Progetto ''SIPPI: Sistema informativo prefetture e procure dell'Italia meridionale. Costituzione della Banca Dati dei beni sequestrati e confiscati.''

In sintesi

Il progetto SIPPI, Sistema Informativo Prefetture e Procure dell'Italia Meridionale, è finalizzato alla creazione di una Banca Dati centralizzata per la gestione di tutti i dati e le informazioni relative ai beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali nell'ambito dei procedimenti ablativi.

Il Ministero della Giustizia ha ottenuto l'inserimento del progetto nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia. Sono coinvolti nel lavoro relativo a SIPPI, la Direzione Generale per la Giustizia Penale e la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati.

Il Ministero della Giustizia intende realizzare:

  • una Banca Dati centrale con funzioni di monitoraggio e informazione
  • un sistema informativo delle misure di prevenzione personali e patrimoniali e delle misure cautelari reali che alimenterà la Banca Dati e verrà utilizzato dai diversi Uffici giudiziari competenti in materia (Procure, Tribunali etc.) 
  • una piattaforma di comunicazione e interoperabilità che consentirà la condivisione del patrimonio informativo fra le Amministrazioni coinvolte, a ogni titolo, nell'intero iter procedurale, consentendo una effettiva cooperazione.

 

Approfondimento

Il progetto è finalizzato alla creazione di una Banca Dati centralizzata per la gestione di tutti i dati e le informazioni relative ai beni "sequestrati e confiscati" alle organizzazioni criminali nell'ambito dei procedimenti ablativi.

La legge 7 marzo 1996 n. 109, recante disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati, ha rilevato l'esigenza di realizzare un monitoraggio permanente di detti beni al fine di avere la possibilità di verificare continuamente lo stato di un settore considerato strategico nella lotta alle organizzazioni criminali.

L'importanza strategica, anche sotto un profilo squisitamente politico, di tale attività di monitoraggio si evince chiaramente dalla circostanza che i dati confluiti presso la Banca Dati costituiscono la base per la predisposizione della Relazione Semestrale che la Presidenza del Consiglio è tenuta a svolgere al Parlamento sulla materia. In effetti, sino alla legge dianzi citata, la raccolta dei dati ed il monitoraggio sulla materia in questione erano sostanzialmente rimessi alle determinazioni delle singole amministrazioni coinvolte nella procedura, le quali autonomamente e senza alcun raccordo tra loro provvedevano a creare sistemi di rilevazione periodici. Tali indagini si riferivano, per ogni singola amministrazione (Ministero dell'interno, l'allora Ministero di grazia e giustizia e l'allora Ministero delle finanze), alla porzione di procedimento sotto il proprio potere e controllo: si avevano, così, differenti rilevazioni relative alla fase della proposta dei provvedimenti di sequestro e confisca (Ministero dell'interno), alla fase giurisdizionale dell'adozione del provvedimento (Ministero di grazia e giustizia), alla fase della amministrazione e destinazione dei beni (Ministero delle finanze), con impiego di categorie di dati differenti e non concordate e dunque non confrontabili tra loro.

In tale settore la legge n. 109/1996 si è presentata particolarmente innovativa nella parte che prevede la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca, nonché dei dati inerenti alla consistenza, alla destinazione o all'utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati. Le modalità della raccolta dei dati sono state poi disciplinate da un Regolamento del Ministero della giustizia, adottato di concerto con i Ministeri sopra citati, che in forma di decreto è stato pubblicato sulla G.U. del 28 marzo 1997.

L'art. 2 del Decreto prevede la istituzione, presso la Direzione Generale degli Affari Penali (ora Direzione Generale della Giustizia Penale), di una Banca Dati per la raccolta e conservazione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati, la cui alimentazione è prevista per mezzo di un sistema telematico (fino alla implementazione di tale sistema è comunque contemplato l'utilizzo di un modello cartaceo unico da compilarsi a cura delle amministrazioni interessate).

