La prevenzione dei suicidi in carcere - Quaderni ISSP Numero 8 (dicembre 2011)

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria

Istituto Superiore di Studi Penitenziari

Quaderni ISSP Numero 8 - La prevenzione dei suicidi in carcere
Contributi per la conoscenza del fenomeno

Dicembre 2011
 


2 - Il suicidio negli Istituti penitenziari: ruolo della Polizia Penitenziaria nella prevenzione del fenomeno e profili operativi dell’area sicurezza nella gestione dell’evento
a cura di Patrizia Chiolo - vicecommissario di polizia penitenziaria

abstract

L’Autrice cita alcuni studiosi che hanno fornito un contributo alla definizione del fenomeno suicidario. Secondo D. Gonin (1994), “Il primo disagio che il detenuto affronta in carcere, soprattutto chi vi accede per la prima volta, è la privazione delle sue attività, dei suoi affetti e di tutto ciò che lo circondava prima di essere ristretto”. Il sociologo J. Baechler (1980) definisce il suicidio come ogni comportamento di un soggetto che cerca e trova soluzione ad un problema nella sua stessa morte. R.F.W. Diekstra, M.A. Jansen, presentata nell’articolo: “Importanza degli interventi psicologici nell’assistenza primaria”, in G.Tibaldi: Intervento psicologico nella salute, Masson, Milano, 1989, spostano l’angolazione concettuale sulla necessità di analizzare l’insieme dei comportamenti connessi al suicidio e che lo precedono. Viene inoltre posta l’attenzione sul ruolo preventivo delle condotte autolesive, soprattutto ad opera del personale di Polizia Penitenziaria, che deve intervenire per provvedere al salvataggio dell’aspirante suicida.

PREMESSA 

Da tempo ha assunto un peso rilevante il fenomeno del suicidio carcerario. Il suicidio è un tema di per sè complesso, tanto più se avviene all’interno di un carcere, che rappresenta luogo di privazione e di perdita di quanto ci si era costruiti bene o male nella vita di tutti i giorni. In quest’ottica, il primo disagio che il detenuto affronta in carcere, soprattutto chi vi accede per la prima volta, è la privazione delle sue attività, dei suoi affetti e di tutto ciò che lo circondava prima di essere ristretto [1].

Compito degli operatori penitenziari è quello di evitare che i sentimenti che invadono i detenuti al momento della reclusione, quali la paura, la nostalgia, la rabbia e tanti altri, sfocino nell'autolesionismo o nel suicidio. Questo compito, oltre a quelli istituzionali di cui è investito, conferisce al Corpo di Polizia Penitenziaria una grande responsabilità che affronta con sensibilità e competenza, sin dalla sua istituzione.

DEFINIZIONE DEL FENOMENO

Nella letteratura disponibile, qualsiasi contributo che abbia come proprio tema il “suicidio”, ha come elemento di riferimento obbligato il testo “Il suicidio” di E. Durkheim. In questa opera il sociologo francese offre la seguente definizione di suicidio: “Dicesi suicidio ogni caso di morte direttamente o indirettamente risultante da un atto positivo o negativo compiuto dalla stessa vittima consapevole di produrre questo risultato” [2].

Contro questa definizione sono state mosse alcune critiche: il sociologo Baechler [3], per esempio, propone una concettualizzazione più precisa, definendo il suicidio come ogni comportamento di un soggetto che cerca e trova soluzione ad un problema nella sua stessa morte e aggiunge che non sempre la lucidità mentale è un elemento costitutivo del suicidio. Enunciato ciò, negli anni (soprattutto dopo la definizione offerta da Durkheim) si è assistito ad un costante proliferare di altri tentativi di definizione, ma senza grandi risultati. Tant’è che la tendenza attuale è quella di fare ricorso a definizioni di tipo prettamente lessicale: “suicidio, atto con cui ci si dà volontariamente la morte” oppure “per suicidio si intende la morte di un soggetto conseguente ad una sua azione od omissione indirizzata a questo specifico fine”. Possiamo anche registrare posizioni che dichiarano l’impossibilità di definire il “costrutto”:  “….per la multidimensionalità del fenomeno suicidario si può concludere che, più che difficile, è quasi impossibile dare una definizione esaustiva del suicidio”[4].

