Commissione Fiorella - per la revisione del sistema penale (23 aprile 2013) - Proposta di articolato

aggiornamento: 29 aprile 2013

 

 

Disegno di legge in materia di depenalizzazione e di deflazione del sistema penale

Titolo I
Depenalizzazione

Capo I
Trasformazione dei reati in illeciti amministrativi

Art. 1
Delega al Governo per la trasformazione da illecito penale in illecito amministrativo dei reati puniti con pene pecuniarie o con pena alternativa

  1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la trasformazione da illecito penale in illecito amministrativo dei reati puniti con pene pecuniarie o con pena alternativa e la conseguente riforma della disciplina sanzionatoria, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
    1. trasformare da illecito penale in illecito amministrativo, i reati puniti con la sola pena della multa o dell’ammenda, nonché le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda;
    2. prevedere che gli illeciti amministrativi, di cui alla lettera a), siano soggetti a una sanzione pecuniaria il cui ammontare è così determinato:
      1. se la violazione è punita con la sola pena della multa o dell’ammenda, la somma dovuta è pari all’ammontare della pena pecuniaria stabilita per la violazione stessa, e comunque non inferiore a euro 258;
      2. se la violazione è punita con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a euro 1.000 né superiore a euro 30.000, graduata in rapporto alla gravità degli illeciti; qualora l’importo dell’ammenda, prevista per la contravvenzione, sia superiore nel massimo a euro 30.000, la sanzione amministrativa pecuniaria potrà essere prevista in misura non superiore al doppio;
      3. se la violazione è punita con una pena pecuniaria proporzionale, con o senza la fissazione di limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all’ammontare della multa o dell’ammenda, se prevista in via esclusiva; detta somma è aumentata di un terzo, ove le pene della multa e dell’ammenda siano previste in alternativa alla reclusione o all’arresto;
    3. prevedere la trasformazione in sanzioni amministrative accessorie delle pene accessorie già previste per i reati depenalizzati, introducendo, se necessario, con riferimento alla gravità della violazione, nuove sanzioni accessorie idonee a prevenire ulteriori violazioni;
    4. la trasformazione da illecito penale in illecito amministrativo dei reati puniti con pene pecuniarie non può essere operata nelle seguenti materie:
      1. delitti previsti dal Libro II del codice penale;
      2. contravvenzioni previste dagli articoli 650, 651, 658, 660, 673, 674, 677, 679, 682, 683, 684, 685, 697, 703, 712, 720, 727, 727-bis, commi 1 e 2, 728, 733, 734 del codice penale;
      3. reati in materia di edilizia e urbanistica, salvo che si tratti delle contravvenzioni previste dagli articoli 44, comma 1, lettera a), 73, commi 1 e 2, 82, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
      4. reati in materia di tutela dell’ambiente, beni culturali, territorio e paesaggio, salvo che si tratti della contravvenzione prevista dall'art. 137, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
      5. reati in materia di alimenti e bevande;
      6. reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
      7. reati in materia di immigrazione;
      8. reati previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo che per le  contravvenzioni di cui agli articoli 17 e 32, comma 3;
      9. reati previsti dai decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie, compresi nell’elenco allegato alla presente legge.
         

Capo II
Codice Penale e leggi complementari: Abrogazioni e modificazioni

Art. 2
Abrogazioni

  1. Sono abrogati gli articoli 266, limitatamente all’ipotesi di cui al comma 4, numero 3), 270, 341-bis, 342, 415, 503, 504, 505, 507, 510, 511, 512, 565, 636, 637 645, 654, 655, 661, 668, 690, 691, 707, 716, 723 del codice penale.
  2. Sono abrogati gli articoli 57, 125, 139, 258 del regio decreto 2 luglio 1934, n. 1265, 22, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, nonché 6, comma 3, e 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 3
Modificazioni al codice penale