In particolare il D.M. 24 febbraio 1997, n. 73 prevede che i dati relativi ai beni sequestrati e confiscati siano raccolti presso:

  • Le cancellerie e le segreterie degli Uffici Giudiziari interessati;
  • Gli Uffici del Registro, la Direzione Centrale del Demanio del Ministero delle Finanze (oggi Agenzia del Demanio) e gli Uffici del Territorio e/o le sezioni staccate del Demanio (oggi filiali del Demanio);
  • Le Prefetture e le Questure;
  • I Comuni.

Tali dati affluiscono al "Ministero di grazia e giustizia (ora Ministero della giustizia) - Direzione Generale degli Affari Penali" (ora Direzione Generale della Giustizia Penale) e vengono inseriti su apposito archivio tenuto con strumenti automatizzati.

Attualmente l'archivio è costituito da schede cartacee compilate dagli uffici interessati e custodite presso la Direzione Generale. Infatti, in attesa della realizzazione del sistema informatico, la Direzione Generale degli Affari Penali (ora Direzione Generale della Giustizia Penale) ha provveduto ad emanare una specifica circolare per disciplinare le modalità di raccolta dei dati attraverso un modulo unico, che ciascuna amministrazione interessata avrebbe dovuto compilare per la parte di competenza e trasmettere al Ministero della Giustizia (circolare 20 ottobre 1997 n. 10102/97 di prot. e circolare 8 marzo 1999 n. 2340/99 di prot.).

Tale modulo cartaceo, allegato inizialmente al fascicolo e successivamente alla copia esecutiva del provvedimento, permette di raccogliere, provvisoriamente e presso tutte le Amministrazioni, tutte le informazioni relative al procedimento e al bene sottoposto a misura.

Nello stesso D.M., all'art. 2, comma 2, è previsto che tutti i dati, indipendentemente dal supporto utilizzato, telematico, informatico o cartaceo, debbano affluire al Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali (ora Direzione Generale della Giustizia Penale). Al successivo 3º comma si definisce che "La Direzione Generale degli Affari Penali provvede al trattamento dei dati nell'ambito di un apposito archivio tenuto con strumenti automatizzati, nel quale sono registrati, in particolare:

  1. i dati relativi ai provvedimenti di sequestro e di confisca adottati;
  2. i dati di cui all'art. 3, comma 3; (di seguito riepilogati);
  3. le altre informazioni trasmesse ai sensi degli articoli 4 e 5.

L'indicato Decreto prevede espressamente che "per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge 7 marzo 1996, n. 109 le amministrazioni dello Stato interessate all'attività di monitoraggio disciplinate dal presente Regolamento hanno accesso alle informazioni risultanti" dalla Banca Dati istituita presso il Ministero della giustizia. Peraltro, proprio al fine di promuovere ed assicurare la raccolta unitaria ed omogenea dei dati, all'art. 6 del Decreto si prevede espressamente che il "Ministero della giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale - promuove il coordinamento delle attività di monitoraggio disciplinate dal presente Regolamento, anche attraverso consultazioni periodiche tra le amministrazioni" interessate.

La visione del legislatore del 1996, attuata in via normativa con il Decreto in commento, appare tuttora pienamente valida, in quanto mostra di avere compreso chiaramente che l'unica reale possibilità di assicurare un monitoraggio effettivo, aggiornato e condiviso, è quella di costituire un unico patrimonio informativo, alimentato "in parte qua" da tutte le amministrazioni coinvolte, secondo definiti standard di comunicazione. Ogni diversa impostazione sconterebbe il rischio, per non dire la certezza, di visioni assolutamente parziali dei diversi segmenti del procedimento, nonchè di costanti disallineamenti fra le informazioni in possesso delle singole amministrazioni coinvolte, con la conseguenza di compromettere l'efficacia nella gestione di un settore che tanta valenza concreta, anche di carattere risarcitorio per la collettività, assume nella lotta alla criminalità organizzata.

