglio d'Europa per quanto riguarda la presenza di simboli religiosi nelle scuole pubbliche (paragrafo 26 e successivi): fra gli Stati europei non esiste un consenso che vieti la presenza di tali simboli religiosi, che pochi Stati vietano espressamente. Sicuramente si osserva una crescente tendenza a vietare - soprattutto tramite decisioni delle alte corti nazionali - la possibilità di esporre crocifissi nelle scuole pubbliche; tuttavia, il numero di Stati che hanno adottato misure che vietano l'esposizione di crocifissi nei luoghi pubblici e l'estensione dell'attività giudiziaria interna in materia non permettono alla Corte di presumere che esista un consenso contro tale esposizione. Ciò vale soprattutto se si tiene conto del fatto che in Europa vi è un certo numero di Stati dove la religione cristiana rimane religione ufficiale o predominante, e anche, come ho appena sottolineato, che alcuni Stati autorizzano chiaramente, con il loro diritto o la loro pratica, l'esposizione di crocifissi nei luoghi pubblici.

Dal momento che parliamo di consenso, è opportuno ricordare che la Corte è un tribunale e non un organismo parlamentare. Ogni volta che avvia la valutazione dei limiti della tutela accordata dalla Convenzione, la Corte prende attentamente in conto il grado di protezione esistente a livello degli Stati europei; sicuramente ha la possibilità di elevare questa protezione ad un livello superiore rispetto a quello accordato dal singolo Stato convenuto, ma a condizione tuttavia che valide indicazioni attestino che un gran numero di altri Stati europei hanno già adottato quel livello di tutela, o che è in atto una chiara tendenza ad elevare il livello di protezione. Questo principio non si può applicare positivamente alla fattispecie, anche se, è vero, si è innescata una tendenza a favore del divieto di esposizione di simboli religiosi nelle istituzioni pubbliche.

Poiché in materia la prassi fra gli Stati europei rimane eterogenea, gli unici orientamenti che possono aiutare la Corte a mantenere un giusto equilibrio tra i diritti in gioco derivano dalla sua precedente giurisprudenza. Le parole chiave che emergono da quest'ultima sono "neutralità e imparzialità". Come rileva la Corte nella presente sentenza, "gli Stati hanno il compito di garantire, rimanendo neutrali ed imparziali, l'esercizio delle diverse religioni, culti e credenze. Il loro ruolo è quello di contribuire ad assicurare l'ordine pubblico, la pace religiosa e la tolleranza in una società democratica, soprattutto tra gruppi contrapposti" (paragrafo 60, in fine, della sentenza).

È innegabile, credo, che l'esposizione di crocifissi nelle scuole pubbliche italiane rientri in un simbolismo religioso che ha un impatto sull'obbligo di neutralità e di imparzialità dello Stato, anche se in una società europea moderna i simboli sembrano perdere poco a poco il peso molto importante che avevano una volta e se approcci più pragmatici e razionali determinano oggi, per larga parte della popolazione, i reali valori sociali ed ideologici.

La questione che si pone quindi a questo stadio è quella di sapere non soltanto se l'esposizione del crocifisso leda la neutralità e l'imparzialità, cosa che fa chiaramente, ma anche se la portata della trasgressione giustifichi una constatazione di violazione della Convenzione nelle circostanze del caso di specie. Concludo qui - non senza qualche esitazione – per il no, sottoscrivendo così il ragionamento principale della Corte, e più particolarmente il suo approccio riguardante il ruolo della religione maggioritaria della società italiana (paragrafo 71 della sentenza), il carattere essenzialmente passivo del simbolo, che non può costituire una forma di indottrinamento (paragrafo 72 della sentenza), e anche il contesto educativo nel quale si inscrive la presenza del crocifisso sui muri delle scuole pubbliche. Come sottolinea la sentenza, "da una parte, questa presenza non è associata ad un insegnamento obbligatorio del cristianesimo (…). dall'altra parte, (…) l'Italia apre parallelamente lo spazio scolastico ad altre religioni. Il Governo indica soprattutto che agli alunni non è vietato portare il velo islamico ed altri simboli e indumenti aventi una connotazione religiosa, sono previste soluzioni alternative per facilitare la conciliazione della frequenza scolastica e delle pratiche religiose minoritarie, (…) e negli istituti può essere istituito un insegnamento religioso facoltativo per "ogni confessione religiosa riconosciuta" (paragrafo 74 della sentenza). Attestando una tolleranza religiosa che si esprime con un approccio liberale che permette a tutte le confessioni di manifestare liberamente le loro convinzioni religiose nelle scuole pubbliche, questi elementi costituiscono secondo me un fattore cruciale di "neutralizzazione" della portata simbolica della presenza del crocifisso nelle scuole pubbliche.

Direi anche che questo approccio liberale serve il concetto stesso di "neutralità"; è l'altro versante, ad esempio, di una politica che vieta l'esposizione di qualsiasi simbolo religioso in un luogo pubblico.

OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE BONELLO (Traduzione)

1.1  Una corte dei diritti dell'uomo non può lasciarsi contagiare da un Alzheimer storico. Essa non ha il diritto di disconoscere la continuità culturale del percorso di una nazione attraverso il tempo, né di trascurare quello che nel corso dei secoli ha contribuito a modellare e definire il profilo di un popolo. Nessun tribunale sopranazionale deve sostituire i propri modelli etici alle qualità che la storia ha impresso all'identità nazionale. Una corte dei diritti dell'uomo ha il ruolo di proteggere i diritti fondamentali, ma senza mai perdere di vista che: "i costumi non sono capricci che passano. Essi evolvono con il tempo, si consolidano attraverso la storia per formare un cemento culturale. Divengono simboli estremamente importanti che definiscono l'identità delle nazioni, delle tribù, delle religioni, degli individui".

1.2  Una corte europea non deve essere invitata a rovinare secoli di tradizione europea. Nessun tribunale, e certamente neanche questa Corte, deve rubare agli Italiani una parte della loro personalità culturale.

1.3  Prima di intraprendere qualsiasi crociata volta a demonizzare il crocifisso, credo che occorra ricollocare nel suo giusto contesto storico la presenza di questo simbolo all'interno delle scuole italiane. Nel corso dei secoli, praticamente tutta l’educazione in Italia è stata dispensata dalla Chiesa, dai suoi ordini e dalle sue organizzazioni religiose, e da poche altre entità. Un gran numero - se non addirittura la maggior parte - delle scuole, dei collegi, delle università e di altri istituti di insegnamento d'Italia sono stati fondati, finanziati o gestiti dalla Chiesa, dai suoi membri o ramificazioni. Le grandi tappe della storia hanno fatto dell'educazione e del cristianesimo delle nozioni quasi intercambiabili; pertanto, la presenza secolare del crocifisso nelle scuole italiane non ha di che scioccare o sorprendere. Infatti, piuttosto la sua assenza sarebbe scioccante o sorprendente.

1.4   Fino ad un'epoca abbastanza recente, lo Stato "laico" non si occupava affatto di educazione, missione essenziale che delegava, per difetto, alle istituzioni cristiane. Soltanto poco alla volta lo Stato ha cominciato ad assumersi le proprie responsabilità per quanto riguarda l'educazione della popolazione e la proposta di alternative al quasi monopolio religioso in materia di educazione. La presenza del crocifisso nelle scuole italiane non fa che testimoniare questa realtà storica inconfutabile e millenaria; si potrebbe quasi dire che il crocifisso è lì da quando esistono le scuole. Ed ecco che ci si rivolge ad una corte che si trova sotto una campana di vetro, a mille chilometri di distanza, affinché da un giorno all'altro essa ponga il suo veto a quello che è sopravvissuto a innumerevoli generazioni. Si invita la Corte a rendersi complice di un grande atto di vandalismo culturale. A mio parere, William Faulkner ha toccato il cuore del problema: il passato non è mai morto. Infatti, non è neanche passato.  Che ci piaccia o no, i profumi e l'olezzo della storia ci accompagnano sempre.

1.5  È una aberrazione e una mancanza di informazione affermare che la presenza del crocifisso nelle scuole italiane testimonia una misura reazionaria fascista imposta, tra sorsi di olio di ricino, dal Signor Mussolini. Le circolari di Mussolini non hanno fatto altro che prendere formalmente atto di una realtà storica che precede di parecchi secoli la sua nascita e che, nonostante il vetriolo anti-crocifissi lanciato dalla signora Lautsi, potrebbe sopravvivergli ancora a lungo. La Corte dovrebbe sempre dare prova di cautela quando si tratta di prendere delle libertà con le libertà degli altri popoli, ivi compresa quella di prediligere la loro impronta culturale. Comunque sia, questa è unica. Le nazioni non plasmano la loro storia sotto l'impulso del momento.

1.6  Il ritmo del calendario scolastico italiano testimonia i legami storici inestricabili che esistono in Italia tra l'educazione e la religione, legami persistenti che sono sopravvissuti per secoli. Ancora oggi, gli scolari lavorano durante i giorni consacrati agli dei pagani (Diana/Luna, Marte, Ercole, Giove, Venere, Saturno) e si riposano la domenica (il giorno del Signore). Il calendario scolastico imita il calendario religioso, i giorni festivi coincidono con le feste cristiane. Pasqua, Natale, la Quaresima, Carnevale, (periodo in cui la disciplina religiosa permetteva il consumo di carne), l’Epifania, la Pentecoste, l’Assunzione, il Corpus Domini, l’Avvento, la Ognissanti, Tutti i Morti: un ciclo annuale che – è evidente – è molto meno laico di qualsiasi crocifisso su un qualsiasi muro. Possa la signora Lautsi, in suo nome e per conto della laicità, astenersi dal chiedere ai servizi della Corte la soppressione del calendario scolastico italiano, questo altro elemento del patrimonio culturale cristiano che è sopravvissuto al passaggio dei secoli senza che nulla provi che vi sia stata offesa irreparabile al progresso della libertà, dell’emancipazione, della democrazia e della civiltà.

Quali diritti? Libertà di religione e di coscienza?

2.1  Le questioni sollevate da questo caso sono state eluse a causa di una deplorevole mancanza di chiarezza e di definizione. La Convenzione sancisce la tutela della libertà di religione e di coscienza (articolo 9). Niente di meno di ciò, evidentemente, ma poco di più.