In particolare, secondo il sociologo olandese Diekstra, nel fenomeno complesso del suicidio, sarebbe riduttivo concentrarsi unicamente sull’evento della morte. Infatti, la morte non è mai un fine, ma è un mezzo che porta all’allontanamento da una realtà disturbante attraverso una trasformazione di se stessi.

A partire da questa asserzione Diekstra sviluppa un’analisi del comportamento suicidario distinguendone tre elementi: l’esito, la deliberatezza (che riguarda le ragioni e l’intento suicidario) e infine i motivi, che attengono allo stimolo e all’impulso finale del comportamento. Come ha sottolineato l’autore, per la multidimensionalità del fenomeno suicidario, è difficile dare una enunciazione esauriente del suicidio. Si tratta, infatti, di mettere in correlazione due elementi: l’evento, che consiste nella morte e il comportamento. Non basta guardare al problema della morte come evento esternamente osservabile, ma è necessario cercare di studiare il "comportamento suicidario" e cioè quell’insieme dei comportamenti connessi al suicidio e che lo precedono, nei quali interagiscono diversi fattori esogeni, endogeni e la loro interazione; infatti ha una sua rilevanza autonoma sul comportamento anche il particolare modo in cui il soggetto percepisce e “metabolizza” l’ambiente esterno in cui si trova. Concludendo, si rileva che l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha proposto di recente una “definizione operativa di suicidio, tentato suicidio e parasuicidio, basata sul concetto del cosiddetto “fatal out” (o self harm) o atto estremo. Per cui:

il suicidio è un atto ad esito fatale che il soggetto, con la coscienza e l’aspettativa di un esito fatale, ha pianificato e portato a termine per ottenere lo scopo desiderato di morire;

il tentato suicidio è un atto ad esito non fatale, ma consciamente tendente all’autodistruzione, deliberatamente iniziato e condotto a compimento dal soggetto;

il parasuicidio è un atto ad esito non fatale, iniziato e condotto a compimento nell’aspettativa di un qualche esito in grado di realizzare il desiderio autolesivo. Enunciato ciò, tramontata in epoca moderna la tendenza a leggere il suicidio in chiave patologica, la sua comprensione rimane particolarmente complessa, poiché si tratta di integrare le riflessioni e i risultati delle ricerche dei sociologi, degli psicologi, degli antropologi, degli storici [5] . Anche nella prospettiva psicodinamica, è difficile individuare lo sviluppo di questo atto autodistruttivo che annulla interamente ogni aspetto di auto-conservazione insito nella natura umana. Esaminando il tema del suicidio in carcere è opportuno valutare, da un lato, i fattori di vulnerabilità individuale e il ruolo (predisponente o catalizzatore) nella condotta di suicidio di alcuni disturbi psicologici e psichatrici [6]; dall’altro, non si può prescindere né dalle particolari caratteristiche patogene/stressanti del contesto carcerario, né dagli specifici livelli di salute psicofisica delle persone detenute, più bassi di quelli della popolazione generale [7].

La combinazione delle due variabili fa sì che i detenuti rappresentino un gruppo più vulnerabile rispetto al suicidio. Più complesso è individuare, all’interno del gruppo, gli individui particolarmente vulnerabili al suicidio per le loro caratteristiche psicopatologiche individuali. In più, nel carcere, a differenza che fuori, ogni atto autolesivo tende ad essere letto nella logica custodiale come resistenza/ribellione del custodito all’istituzione carceraria. Si pensi alla dimensione “comunicativa” degli atti autolesivi sopra accennata: essa è in genere interpretata come parte intrinseca della sofferenza, quale forma di espressione del disagio dell’individuo. Al contrario, per i detenuti, si ragiona sulle condotte auto aggressive, cercando di distinguere fra atti “manipolativi” e atti che esprimono un “reale” disagio. Per l’istituzione gestire la pena detentiva è un problema di controllo/protezione dei corpi dei detenuti, la perdita della libertà si sostanzia nella “consegna” del corpo all’istituzione carceraria. Il corpo è dunque lo spazio di comunicazione che viene ad essere comune sia al detenuto che all’istituzione. In questo senso, il carcere è il luogo per eccellenza del “linguaggio del corpo”. E’ la modalità immediata e regressiva che il detenuto ha per esprimersi pubblicamente, per comunicare ad altri il proprio disagio, a volte per rivendicare i propri diritti.