Appare, infine, evidente come la scelta di attribuire al Ministero della Giustizia i compiti di raccolta e gestione dei dati, derivi della volontà di affermare la centralità della fase giurisdizionale finalizzata alla ablazione dei beni alle associazioni criminali, anche ai fini del conseguente controllo sulla concreta destinazione del bene recuperato al patrimonio della collettività.

La compresenza nel processo di confisca e riutilizzazione di diverse potestà istituzionali, legate ognuna a fasi autonome, ineliminabili e significative del procedimento in relazione ai singoli precipui compiti istituzionali delle amministrazioni coinvolte, richiede che la struttura informativa contenga al suo interno sia una logica di totale integrazione delle informazioni di base che una autonomia delle singole fasi applicative.

Tuttavia, se la filosofia della legge è corretta ed attuale, carente ne è stata finora la attuazione. Infatti, il sistema di raccolta dei dati attraverso il modulo cartaceo e la loro trasposizione sull'archivio magnetico tenuto dalla Direzione Generale della Giustizia Penale, si è palesato per più versi inadeguato ad assicurare le finalità perseguite dalla legge con il sistema di monitoraggio delineato. Di fatto, le informazioni o non pervengono affatto o giungono incomplete e comunque con notevole ritardo. In tale situazione si è purtroppo venuto a determinare il disallineamento delle informazioni in possesso delle varie amministrazioni, con la creazione di diverse banche dati: proprio quella situazione che il sistema normativo mirava a scongiurare.

In relazione alle criticità venute a determinarsi, anche sotto il profilo del monitoraggio, venne istituito il "Commissario Straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali" con il compito, tra l'altro, di "procedere al costante monitoraggio dei beni confiscati, attraverso l'accesso alle Banche Dati di interesse esistenti presso i Ministeri della giustizia dell'interno e delle finanze". Nell'ambito di tali competenze il Commissario, rilevata la inadeguatezza, sotto il profilo della completezza e dell'aggiornamento delle Banche Dati esistenti, provvide ad effettuare una raccolta di informazioni sul territorio.

Dall'analisi dei dati raccolti dal Commissario è risultato evidente come sussista una concentrazione di richieste di provvedimenti di confisca e di relativa attuazione nelle Regioni del sud Italia, addirittura con una percentuale di circa l'80%.

Nelle valutazioni conseguenti a tale attività è stata altresì apprezzata la necessità di comprendere nella costituenda Banca Dati anche gli elementi informativi relativi ai sequestri ex art. 12 sexies della legge 356/92, in quanto per loro natura sono riconducibili alla medesima ratio sottesa alla politica in materia di prevenzione patrimoniale e per la loro rilevanza numerica esprimono una componente importante nella azione di contrasto alla criminalità.

A seguito di tale analisi il Ministero della giustizia ha proposto ed ottenuto l'inserimento del progetto Sippi per la costituzione di tale banca dati nell'ambito del "Programma Operativo Nazionale - Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia 2000-2006", che si propone di garantire, su tutto il territorio del Mezzogiorno, condizioni fisiologiche di sicurezza, pari o almeno paragonabili a quelle esistenti nel resto d'Italia, e comunque sufficienti ad incidere, in modo strutturale e non contingente, sul pesante gap attualmente le caratterizza, nonchè sulla permeabilità delle sue frontiere.

In effetti la elevata concentrazione di beni oggetto dei sequestri e delle confische perchè nelle disponibilità di appartenenti alle organizzazioni criminali nelle aree dell'Obiettivo 1 ha posto in evidenza come la sicurezza, intesa come condizione ed insieme effetto dello sviluppo economico e sociale, sia strettamente legata alla percezione sociale della effettiva pratica della legalità. In tal senso il valore anche simbolico dell'immediato uso sociale dei beni stessi, reso possibile dalla sistemazione degli loro elementi identificativi, diventa elemento cruciale nella affermazione di una nuova cultura libera da sudditanze rispetto alle ideologie criminali.