2.2  Parallelamente alla libertà di religione, si è visto costituirsi nelle società civilizzate un catalogo di valori notevoli (spesso lodevoli) che hanno molti punti in comune con la libertà di religione pur restando distinti da quest’ultima: la laicità, il pluralismo, la separazione tra Stato e Chiesa, la neutralità confessionale o la tolleranza religiosa. Tutti questi valori rappresentano delle materie prime democratiche superiori nelle quali gli Stati contraenti sono liberi di investire o no, cosa che molti hanno fatto. Non si tratta tuttavia di valori tutelati dalla Convenzione, ed è un errore fondamentale destreggiarsi con i suoi concetti dissimili come se fossero intercambiabili con la libertà di religione. Ahimé, la giurisprudenza della Corte contiene anch’essa delle tracce di questo sconfinamento che tutto è tranne che rigoroso.

2.3  La Convenzione ha affidato alla Corte il compito di far rispettare la libertà di religione e di coscienza, ma non le ha dato il potere di costringere gli Stati alla laicità o di forzarli ad adottare un regime di neutralità confessionale. Ciascuno Stato deve optare o no per la laicità e decidere se – ed eventualmente in quale misura – intenda separare la Chiesa e la guida degli affari pubblici. Ciò che lo Stato non deve fare, è privare chiunque della sua libertà di religione e di coscienza. Un abisso assiomatico separa un concetto prescrittivo dagli altri concetti non prescrittivi.

2.4  La maggior parte degli argomenti formulati dalla ricorrente invitano la Corte a garantire la separazione tra Stato e Chiesa e ad assicurare il rispetto di un regime di laicità asettico in seno alle scuole italiane. Ora, per dire le cose senza giri di parole, ciò non riguarda la Corte. Quest’ultima deve controllare che la signora Lautsi e i suoi figli godano pienamente del loro diritto fondamentale alla libertà di religione e di coscienza, punto e basta.

2.5  La Convenzione si rivela molto utile, con il suo inventario dettagliato ed esauriente di ciò che realmente significa la libertà di religione e di coscienza, e faremmo bene a tenere a mente questi obblighi istituzionali. Libertà di religione non vuol dire laicità. Libertà di religione non vuol dire separazione tra Stato e Chiesa. Libertà di religione non vuol dire equidistanza in materia religiosa. Tutte queste nozioni sono certamente seducenti, ma ad oggi nessuno ha investito la Corte per esserne la custode. In Europa, la laicità è facoltativa; la libertà di religione non lo è.

2.6  La libertà di religione e la libertà di non avere religione consistono effettivamente nel diritto di professare liberamente ogni religione scelta dall’individuo, il diritto di cambiare liberamente religione, il diritto di non abbracciare alcuna religione e il diritto di manifestare la propria religione attraverso le credenze, il culto, l'insegnamento e l'osservanza. Il catalogo della Convenzione si ferma qui, ben al di sotto della difesa dello Stato laico.

2.7  Il ruolo piuttosto modesto della Corte resta quello di determinare se l'esposizione nelle scuole pubbliche italiane di ciò che alcuni vedono come un simbolo cristiano ed altri come un gadget culturale abbia, in qualche modo, leso il diritto fondamentale della signora Lautsi e dei suoi figli alla libertà di religione, come definita dalla Convenzione stessa.

2.8  Credo che chiunque potrebbe, in modo convincente, impegnarsi a sostenere che la presenza del crocifisso nelle scuole pubbliche italiane possa ledere la dottrina della laicità e quella della separazione tra Chiesa e Stato. Al tempo stesso, penso che nessuno potrebbe sostenere in maniera probante che la presenza di un crocefisso abbia, in qualche modo, leso il diritto dei membri della famiglia Lautsi di professare qualsiasi religione da loro scelta, di cambiare religione, di non avere alcuna religione o di manifestare le loro credenze, eventualmente, attraverso il culto, l'insegnamento e l'osservanza, o il loro diritto di rigettare chiaramente tutto quello che potrebbero considerare come un insignificante oggetto di superstizione.

2.9  Con o senza crocifisso sul muro di un’aula scolastica, i Lautsi hanno goduto della più assoluta e illimitata libertà di coscienza e di religione, così come definita dalla Convenzione. E’ concepibile che la presenza di un crocifisso in un’aula scolastica possa essere percepita come un tradimento della laicità ed un ingiustificabile fallimento del regime di separazione tra Chiesa e Stato; queste dottrine, tuttavia, per quanto siano attraenti e seducenti, non sono prescritte da nessuna parte della Convenzione, e non sono neanche elementi costitutivi necessari alla libertà di coscienza ed alla libertà di religione. Spetta alle autorità italiane e non alla Corte garantire la laicità se ritengono che questa faccia o debba far parte dell'architettura costituzionale italiana.

2.10  Tenuto conto delle radici storiche della presenza del crocifisso nelle scuole italiane, rimuoverlo da dove si trova da secoli, discretamente e passivamente, non sarebbe stato affatto un segno di neutralità dello Stato. La sua rimozione avrebbe costituito un’adesione positiva e aggressiva allo agnosticismo o alla laicità, e quindi sarebbe stato tutto tranne che un atto neutrale. Mantenere un simbolo là dove è sempre stato non è un atto di intolleranza dei credenti o dei tradizionalisti culturali. Toglierlo di mezzo sarebbe un atto di intolleranza di agnostici e laici.