E’ un “parlare” attraverso il corpo ferito che tradisce un’impotenza relazionale e un profondo turbamento della comunicazione [8]. Da qui la cautela verso un approccio (prevalentemente) rivolto a individuare i soggetti “a rischio”, quale forma privilegiata di prevenzione del suicidio: in una parola, a “psichiatrizzare” il suicidio in carcere. Tale approccio, che la letteratura psicosociale ha da tempo definito come “eccezionalista”, focalizzato sui soggetti etichettati come portatori di deficit, ha il difetto di aumentare la stigmatizzazione individuale, col rischio di non cogliere l’interazione fra individuo e ambiente. E’ dunque preferibile un approccio “universalista”, che veda nel potenziamento delle opportunità ambientali l’ambito più favorevole alla promozione delle abilità dei soggetti, a partire da quelli più deboli. E’ l’approccio alla promozione della salute, anche e soprattutto in ambito carcerario.

Con due vantaggi:

  • allontanare i suddetti pericoli della psichiatrizzazione del suicidio, particolarmente insidiosa nel carcere, poiché esso offre un terreno culturalmente fertile al recupero della tradizione custodiale propria della psichiatria fino a non molti decenni fa;
  • evitare gli eccessivi “specialismi”, a favore di un approccio comunitario che coinvolga il personale tutto e i detenuti stessi nella creazione di un carcere più “sano”, o, almeno, meno “malato”.

REGOLAMENTAZIONE NORMATIVA DEL SUICIDIO E DEGLI ATTI DI AUTOLESIONISMO

Oggi in Italia il suicidio ed i tentativi di suicidio non costituiscono reato. Due motivazioni sono state alla base della non incriminabilità del suicidio a giudicare dalla relazione ministeriale sul progetto del codice penale vigente. Il primo motivo è dato dalla condizione che: “mors omnia solvit” (la morte scioglie tutto), il secondo motivo è determinato dalla circostanza che la decisione sulla propria morte appartiene alla sfera intima dell'individuo [9]. Con riferimento al principio “mors omnia solvit”, si ritiene contraddittorio in dottrina il fatto che non venga incriminato neppure il tentato suicidio. In tal caso, infatti, non esistono problemi relativi alla pratica impossibilità di una efficace repressione, dato che l'autore del "fatto" rimane in vita. L’art. 5 c.c. (atti di disposizione del proprio corpo) dispone che "Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati, quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica o quando siano altrimenti contrari alla legge, ordine pubblico, o buon costume". Questo articolo, letto in relazione con l’art. 32 [10] della Cost. che tutela il diritto alla salute e di conseguenza alla vita, dà luogo ad una forte contraddizione in quanto sembrerebbe che il tentato suicidio costituisca un illecito. Tuttavia, non esiste, nella legislazione italiana, una norma specifica che punisca direttamente il suicidio o il tentativo di suicidio. Ciò nonostante, anche se l'ordinamento non punisce il suicidio, dal suo complesso si evince che il suicidio è un atto deviante o meglio un comportamento tacitamente stigmatizzato nell'etichetta della devianza. Il processo di stigmatizzazione del suicidio come atto deviante si accentua quando il comportamento suicidario si verifica in carcere, ove è già in corso un'altra forma di etichettamento nei confronti della "società dei reclusi".

Sul piano operativo, il suicidio del detenuto in carcere può essere ritenuto un "reato omissivo improprio". L'obbligo giuridico in realtà è destinato non tanto al detenuto, ma al personale di Polizia Penitenziaria che deve intervenire per provvedere al salvataggio dell'aspirante suicida. L’agente ha il preciso dovere giuridico di salvare il detenuto anche a costo di usare la forza. L'eventuale uso di violenza sarebbe scriminato dall'art. 51 del codice penale in quanto esercizio di un diritto o adempimento di un dovere. Questa ricostruzione dell'obbligo alla vita in carcere è riconducibile alla combinazione normativa tra l’art. 27, c.3, e l’art. 32, c.1., della Costituzione che si fonda in ultima analisi sulla tutela costituzionale del diritto alla salute e infine alla vita [11]. La disposizione che affronta direttamente il suicidio in carcere e le altre forme di autolesionismo non si trova, tuttavia, nell'ordinamento penitenziario, ma nella "circolare Amato” (circolare n. 3233/5683 del 30 Dicembre 1987) la quale richiama l'attenzione sull'art. 11 della legge n. 354 del 1975, il quale stabilisce, fra l'altro: "All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica generale allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche.