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. l’art. 527 è sostituito dal seguente: “527. - (Atti osceni). È punito con la reclusione da tre mesi a tre anni chiunque compie atti osceni all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.”;
    2. l’articolo 528 è sostituito dal seguente: “528. - (Pubblicazioni e spettacoli pornografici). – Chiunque espone o mette in circolazione scritti, disegni, immagini o altri oggetti di natura pornografica, in modo tale che i minori di anni quattordici possano prenderne visione, è punito con la reclusione fino a due anni.
      Alla stessa pena soggiace chiunque, organizzando spettacoli pornografici o esercitando il commercio degli oggetti di cui al comma precedente, consente l’accesso ai minori di anni quattordici.
      Non è pornografica l’opera d’arte o di scienza.”;
    3. l’art. 529 è sostituito dal seguente: “529. - (Atti osceni: nozione). Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.”;
    4. l’articolo 689 è sostituito dal seguente: “689. – (Determinazione dello stato di ubriachezza in minori, infermi di mente, persone manifestamente ubriache). – Chiunque cagiona l’ubriachezza di un minore di anni sedici o di persona che appaia affetta da malattia mentale o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica, oppure somministra bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con l’arresto fino ad un anno.
      Qualora il colpevole sia esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna comporta la sospensione dell’esercizio.”;
    5. nel paragrafo 1 della sezione I, capo I, titolo I del Libro terzo del codice penale le parole “sediziose e” sono soppresse.

Art. 4
Modificazioni al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

  1. Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è così modificato:
    1. gli articoli 18, comma 2, 21, 85, 104, 105, 112, 114, comma 3, 154, comma 1, 157 sono abrogati;
    2. sopprimere, nell’articolo 18, comma 4, le parole “di moralità,”;
    3. sopprimere nell’articolo 20 le parole “o grida sediziose o lesive del prestigio dell’autorità”;
    4. sopprimere nell’articolo 69 le parole: “,esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all’aperto”;
    5. sostituire l’articolo 100 con il seguente: “Articolo 100. – Il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che comunque costituisca un pericolo per la sicurezza dei cittadini.”


Titolo II
Strumenti per la deflazione del sistema penale

Capo I
Estensione dei casi di procedibilità’a querela. Improcedibilità’dell’azione penale per la particolare tenuità’del fatto

Art. 5
Lesioni personali

  1. Nel secondo comma dell’articolo 582 del codice penale, le parole «Se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585» sono sostituite dalle seguenti: «Se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585».

Art. 6
Violenza privata

  1. Nel primo comma dell’articolo 610 del codice penale, le parole «è punito con la reclusione fino a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni».
  2. Nel secondo comma del medesimo articolo, dopo le parole «La pena è aumentata» sono inserite le seguenti: «, e si procede d’ufficio,».
  3. Dopo il secondo comma del medesimo articolo è aggiunto il seguente: «Si procede in ogni caso di ufficio se il fatto è commesso a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica».

Art. 7
Minaccia

  1. Nel secondo comma dell’articolo 612 del codice penale, le parole «Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339» sono sostituite dalle seguenti: «Se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati dall’articolo 339 o se è commessa a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica».

Art. 8
Furto

  1. Nel terzo comma dell’articolo 624 del codice penale, le parole «salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dall’articolo 625, numeri 3) e 7)».

Art. 9
Truffa

  1. Nel terzo comma dell’articolo 640 del codice penale, le parole «salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal numero 1 del capoverso precedente o dall’articolo 61, numeri 5) e 9) ovvero nel caso in cui il fatto sia commesso a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica».

Art. 10
Frode informatica

  1. Nel terzo comma dell’articolo 640-ter del codice penale, le parole «o un’altra circostanza aggravante» sono sostituite dalle seguenti: «o la circostanza prevista dall’articolo 61, numero 9)».


Art. 11
Appropriazione indebita

  1. Nel terzo comma dell’articolo 646 del codice penale, le parole «o taluna delle circostanze indicate nel numero 11 dell’articolo 61» sono sostituite dalle seguenti: «o l’avere il colpevole commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio o di prestazione d’opera».