2.11  Nel corso dei secoli, milioni di ragazzi Italiani sono stati esposti al crocifisso nelle scuole. Questo non ha fatto dell'Italia uno Stato confessionale, né degli Italiani i cittadini di una teocrazia. I ricorrenti non hanno presentato alla Corte alcun elemento per mostrare che le persone esposte al crocifisso avrebbero, in qualche modo, perduto la loro libertà totale di manifestare le loro credenze religiose individuali e personali, o il loro diritto di rinnegare ogni religione. La presenza di un crocifisso in un'aula scolastica non sembra aver ostacolato alcun Italiano nella sua libertà di credere o di non credere, di abbracciare l'ateismo, l’agnosticismo, l'anticlericalismo, la laicità, il materialismo, il relativismo o la irreligione dottrinaria, di abiurare, di apostatare, o di abbracciare il credo o la "eresia" della sua scelta che gli sembra sufficientemente attraente, questo con lo stesso vigore e la stessa verve che altri mettono nell'abbracciare liberamente una confessione cristiana. Se tali elementi fossero stati presentati, avrei con veemenza votato a favore della violazione della Convenzione.

Quali diritti? Il diritto all'istruzione?

3.1  L'articolo 2 del Protocollo n° 1 garantisce il diritto dei genitori affinché l'insegnamento dispensato ai loro figli sia conforme alle loro convinzioni religiose e filosofiche. Il compito della Corte è quello di controllare e garantire il rispetto di questo diritto.

3.2  La semplice presenza silenziosa e passiva di un simbolo un'aula di una scuola italiana corrisponde ad un "insegnamento"? È di ostacolo all'esercizio del diritto garantito? Per quanto io cerchi, non vedo come. La Convenzione vieta specificamente ed esclusivamente ogni insegnamento scolastico sgradito ai genitori per motivi religiosi, etici o filosofici. La parola chiave di questa norma è evidentemente "insegnamento", e mi domando in quale misura la presenza muta di un simbolo della continuità culturale europea possa costituire un insegnamento, nel senso di questa parola piuttosto priva di ambiguità.

3.3  A mio avviso, ciò che la Convenzione vieta, è ogni indottrinamento, sfrontato o subdolo, la confisca aggressiva dei giovani animi, il proselitismo dilagante, la messa in atto da parte del sistema educativo pubblico di ostacoli alla confessione dell'ateismo, dell’agnosticismo o della scelta in favore di un'altra fede. La semplice esposizione della testimonianza silenziosa di un simbolo storico, che fa così incontestabilmente parte del patrimonio europeo, non costituisce affatto un "insegnamento", e non reca neanche una offesa seria al diritto fondamentale dei genitori a determinare quale orientamento religioso, eventualmente, i loro figli debbano seguire.

3.4  Pur ammettendo che la semplice presenza di un oggetto muto debba essere interpretata come un "insegnamento", i ricorrenti non hanno risposto alla domanda ben più determinante della proporzionalità - strettamente legata all'esercizio di diritti fondamentali quando questi confliggono con i diritti altrui -, vale a dire la ponderazione di ciò che conviene fare tra i diversi interessi concorrenti.

3.5  I genitori dei trenta alunni che si trovano nell'aula scolastica italiana godono tutti allo stesso modo del diritto fondamentale, garantito dalla Convenzione, che i loro figli ricevano un insegnamento conforme alle loro convinzioni religiose e filosofiche, diritto almeno equivalente a quello di cui godono i ragazzi Lautsi. I genitori di un solo alunno vogliono una istruzione "senza crocifisso", i genitori degli altri ventinove alunni, che esercitano la loro non meno fondamentale libertà di decisione, vogliono una istruzione "con crocifisso". Finora, nessuno ha avanzato una qualsiasi ragione per la quale la volontà dei genitori di un solo alunno dovrebbe averla vinta e quella dei genitori degli altri ventinove alunni dovrebbe capitolare. I genitori di questi ventinove ragazzi hanno un diritto fondamentale, equivalente per forza e intensità, a ciò che i loro figli ricevano un insegnamento conforme alle loro convinzioni religiose e filosofiche, siano essi favorevoli al crocifisso o semplicemente indifferenti a quest'ultimo. La signora Lautsi non può arrogarsi l'autorizzazione di annientare il diritto dei genitori di tutti gli altri alunni della classe che desiderano esercitare questo diritto di cui essa chiede precisamente alla Corte di impedirne l’esercizio da parte di altri.

3.6  La caccia al crocifisso incoraggiata dalla signora Lautsi non può in alcun modo costituire una misura che permette di garantire la neutralità in un’aula scolastica. Ciò significherebbe far prevalere la filosofia "ostile al crocifisso" dei genitori di un solo alunno rispetto alla filosofia "ricettiva del crocifisso" dei genitori degli altri ventinove alunni. Se i genitori di un solo alunno rivendicano il diritto di veder educare il loro figlio in assenza di crocifissi, i genitori degli altri ventinove alunni devono avere la possibilità di rivendicare un diritto equivalente alla presenza del crocifisso, sia esso simbolo cristiano tradizionale o semplicemente souvenir culturale.