L'assistenza sanitaria è prestata, nel corso della permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati. Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta.(…)" e, si può aggiungere all'articolo (afferma Amato), "coloro che, pur non facendone richiesta, ne abbiano bisogno."

Mi sembra evidente che, anche in questo caso, lo spunto per la prevenzione e quindi per una certa regolamentazione di tali atti sia offerto precisamente dal combinato di norme che riguardano la tutela alla salute e alla vita. Diritti questi ultimi che trovano il loro fondamento, principalmente, nell'art. 32 della Costituzione, che viene specificato nell’ordinamento penitenziario all' art. 11; oltre ciò, al secondo comma specifica che ove siano necessarie cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i detenuti sono trasferiti, con provvedimento del magistrato competente, in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. L'art.32, letto in rapporto agli artt. 2 e 3 della Costituzione, si specifica in una serie di principi:

il diritto alla salute come fondamentale diritto erga omnes: si tratta dunque di una situazione soggettiva assoluta il cui contenuto è dato dalla protezione contro ogni aggressione ad opera di terzi. Tale connotazione ha consentito l'estensione del diritto alla salute sino alla configurazione di un diritto alla salubrità dell'ambiente in cui opera l'individuo e, sul piano processuale, la possibilità di impugnazione dei provvedimenti della P.A. ritenuti lesivi avanti all'Autorità giudiziaria ordinaria anziché al giudice amministrativo;

la salute come fondamentale diritto verso lo Stato chiamato non solo a predisporre strutture e mezzi idonei ad assicurare una condizione ottimale di sanità individuale ma anche ad attuare una politica efficace di prevenzione, di cura, di riabilitazione e di intervento sulle possibili cause di turbativa dell'equilibrio psico-fisico della popolazione. In tal modo il diritto alla salute si atteggia quale "diritto sociale" che attua nel settore sanitario il principio di eguaglianza fra i cittadini;

la tutela della salute è, alla luce dell'art. 3, secondo comma, Cost., uno strumento di elevazione della dignità sociale dell'individuo e pertanto costituisce interesse della collettività;

La tutela della salute, per il richiamo dell'art. 3 della Costituzione al "rispetto della persona umana", assume un carattere personalistico talchè il mancato riconoscimento di mezzi di tutela per singoli aspetti specifici di protezione viola il valore costituzionale della persona;

GESTIONE DELL’EVENTO SUICIDARIO


Un tema molto delicato è tentare di conciliare l'esigenza di mantenere l'ordine interno all'istituto con quella di tutelare l'incolumità dei detenuti.

L'equivoco nasce anche dal fatto che spesso il procedimento applicato e i rimedi adottati a tutela dell'incolumità sono gli stessi che, secondo l'articolo 14 bis dell'ordinamento penitenziario, vengono "irrogati" come sanzioni (es. isolamento) quando il detenuto assume un comportamento eteroaggressivo compromettendo l’ordine dell'Istituto. Infatti quando nell'ambiente penitenziario si verifica un episodio di tentato suicidio di solito il personale addetto alla sorveglianza si preoccupa di fare rapporto immediato alle autorità. In questi casi si dispone come misura di sicurezza il regime di sorveglianza particolare, non è chiaro se questa misura sia rivolta a preservare l'incolumità. La stessa normativa dell'articolo 14 bis fa sorgere quest'ambiguità. Questa disposizione è posta a tutela dell'ordine, quindi l'oggetto della tutela riguarda gli altri detenuti i quali verrebbero tutelati da colui che pone in essere un comportamento che compromette la sicurezza dell'ambiente (in questo caso il comportamento suicidario). Tuttavia occorre ricordare che quando si verifica un episodio di suicidio o tentato suicidio la tutela è rivolta verso l'incolumità di colui che tenta il suicidio. Applicare nel caso di tentato suicidio l'articolo 14 bis, vuol dire, da un lato tradire la ratio della norma, utilizzando disposizioni riguardanti l'ordine interno dell'istituto in difesa dell'autore del gesto. Dall'altro ha la conseguenza paradossale che misure, sulla carta punitive, vengano adoperate a scopo preventivo e terapeutico.