Appare evidente, in relazione a quanto sopra esposto, che sussistono una serie di stringenti necessità operative che devono essere soddisfatte al fine di rendere esaustiva, significativa ed utilizzabile la Banca Dati dei beni sequestrati e confiscati.

Più precisamente risulta necessario:

  • predisporre un sistema di raccolta dati efficiente ed esaustivo presso tutti gli uffici delle Amministrazioni coinvolte;
  • definire un sistema di cooperazione e d'interscambio informativo tra le diverse Amministrazioni interessate;
  • creare una Banca Dati che raccolga tutte le informazioni necessarie per la piena integrazione delle diverse fasi della procedura di ablazione.

La Banca Dati per essere significativa richiede che le informazioni presenti siano costantemente aggiornate e siano considerate affidabili nel tempo. Tale considerazione assume particolare importanza proprio in un progetto come questo in cui le informazioni della Banca Dati costituiscono il presupposto essenziale per corrette e tempestive valutazioni e decisioni.

Risulta, pertanto, fondamentale che le informazioni derivino direttamente dai sistemi di gestione dei procedimenti di ablazione.

In considerazione del fatto che non può sussistere, salvo eccezioni, una misura patrimoniale senza la rispondente misura personale, risulta imprescindibile per l'Amministrazione e fondamentale per la creazione della "Banca Dati" l'informatizzazione di tutti i processi legati all'iter procedurale delle misure di prevenzione personali e patrimoniali garantendo così, fin dall'origine, la completa gestione del dato e la certezza di archiviare tutte le informazioni relative a tutti i procedimenti.

Parimenti, si è prevista la informatizzazione dell'iter relativo ai beni sequestrati e confiscati nell'ambito dei procedimenti penali con la realizzazione del sottosistema delle misure cautelari reali.

Per soddisfare i requisiti previsti dal D.M. dovrà essere garantito che la Banca Dati contenga tutte le informazioni relative al bene, a partire dalla proposta e sino al completamento del relativo iter procedurale.

I dati raccolti presso gli Uffici interessati verranno da questi trasmessi, per via telematica, direttamente al Centro Servizi di Napoli, dove risiederanno gli archivi centralizzati della Banca Dati. La verifica e il successivo caricamento saranno delegati al "Gestore" della Banca Dati stessa (Direzione Generale della Giustizia Penale).

Dalle precedenti osservazioni, soprattutto in relazione alla consistenza del patrimonio da gestire, emerge la necessità di garantire:

  • una più precisa individuazione della localizzazione del bene e della sua consistenza;
  • una maggiore efficacia ed incisività dell'attività di monitoraggio dei beni confiscati, in quanto la parzialità delle informazioni e dei dati raccolti e il ritardo con il quale vengono resi disponibili rende praticamente inutile lo sforzo operativo intrapreso.

Al fine di ottemperare a quanto previsto nel D.M., e cioè di avvalersi di strumenti tecnologicamente all'avanguardia per conseguire gli obiettivi prefissati, il Ministero della Giustizia ritiene di rendere operativa la realizzazione di:

  • una Banca Dati centrale con funzioni di monitoraggio e informazione;
  • un sistema informativo delle "misure di prevenzione personali e patrimoniali" e delle misure cautelari reali che alimenterà la Banca Dati e verrà utilizzato dai diversi Uffici giudiziari competenti in materia (Procure,Tribunali etc.);
  • una piattaforma di comunicazione e interoperabilità che consentirà la condivisione del patrimonio informativo fra le Amministrazioni coinvolte, a ogni titolo, nell'intero iter procedurale, consentendo una effettiva cooperazione.

In definitiva, risulta evidente come, proprio la cooperazione informativa tra le molteplici Amministrazioni coinvolte sia l'elemento cardine per ottenere quei risultati che sono alla base della lotta alla criminalità organizzata.