Piccola digressione

4.1  Molto recentemente, la Corte è stata chiamata a stabilire se il divieto imposto dalle autorità turche alla diffusione del romanzo Les onze mille verges, di Guillaume Apollinaire, potesse essere giustificato in una società democratica. Per ritenere che questo romanzo non faccia parte della pornografia violenta, occorre avere un disprezzo sovrano per i principi morali contemporanei . Eppure, la Corte è volata strenuamente in aiuto di questa ammucchiata di oscenità trascendentali, con il pretesto che faceva parte del patrimonio culturale europeo .

4.2  A mio avviso sarebbe stato veramente strano che la Corte avesse difeso e riscattato questo mucchio abbastanza mediocre di oscenità nauseabonde che circola clandestinamente, basandosi su una vaga appartenenza al “patrimonio europeo”, e che allo stesso tempo avesse negato il valore del patrimonio europeo ad un emblema che milioni di Europei hanno riconosciuto nel corso dei secoli come un simbolo immateriale di redenzione attraverso l’amore universale.

OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE POWER (Traduzione)

Questa causa solleva delle questioni riguardanti la portata di alcune norme della Convenzione, e la rettifica operata dalla Grande Camera di un certo numero di errori contenuti nella sentenza della camera era al tempo stesso necessaria e sensata. La correzione essenziale risiede nella constatazione che la scelta della presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche rientra in linea di principio nel margine di valutazione di uno Stato convenuto (paragrafo 70 della sentenza). Nell'esercizio della sua funzione di controllo, la Corte conferma la sua precedente giurisprudenza  ai sensi della quale la "visibilità preponderante" nell’ambiente scolastico che uno Stato può conferire alla religione maggioritaria del paese non è di per sé sufficiente per indicare un percorso di indottrinamento di natura tale da costituire una violazione delle prescrizioni dell'articolo 2 del Protocollo n° 1 (paragrafo 78 della sentenza).

La Grande Camera rettifica anche la conclusione piuttosto speculativa della sentenza della camera (paragrafo 55 della sentenza della camera) relativa al rischio "particolarmente presente" che l’esposizione di un crocifisso possa essere emotivamente perturbante per gli alunni di religioni minoritarie o alunni che non professano alcuna religione. Tenuto conto del ruolo cruciale della "prova" in qualsiasi procedimento giudiziario, la Grande Camera rileva giustamente che la Corte non dispone di elementi che attestino che la presenza di un simbolo religioso possa avere una influenza sugli alunni (paragrafo 66 della sentenza). Pur riconoscendo che “ si può (…) comprendere” che la ricorrente abbia l'impressione di una mancanza di rispetto dei suoi diritti, la Grande Camera conferma che la percezione soggettiva dell'interessata non può essere sufficiente a caratterizzare una violazione dell'articolo 2 del Protocollo n° 1. Forse la ricorrente è stata offesa dalla presenza di crocifissi nelle aule scolastiche, ma l'esistenza di un diritto “a non essere offesa” non è mai stato riconosciuto nell'ambito della Convenzione. Nell’annullare la sentenza della camera, la Grande Camera non fa niente altro che confermare una giurisprudenza consolidata (relativa soprattutto all'articolo 10) che riconosce che la semplice "offesa" non è una cosa contro la quale una persona può essere resa immune dal diritto.

Tuttavia, la sentenza della camera conteneva un'altra conclusione fondamentale, ed a mio parere errata, in merito alla quale la Grande Camera non fa commenti mentre secondo me meritava qualche chiarimento. La camera ha giustamente indicato che lo Stato è tenuto alla neutralità confessionale nell'ambito dell'educazione pubblica (paragrafo 56 della sentenza della camera). Tuttavia, ha successivamente concluso, in maniera non corretta, che questo dovere esige di fatto che si preferisca o che si ponga una ideologia (o un complesso di idee) al di sopra di qualsiasi altro punto di vista religioso e/o filosofico o di tutt'altra visione del mondo. La neutralità richiede un approccio pluralista, e non laico, da parte dello Stato. Essa incoraggia il rispetto di tutte le visioni del mondo e non la preferenza per una sola. Secondo me, la sentenza della camera era sorprendente nel punto in cui ometteva di riconoscere che la laicità (convinzione o visione del mondo preferita dalla ricorrente) è, di per sé, una ideologia fra altre. Preferire la laicità alle altre visioni del mondo - siano esse religiose, filosofiche o altre - non è una scelta neutrale. La Convenzione esige che si rispettino le convinzioni della ricorrente in quanto sono in gioco l'educazione e l'insegnamento dispensati ai suoi figli. Non esige che queste convinzioni siano la scelta preferita e approvata rispetto a tutte le altre.

Nella sua opinione separata, il giudice Bonello sottolinea che, nella tradizione europea, l'educazione (e, a mio avviso, i valori che sono la dignità umana, la tolleranza e il rispetto della persona, senza i quali penso non possa esserci alcuna base duratura per la tutela dei diritti umani) ha le sue radici, storicamente, soprattutto nella tradizione cristiana. Vietare nelle scuole pubbliche, senza considerare i desideri della nazione, l'esposizione di un simbolo rappresentativo di questa tradizione - o di fatto di qualsiasi altra tradizione religiosa - ed esigere che lo Stato persegua un programma non pluralista ma laico, rischia di farci scivolare verso il terreno dell'intolleranza, nozione che è contraria ai valori della Convenzione.