Quando, invece, il comportamento suicidario è un gesto puramente "strategico" la procedura dell'articolo 14 bis si mantiene fedele anche alla così detta ratio legis, rivolta alla tutela della disciplina interna, continuando a perseguire l'obiettivo di preservare il "buon ordine" dell'Istituto. Infatti nel caso in cui si tratti di un gesto simulato, il tentato suicidio viene in considerazione come fatto da reprimere in quanto generatore di disordine [12].

STRUMENTI DI PREVENZIONE ADOTTATI DALL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

L’Amministrazione Penitenziaria ha cominciato ad affrontare il problema del suicidio e dell’autolesionismo in maniera specifica negli anni ottanta, quando si individuano alcune categorie di detenuti a rischio (malati di mente, tossicodipendenti, i giovanissimi, coloro che fanno ingresso in istituto per la prima volta, tutti coloro che, in generale, vivono la privazione della libertà in maniera particolarmente sofferta e traumatica) [13]. Nel 1987, è istituito il “Servizio Nuovi Giunti”: si compone di un presidio psicologico (con la presenza di psichiatri, psicologi, criminologi) che affianca i medici, con lo scopo di individuare i soggetti a rischio sulla base della diagnosi psicopatologica. I nuovi giunti diagnosticati a rischio sono destinati ad un reparto specifico [14].

Negli anni duemila, sono emanate altre indicazioni per la riduzione dei suicidi in carcere. Il Servizio Nuovi Giunti è sostituito dal Servizio di Accoglienza [15] per le persone provenienti dalla libertà. L’obiettivo del servizio è sempre quello di attenuare gli effetti traumatici della privazione della libertà e di predisporre gli interventi a tutela della incolumità fisica e psichica conseguenti all’ingresso in istituto. Nell’ambito del servizio le funzioni dello psicologo sono espletate da professionisti ai sensi dell’art. 80 O.P., prevedendone una maggiore presenza temporale in istituto.

Lo psicologo è affiancato da altre figure professionali, in modo da costituire uno “ staff di accoglienza” multidisciplinare, che prende in carico i detenuti nuovi giunti, al fine di predisporre azioni specifiche atte a prevenire gesti autolesionistici. Inoltre, maggiore risalto viene dato ai rapporti che presuppongono l’attivazione di stabili raccordi tra carcere e territorio, utili al successivo reinserimento del detenuto. Il riferimento è diretto al ruolo che negli anni
ha assunto il Ser.T, all’interno degli istituti a seguito del transito del personale del c.d. presidio socio-sanitario per i detenuti tossicodipendenti - P.D.T. (D.lgs, 22/06/1999 n.230) al servizio sanitario nazionale alla previsione del-l’art. 20 del D.P.R. 230/ 2000 (R.E.), che attribuisce ai servizi territoriali esterni la presa in carico del detenuto affetto da patologie mentali, in armonia con quanto previsto dal Decreto del Ministero della Sanità del 21.04.2000. Di recente, con l’aggravarsi del disagio nelle carceri e l’aumento dei suicidi, il DAP ha di nuovo fornito indicazioni per rafforzare l’osservazione e l’ascolto dei detenuti, sia impegnando maggiormente in questa attività il personale di Polizia Penitenziaria, accanto al personale dell’area educativa e ai volontari; sia favorendo una maggiore presenza dei volontari e dei rappresentanti della comunità esterna anche in orari pomeridiani e serali. Si ribadisce l’invito ad assicurare nel concreto l’esercizio di alcuni diritti-come quello dei colloqui col difensore - e a prestare attenzione agli “spazi e ai momenti di affettività fra i detenuti e i loro congiunti e familiari” [16].