Art. 12
Induzione al matrimonio mediante inganno

  1. Nell’articolo 558 del codice penale, dopo le parole “è punito,” sono inserite le seguenti: “a querela della persona offesa,”.

Art. 13
Molestia o disturbo alle persone

  1. .Nell’articolo 660 del codice penale, dopo le parole: “è punito” aggiungere le seguenti: “, a querela della persona offesa,”.


Art. 14
Improcedibilità per la particolare tenuità del fatto

  1. L’intestazione del capo IV del titolo IV del Libro I del codice penale è sostituita dalla seguente: “CAPO IV  - DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO E DELLA IMPROCEDIBILITA’ PER LA PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO”.
  2. Dopo l’articolo 131 del codice penale è inserito il seguente: “131-bis. – (Esclusione della procedibilità per la particolare tenuità del fatto). Nelle contravvenzioni e nei delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel minimo a tre anni o la pena della multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, non si procede quando per le modalità della condotta, per l’esiguità del danno o del pericolo, per il grado della colpevolezza e per la sua occasionalità, il fatto è di particolare tenuità. Ai fini della determinazione della pena prevista nel comma precedente non si tiene conto delle circostanze, salvo che si tratti di circostanze attenuanti ad effetto speciale o per le quali la legge prevede una pena diversa da quella ordinaria del reato o ne determina la misura in modo indipendente. La disposizione prevista nel primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare la particolare tenuità del fatto come circostanza attenuante.”.

 

Capo II
Estinzione del reato in seguito ad oblazione e al compimento di condotte riparatorie

Art. 15
Oblazione

  1. L’art. 162 del codice penale è sostituito dal seguente: “162. (Oblazione nei reati puniti con pena pecuniaria). - Nei reati per i quali la legge stabilisce la sola pena della multa o dell’ammenda, il reo è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della multa stabilita per il delitto ovvero alla terza parte dell’ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato”./li>
  2. L’art. 162-bis del codice penale è sostituito dal seguente: “162-bis. (Oblazione nei reati puniti con pene alternative). - Nei reati per i quali la legge stabilisce la pena alternativa della reclusione o della multa, ovvero dell’arresto o dell’ammenda, il reo può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente ai due terzi del massimo della multa stabilita dalla legge per il delitto ovvero alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione, oltre le spese del procedimento. L’oblazione non è ammessa quando il reo è già stato condannato per un reato della stessa indole. L’oblazione non è comunque ammessa quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del reo. Il pagamento delle somme indicate nel primo comma del presente articolo estingue il reato.”

Art. 16
Condotte riparatorie

  1. Dopo l’art. 162-bis del codice penale è inserito il seguente: “Articolo 162-ter. – (Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie). - Per i delitti procedibili a querela, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha proceduto, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Qualora l’imputato dimostri di non avere potuto procedere agli adempimenti di cui al comma precedente, può chiedere al giudice di provvedervi in un tempo non superiore a un anno, anche tramite pagamento rateale; in tal caso, il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo, fissando una nuova udienza non oltre un anno dalla richiesta, imponendo, se necessario, specifiche prescrizioni. In tal caso, il corso della prescrizione resta sospeso. Il giudice dichiara l’estinzione del reato, di cui al primo comma, all’esito delle condotte riparatorie.
  2. Dopo l’articolo 649 del codice penale, è inserito il seguente: “Articolo 649-bis. – (Estinzione del reato in seguito a condotte riparatorie). – Si osservano le disposizioni dell’articolo 162-ter per i delitti procedibili d’ufficio previsti da questo titolo. Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai delitti previsti dagli articoli 628, 629, 630, 644, 648-bis, 648-ter, nonché ad ogni altro delitto contro il patrimonio commesso con violenza alle persone.”.