I ricorrenti deducono violazione del loro diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Ora io non vedo alcuna lesione della loro libertà di manifestare le proprie convinzioni personali. Il criterio, per stabilire se vi sia stata violazione rispetto all'articolo 9, non è l'esistenza di una "offesa" ma quella di una "coercizione" . Questo articolo non crea un diritto a non essere offesi dalla manifestazione delle convinzioni religiose altrui, anche quando lo Stato conferisce una "visibilità preponderante" a queste convinzioni. L'esposizione di un simbolo religioso non obbliga né costringe chiunque a fare o ad astenersi dal fare una cosa. Non richiede un impegno in una qualsiasi attività, anche se è concepibile che possa richiamare o stimolare la discussione e uno scambio aperto dei punti di vista. Non impedisce all’individuo di seguire quello che gli detta la sua coscienza e non rende impossibile per lui manifestare le proprie convinzioni e idee religiose.

La Grande Camera ritiene che la presenza del crocifisso sia essenzialmente un simbolo passivo, e considera questo un aspetto che assume grande importanza tenuto conto del principio di neutralità. Sottoscrivo a tale proposito il parere della Corte, dal momento che il simbolo, per il suo carattere passivo, non ha nulla di coercitivo. Devo tuttavia ammettere che per principio i simboli (siano essi religiosi, morali o altro) sono portatori di significato. Essi possono essere silenziosi pur essendo eloquenti, senza comportare affatto coercizione o indottrinamento. Gli elementi non contestati di cui dispone la Corte mostrano che l'Italia apre lo spazio scolastico a tutto un ventaglio di religioni, e nulla indica che vi sia una qualche intolleranza nei confronti degli allievi non credenti o sostenitori di convinzioni filosofiche che non si ricollegano ad una religione. Portare il velo islamico è consentito. L'inizio e la fine del Ramadan sono "spesso festeggiati”. In questo contesto di pluralismo e di tolleranza religiosa, un simbolo cristiano appeso al muro di un'aula scolastica non fa che rappresentare un’altra e diversa visione del mondo. Presentare e prendere in conto i diversi punti di vista fa parte integrante del processo educativo. Stimola il dialogo. Un'educazione realmente pluralista implica che gli alunni vengano messi in contatto con tutta una gamma di idee diverse, ivi comprese le idee che non sono le loro proprie. Il dialogo diventa possibile e forse diventa più significativo quando vi è una vera differenza di opinioni e uno scambio franco di idee. Se si compie con uno spirito di apertura, di curiosità, di tolleranza e di rispetto, questo incontro può portare ad una migliore chiarezza e rappresentazione, perché favorisce lo sviluppo del pensiero critico. L'educazione sarebbe ridotta se i ragazzi non fossero messi a confronto dei diversi punti di vista sulla vita e non avessero, attraverso questo processo, la possibilità di apprendere l'importanza del rispetto della diversità.

OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE MALINVERNI, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE KALAYDJIEVA