CONCLUSIONI

Il diritto alla vita è riconosciuto e garantito dalla Costituzione quale diritto inviolabile così come la libertà personale. Posto che sull’Amministrazione Penitenziaria grava un obbligo giuridico di tutelare la vita e l'integrità psicofisica degli individui che ad essa vengono affidati, l’oggetto finale della nostra attività è capire se un soggetto detenuto abbia il diritto o no a lasciar-si morire, cioè a rifiutare ogni protezione, ogni intervento proveniente dal-l’ordinamento giuridico fino alla morte, senza che le persone che stanno attorno ad esso (con un preciso dovere di vigilanza e custodia) possano fare alcunché per evitare l’evento. Per rispondere al quesito non ci sono validi strumenti legislativi, e le norme generali esistenti sono ambigue e contraddittorie. Nel caso in cui esistono delle lacune o un vuoto normativo nell'ordinamento penitenziario si ricorre per ricoprire tali carenze alla legislazione "ordinaria", nel senso che ci si avvale di quelle norme che valgono per il trattamento dei cittadini liberi. Il cittadino detenuto, in quanto tale, ha il diritto di autodeterminarsi, per cui è equiparato a livello trattamentale al cittadino libero. Un esempio di quanto appena detto è rappresentato dall'applicazione della legge sul trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.) da parte del personale dell'Amministrazione Penitenziaria.

L'articolo 34 di detta legge prevede al 2º comma che trattamenti obbligatori, secondo l'articolo 32 della Costituzione, possono essere disposti nei confronti di persone affette da malattia mentale. La dottrina ci insegna che il tassativo richiamo all'articolo 32 della Costituzione implica che un provvedimento di trattamento obbligatorio è legittimo solo quando l'obbligo scaturisce dalla necessità di preservare altri individui o intere comunità da un pericolo diretto per la loro salute.

Il 4º comma dell'articolo 34 sancisce anche la possibilità che il t.s.o. per malattia mentale venga prestato in condizioni di degenza ospedaliera ma, impone tassativamente la contemporanea presenza di tre condizioni: il mancato consenso dell'infermo, la mancanza di condizioni e circostanze che consentono un tempestivo ed idoneo trattamento extraospedaliero e altra condizione indispensabile "solo se esistono alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici", cioè quando sia urgentemente necessario curare le alterazioni psichiche. Stando a queste norme, nel caso di comportamenti negativi di una persona detenuta (es. sciopero della fame) che conducano fino ad un punto di non ritorno, l'Amministrazione Penitenziaria può effettuare un t.s.o., che si legittima soltanto nel momento in cui "esistono alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici".

La libertà di cura può significare ripudio delle cure per lasciarsi morire, ma non anche libertà di compiere atti positivi per morire, non spiegandosi altrimenti la possibilità di t.s.o. in presenza di gravi tendenze suicidarie [17].

In questo senso le indicazioni date dal D.A.P. in un caso di sciopero della fame, in data 6.9.96 ad un direttore sanitario di istituto penitenziario, che doveva decidere sull'esecuzione o meno del t.s.o.; l’Amministrazione Penitenziaria ha optato per l'esecuzione del trattamento, senza considerare la libertà di scelta del detenuto, che comprende anche la libertà di lasciarsi morire. Enunciato ciò, occorre ricordare che alle istituzioni penitenziarie è attribuita dall’ordinamento anche una dose di potere sul “corpo” della persona. Nel carcere si rinchiude il corpo per privare l’individuo di una libertà considerata un diritto e insieme un bene. Tale potere sul corpo è di diversa ampiezza e cogenza, a seconda del grado di compressione della libertà personale che ciascuna categoria di istituzione è autorizzata a porre in essere in vista dell’assolvimento della funzione assegnatale. Quanto maggiore è il potere attribuito all’istituzione di conformare (comprimendo) la libertà personale dell’individuo affidatole, tanto maggiore è l’obbligo dell’istituzione medesima di prendersi cura, quantomeno, del corpo della persona soggetta al potere stesso. Detto potere conformativo della libertà individuale è massimo nella istituzione carceraria: il corpo è qui irretito in un sistema di costrizioni, di obblighi e di divieti, ai quali deve necessariamente soggiacere.