 

Capo III
Estinzione del reato derivante dall'adempimento di prescrizioni o di debiti tributari

Art. 17
Delega al Governo per l’introduzione di cause di estinzione dei reati derivanti dall’adempimento di prescrizioni o di debiti tributari

  1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l’introduzione di cause estintive del reato legate all’adempimento di prescrizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, di emissioni in atmosfera e di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
    1. prevedere che, per le contravvenzioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, di emissioni in atmosfera e di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati, consistenti nella violazione delle prescrizioni contenute in atti autorizzativi, il reato si estingua quando il contravventore ha ottemperato alle prescrizioni degli organi di vigilanza, dirette ad eliminare la violazione, e ha versato una somma pari ad un terzo della ammenda stabilita per la contravvenzione;
    2. prevedere che, nei casi previsti dalla precedente lettera a), l’adempimento delle prescrizioni e il versamento della somma vengano comunicati dall’organo di vigilanza al pubblico ministero e che si proceda allo stesso modo nel caso di inadempimento; qualora il pubblico ministero prenda notizia della contravvenzione di propria iniziativa o la riceva da privati o da altri organi pubblici, ne dà immediata comunicazione agli organi competenti per le determinazioni inerenti alle prescrizioni che si rendano necessarie allo scopo di eliminare la violazione;
    3. prevedere, nei casi dei delitti di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, l’estinzione del reato, quando il reo, entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione, estingue i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie.

Titolo III
Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali

Art. 18
Norme di coordinamento

  1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonché gli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
  2. Nell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole “, nonché dall’articolo 34, commi 1 e 2 del presente decreto” sono soppresse.
  3. Nell’articolo 63 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole “34, 35” sono soppresse.
  4. Nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo la lettera u), è inserita la seguente lettera: “v) i provvedimenti che dichiarano l'improcedibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p.”.

 

Art. 19
Disposizioni transitorie in materia di perseguibilità a querela

  1. Per i reati perseguibili a querela, ai sensi delle disposizioni della presente legge, commessi prima della entrata in vigore della presente legge, il termine per presentare la querela decorre dalla data predetta, se la persona ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.
  2. Se è pendente il relativo procedimento, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

 

Art. 20
Esercizio delle deleghe

  1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 d 18, corredati di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196,sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
  2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, nel rispetto delle; procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dagli articoli 1 e 18, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.
  3. In sede di emanazione dei decreti legislativi, di cui agli articoli 1 e 18, il Governo è altresì delegato ad individuare le autorità competenti ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti agli illeciti depenalizzati, tenendo conto della natura delle violazioni e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate.
  4. Con i decreti di cui agli articoli 1 e 18, il Governo è altresì delegato ad emanare le norme di coordinamento con altre leggi dello Stato, nonché le norme transitorie e di attuazione.


Art. 21
Ufficio dell’Anagrafe dei reati

  1. E’ istituito presso il Ministero della Giustizia l’Ufficio dell’Anagrafe dei reati, al quale il Parlamento e il Governo segnalano l’introduzione di ogni nuova fattispecie punita con sanzioni penali.
  2. L’Ufficio è incaricato di svolgere le apposite indagini statistiche e di promuoverne la diffusione.


Elenco dei decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie esclusi dalla depenalizzazione a norma dell’articolo 2, comma 1,lettera I)

  1. Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91 (attuazione della direttiva  CEE concernente l’impiego di microrganismi geneticamente modificati);
  2. decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 (attuazione della direttiva Ce in materia di immissione sul mercato di biocidi);
  3. decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (attuazione di altra direttiva Ce sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati);
  4. decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (attuazione della direttiva CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano);
  5. decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 (attuazione della direttiva CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la  donazione, l’approvvigionamento, il controllo e la distribuzione di tessuti e cellule umane);
  6. decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 (attuazione della direttiva CE in materia di qualità e sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti) 
  7. decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 (attuazione della direttiva CE relativa a misura comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria).

Relazione