1. La Grande Camera è giunta alla conclusione che non vi è stata violazione dell'articolo 2 del Protocollo n° 1 in quanto "la scelta della presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche rientra in linea di principio nel margine di valutazione dello Stato convenuto" (paragrafo 70; vedere anche il paragrafo 69).
Fatico a seguire questa argomentazione. Utile, addirittura comoda, la teoria della discrezionalità è una tecnica di delicata gestione, perché l'ampiezza del margine dipende da un gran numero di parametri: diritto in causa, gravità della lesione, esistenza di un consenso europeo, ecc. La Corte ha così affermato che "l'ampiezza del margine di valutazione non è la stessa per tutte le cause, ma varia in funzione del contesto (…). Fra gli elementi pertinenti figurano la natura del diritto convenzionale in gioco, la sua importanza per l’individuo e il genere delle attività in causa".  La giusta applicazione di questa teoria dipende quindi dalla rispettiva importanza che si attribuisce a questi diversi fattori. Laddove la Corte stabilisca che il margine di valutazione è stretto, la sentenza condurrà generalmente ad una violazione della Convenzione; laddove invece lo consideri ampio, lo Stato convenuto sarà il più delle volte "prosciolto".
Nel presente caso, è basandosi principalmente sulla mancanza di consenso europeo che la Grande Camera si è permessa di invocare la teoria del potere discrezionale (paragrafo 70). A tale proposito, rilevo che la presenza di simboli religiosi nelle scuole pubbliche è espressamente prevista, oltre che in Italia, soltanto in un numero molto limitato di Stati membri del Consiglio d'Europa (Austria, Polonia, qualche Länder tedesco; paragrafo 27). Al contrario, nella maggior parte di questi Stati, questa questione non è oggetto di una specifica disciplina. Mi sembra difficile, in queste condizioni, trarre da questo stato di fatto conclusioni certe in merito all’esistenza di un consenso europeo.
Trattandosi della regolamentazione relativa a questa questione, rilevo incidentalmente che la presenza del crocifisso nelle scuole pubbliche italiane ha una base legale estremamente debole: un regio decreto molto vecchio, in quanto  risale al 1860, poi la circolare fascista del 1922, e ancora i regi decreti del 1924 e del 1928. Si tratta dunque di testi molto vecchi che, non essendo emanati dal Parlamento, sono privi di qualsiasi legittimità democratica.
Ciò che al contrario mi sembra più importante è che là dove sono state chiamate a pronunciarsi su questa questione, le corti supreme o costituzionali europee hanno fatto prevalere sempre e senza eccezione il principio della neutralità confessionale dello Stato: la Corte costituzionale tedesca, il Tribunale federale svizzero, la Corte costituzionale polacca e, in un contesto leggermente diverso, la Corte di cassazione italiana (paragrafi 28 e 23).
Comunque sia, una cosa è certa: la teoria del margine di valutazione non può in alcun caso esonerare la Corte dall'esercitare la funzione a lei attribuita dall'articolo 19 della Convenzione, che è quella di assicurare il rispetto degli impegni che derivano agli Stati dalla Convenzione e dai suoi Protocolli. Ora, la seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n° 1 crea a carico degli Stati l’obbligo positivo di rispettare il diritto dei genitori di provvedere all'educazione dei propri figli conformemente alle loro convinzioni religiose e filosofiche.
Tale obbligo positivo deriva dal verbo "rispettare", che figura all'articolo 2 del Protocollo n° 1. Come giustamente rileva la Grande Camera, “oltre all'impegno piuttosto negativo, questo verbo implica a carico dello Stato un certo obbligo positivo" (paragrafo 61). Tale obbligo positivo può peraltro essere dedotto anche dall'articolo 9 della Convenzione. Questa norma può in effetti essere interpretata nel senso di porre a carico degli Stati un obbligo positivo di creare un clima di tolleranza e di rispetto reciproco in seno alla loro popolazione.
Si può allora affermare che gli Stati adempiano veramente a quest'obbligo positivo quando prendono in considerazione principalmente le credenze della maggioranza? Peraltro, il margine di valutazione ha la stessa ampiezza quando alle autorità nazionali è richiesto di adempiere ad un obbligo positivo e quando sono semplicemente tenute ad un obbligo di astensione? Non credo. Al contrario, sono del parere che quando gli Stati sono vincolati da obblighi positivi, il loro margine di valutazione si riduca.
Ad ogni modo, secondo la giurisprudenza, il margine di valutazione va di pari passo con un controllo europeo. Il compito della Corte consiste quindi nell’assicurarsi che il limite del margine di valutazione non sia stato oltrepassato. Nella presente causa, pur riconoscendo che prescrivendo la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche la regolamentazione in causa conferisce alla religione maggioritaria una visibilità preponderante nell'ambiente scolastico, la Grande Camera ha ritenuto che " tuttavia questo non è di per sé sufficiente per ........ stabilire una violazione di quanto prescritto dall'articolo 2 del Protocollo n° 1". Non posso condividere questo punto di vista.

2. Noi viviamo ormai in una società multiculturale, nella quale la tutela effettiva della libertà religiosa e del diritto all'educazione richiede una rigorosa neutralità dello Stato nell'insegnamento pubblico, il quale deve sforzarsi di favorire il pluralismo educativo come elemento fondamentale di una società democratica così come concepita dalla Convenzione.  Il principio della neutralità dello Stato è stato peraltro espressamente riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale italiana, per la quale dal principio fondamentale di uguaglianza di tutti cittadini e dal divieto di ogni discriminazione deriva che lo Stato deve adottare un atteggiamento di imparzialità nei confronti delle credenze religiose.
La seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n° 1 implica che svolgendo le funzioni che esso assume in materia di educazione e di insegnamento, lo Stato controlli che le conoscenze siano diffuse in maniera oggettiva, critica e pluralista. La scuola deve essere un luogo di incontro di diverse religioni e convinzioni filosofiche, dove gli alunni possono acquisire conoscenze sui loro rispettivi pensieri e tradizioni.

3. Questi principi sono validi non soltanto per l'elaborazione e la gestione dei programmi scolastici, che non sono in discussione nella presente causa, ma anche per l'ambiente scolastico. L'articolo 2 del Protocollo no 1 precisa che lo Stato rispetterà il diritto dei genitori di assicurare un’educazione e un insegnamento conforme alle loro convinzioni religiose e filosofiche nell'esercizio delle funzioni che esso assumerà nell'ambito dell'educazione e dell'insegnamento. Significa dire che il principio della neutralità confessionale dello Stato vale non soltanto per il contenuto dell'insegnamento, ma per l'intero sistema educativo. Nella causa Folgerø, la Corte ha giustamente rilevato che il dovere attribuito agli Stati in virtù di questa disposizione "è di un'ampia applicazione perché vale per il contenuto dell'istruzione e la maniera di dispensarla ma anche nell'esercizio di tutte le” funzioni” assunte dallo Stato".
Questo punto di vista è condiviso anche da altri organismi, sia interni che internazionali. Così, nella sua Osservazione generale N° 1, il Comitato dei diritti del fanciullo ha affermato che il diritto all'educazione si riferisce "non soltanto al contenuto dei programmi scolastici, ma anche al processo educativo, ai metodi pedagogici e all'ambiente nel quale l'educazione è dispensata, che si tratti della casa, della scuola o di altri ambiti”.  E il Comitato dell’ONU aggiunge che “l’ambito scolastico stesso deve (…) essere il luogo in cui si esprimono la libertà e lo spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di parità tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e i gruppi etnici, nazionali e religiosi”.
Anche la Corte suprema del Canada ha rilevato che l'ambiente nel quale è dispensato l'insegnamento è parte integrante di un'educazione libera da ogni discriminazione: "In order to ensure a discrimination-free educational environment, the school environment must be one where all are treated equally and all are encouraged to fully partecipate”.