Al dovere di custodia della persona del detenuto gravante sulla struttura penitenziaria, dunque, non possono non inerire obblighi accessori che, in lessico giuridico, sono definibili di protezione, direttamente proporzionali al grado di privazione della libertà personale. Tali obblighi di protezione comprendono la tutela dell’incolumità del detenuto che deve essere salvaguardata oltre che dalla violenza di terzi, come altri detenuti, anche da eventuali gesti autosoppressivi o autolesivi. L’Amministrazione Penitenziaria, titolare del potere sul corpo del detenuto, ha l’obbligo giuridico di vigilare affinché il detenuto non compia gesti di questo tipo. Pertanto, l’Amministrazione Penitenziaria sarebbe responsabile nel caso in cui un soggetto sia messo in condizione di causarsi un evento letale. Al riguardo si sottolinea che negli eventi in cui è protagonista un detenuto, già sottoposto a misure precauzionali per precedenti comportamenti auto lesivi (sorveglianza a vista ecc..) e di conseguenza allocato in particolari sezioni, il P.M. può “aprire” un fascicolo per il reato di cui all’art. 580 c.p. ( istigazione al suicidio ), contro ignoti. Ciò in quanto per la configurabilità del reato di istigazione o aiuto al suicidio è sufficiente un qualsiasi comportamento che renda più agevole la realizzazione del suicidio (la condotta di agevolazione può presentarsi in forma anche omissiva). Anche se poi occorrerà accertare che l’atto di togliersi la vita sia stato determinato da quella condotta e non da altra causa in particolare, laddove ricorre la violazione di un obbligo giuridico di vigilanza o custodia. In conclusione, per tutto quanto sopra rappresentato, in assenza di una specifica disposizione legislativa sull’argomento, spetta al Legislatore trovare una soluzione normativa tra il diritto alla vita, che le autorità devono rispettare e far rispettare, e quello alla libera manifestazione del pensiero che un individuo, del tutto sano di mente, decide di esercitare.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

  • Barbagli, 2009; De Leo, 2009
  • Chiolo Patrizia “Il suicidio negli Istituti Penitenziari: ruolo della Polizia Penitenziaria nella prevenzione del fenomeno e responsabilità e profili operativi dell’area sicurezza negli eventi suicidari” 2011
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  • Laura Baccaro e Francesco Morelli, "In carcere: del suicidio ed altre fughe" (Edizioni Ristretti, 2009)
  • Morelli. (Edizioni Ristretti, 2009)
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  • Task Force on Suicide in Canada. Suicide in Canada. Minister of National Health and Welfare, Ottawa, 1994
  • Tatarelli-Pompili “Il suicidio e la sua prevenzione” 2006 


NOTE

nota 1 D. Gonin “Il corpo incarcerato”.

nota 2 “Il suicidio”. Studio di Sociologia” Emile Durkheim 1897.

nota 3 J. Baechler “Sucides, Basic backwell” 1980.

nota 4 Diekstra R.F.W., Jansen, M.A. (1989), “Importanza degli interventi psicologici nell’assistenza primaria”, tr. It. In Tibaldi G., Intervento psicologico nella salute, Masson, Milano, 1989.

nota 5 Barbagli, 2009; De Leo, 2009.

nota 6 “Il suicidio e la sua prevenzione” Tatarelli-Pompili 2006.

nota 7 Task Force on Suicide in Canada. Suicide in Canada. Minister of National Health and Welfare, Ottawa, 1994.

nota 8 In carcere: del suicidio ed altre fughe", di Laura Baccaro e Francesco Morelli. (Edizioni Ristretti, 2009).

nota 9 De Cupis, Atto di disposizione del proprio corpo, Noviss. Dig. It. 1959.

nota 10 Art 32 comma 1 Cost.:”La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.

nota 11 Perlingeri P., La personalità umana nell’ordinamento giuridico, Napoli, 1972.

nota 12 Cox e Skegg 1993; Hayes 1997; Holley 1998; He et al. 2001;Shaw et al. 2004; Gunnel et al. 2005; INDET 2009.

nota 13 Vedi la circolare 3182/5632 del 1986.

nota 14 Circolare 3233/5683, “Tutela della vita e dell’incolumità fisica e psichica dei detenuti e degli inter-nati. Istituzione e organizzazione del Servizio Nuovi Giunti”.

nota 15 circolare D.A.P. del 6 Giugno 2007/102.

nota 16 Circolare 26 aprile 2010 - Nuovi interventi per ridurre il disagio derivante dalla condizione di privazione della libertà e per prevenire i fenomeni autoaggressivi.

nota 17 Cassazione penale sez. IV, sent. n. 13241 del 12 gennaio 2005.