4. I simboli religiosi  fanno innegabilmente parte dell'ambiente scolastico. In quanto tali, potrebbero contravvenire al dovere di neutralità dello Stato ed avere un impatto sulla libertà religiosa e sul diritto all'educazione. Questo è tanto più vero quando il simbolo religioso è imposto agli allievi, anche contro la loro volontà. Come rilevato dalla Corte costituzionale tedesca nella sua celebre sentenza: “Certainly, in a society that allows room for differing religious convictions, the individual has no right to be spared from other manifestations of faith, acts of worship or religious symbols. This is however to be distinguished from a situation created by the State where the individual is exposed without possibility of escape to the influence of a particular faith, to the acts through which it is manifested and to the symbols in which it is presented  . Questo punto di vista condiviso da altri corti supreme o costituzionali.
Così, il Tribunale federale svizzero ha rilevato che il dovere di neutralità confessionale al quale lo Stato è tenuto assume una particolare importanza nelle scuole pubbliche, dal momento che l'insegnamento è obbligatorio. Ha aggiunto che, garante della neutralità confessionale della scuola, lo Stato non può manifestare, nell'ambito dell'insegnamento, il proprio attaccamento ad una determinata religione, sia essa maggioritaria o minoritaria, perché non è escluso che alcune persone si sentano offese nelle loro convinzioni religiose dalla presenza costante nella scuola di un simbolo di una religione alla quale non appartengono.

5.  Il crocifisso è innegabilmente un simbolo religioso. Secondo il governo convenuto, quando si trova nell'ambiente scolastico, il crocifisso sarebbe un simbolo dell'origine religiosa di valori diventati ormai laici, quali la tolleranza e il rispetto reciproco. Assolverebbe così una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli allievi, perché sarebbe l'espressione di una civiltà intera e di valori universali.
A mio avviso, la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche va ben oltre l'uso di simboli in un contesto storico specifico. La Corte ha peraltro già dichiarato che il carattere tradizionale di un testo utilizzato da alcuni parlamentari per prestare giuramento non privava quest'ultimo della sua natura religiosa.  Come rilevato dalla camera, la libertà negativa di religione non è limitata alla mancanza di servizi religiosi o di insegnamenti religiosi. Essa si estende anche ai simboli che esprimono una credenza o una religione. Questa libertà negativa merita una tutela particolare se è lo Stato ad esporre un simbolo religioso e se le persone sono poste in una situazione dalla quale non possono liberarsi.  Pur ammettendo che il crocifisso possa avere una pluralità di significati, il significato religioso rimane nonostante tutto quello predominante. Nel contesto dell'educazione pubblica, è necessariamente percepito come parte integrante dell'ambiente scolastico e può anche essere considerato come un segno esteriore forte. Constato peraltro che anche la Corte di cassazione italiana ha rigettato la tesi secondo la quale il crocifisso simboleggerebbe un valore indipendente di una determinata confessione religiosa (paragrafo 67).

6. La presenza del crocifisso nelle scuole è anche di natura tale da offendere la libertà religiosa e il diritto all'educazione degli alunni in maniera più grave rispetto ai capi di abbigliamento religiosi che, ad esempio, può indossare un insegnante, come il velo islamico. In questa ultima ipotesi, l'insegnante in questione può in effetti avvalersi della propria libertà di religione, che deve essere ugualmente tenuta in considerazione, e che lo Stato deve anche rispettare. I poteri pubblici non possono in compenso invocare tale diritto. Dal punto di vista della gravità dell’offesa al principio di neutralità confessionale dello Stato, questa offesa è quindi meno grave quando i poteri pubblici tollerano il velo a scuola rispetto a quando impongono la presenza del crocifisso.

7.  L'impatto che la presenza del crocifisso può avere nelle scuole è anche sproporzionato rispetto a quello che la sua esposizione può esercitare in altri istituti pubblici, come un ufficio elettorale o un tribunale. In effetti, come ha pertinentemente rilevato la camera, nelle scuole "il potere  vincolante  dello Stato è imposto a degli animi cui manca ancora la capacità critica che permette loro di prendere le distanze rispetto al messaggio derivante da una scelta preferenziale espressa dallo Stato" (paragrafo 48 della sentenza della camera).

8. In conclusione, una protezione effettiva dei diritti garantiti dall'articolo 2 del Protocollo n° 1 e dall'articolo 9 della Convenzione richiede allo Stato di osservare la più rigorosa neutralità confessionale. Quest'ultima non si limita ai programmi scolastici, ma si estende anche "all’ambiente scolastico". Poiché l'istruzione primaria e secondaria è obbligatoria, lo Stato non può imporre a degli alunni, contro la loro volontà e senza che essi possano sottrarvisi, il simbolo di una religione nella quale non si riconoscono. Avendolo fatto, il Governo convenuto ha violato l'articolo 2 del Protocollo n° 1 e l'articolo 9 della Convenzione.