Il 5 febbraio 2004 si è data attuazione al contratto per la realizzazione della banca dati centrale e la informatizzazione dei registri misure di prevenzione e il 5 settembre 2006 si è data attuazione al contratto per la realizzazione del sistema informativo delle Misure Cautelari Reali.

La fase di analisi, per la realizzazione della Banca Dati centrale, è stata condotta e completata in stretta cooperazione con Ministero dell'Interno e Agenzia del Demanio per le funzioni di rispettiva competenza.

Da questa cooperazione è scaturita la nuova classificazione dei beni, che rispetto a quella indicata nella specifica circolare emessa dal Ministero della Giustizia per disciplinare le modalità di raccolta dei dati attraverso un modulo unico (circolare 20 ottobre 1997 n. 10102/97 di prot. e circolare 8 marzo 1999 n. 2340/99 di prot.), è certamente più aggiornata in quanto comprende anche i più recenti prodotti finanziari, visto anche l'evolversi dei settori di investimento della criminalità organizzata, e per gli altri beni adotta una classificazione che tiene conto dei registri ufficiali già esistenti, un esempio per tutti la classificazione catastale.

Oltre a riorganizzare le tipologie di beni e a suddividerli in categorie e sottocategorie, il documento di analisi prevede, anche, gli attributi per i diversi beni. Appare chiaro che i dati presenti per ogni bene sono arricchiti dagli attori del procedimento di prevenzione con il progredire del proprio lavoro.

La costituenda Banca Dati centrale verrà utilizzata con funzionalità e possibilità di accesso ai dati, diverse, in relazione al profilo utente connesso.

L'accesso, oltre agli uffici dell'Amministrazione Centrale del Ministero della Giustizia, potrà essere consentito a tutte le Amministrazioni, centrali e periferiche, coinvolte nei procedimenti. In particolare:

  • Al Ministero dell'Interno (Prefetture, Questure, etc.)
  • All'Agenzia del Demanio
  • Alla Direzione Nazionale Antimafia

I predetti utenti Visibilità dei Dati sulla consistenza patrimoniale:

  • per tipo di bene
  • per area geografica
  • per tipo di destinazione

Già nel corso di tale fase è emersa la possibilità che altri organi istituzionali possano divenire in futuro usufruitori del patrimonio informativo messo a disposizione dalla Banca Dati centrale. Infatti, l'interesse suscitato dal progetto, è tale che già alcune Regioni del Sud hanno più volte chiesto di poter essere abilitate a consultare la Banca Dati centrale. La concessione delle autorizzazioni d'accesso sarà demandata alla "Direzione Generale della Giustizia Penale" che è coordinatore e gestore della predetta Banca Dati centrale e allo stesso tempo curerà l'eventuale aggiornamento manuale di dati ancora gestiti su supporto cartaceo.

Anche la fase di analisi prevista per la realizzazione del sistema informativo delle "misure di prevenzione personali e patrimoniali" e delle "misure cautelari reali" che alimenteranno la Banca Dati centrale, e che verranno utilizzati dai diversi Uffici giudiziari competenti in materia (Procure, Tribunali etc.), è stata condotta in stretta collaborazione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Direzione Nazionale Antimafia, rappresentanti degli uffici giudiziari di Palermo designata qual sede pilota e le altre articolazioni del Ministero in diversa misura coinvolte.

Si sono ripercorse tutte le fasi della procedura e al tempo stesso si sono esaminate le prassi degli Uffici Giudiziari giungendo ad una definizione delle funzioni dei sistemi nel pieno rispetto dell'attuale normativa.

L'implementazione della piattaforma di interoperabilità consentirà la condivisione del patrimonio informativo fra le Amministrazioni coinvolte, a ogni titolo, nell'intero iter procedurale, consentendo una effettiva cooperazione.

La fasi successive del progetto sono il collaudo del sistema, effettuato positivamente nell'ottobre del 2006, e la successiva disseminazione del prodotto, prevista per la fine del corrente anno. La chiusura delle attività è prevista per l'inizio del 2007.

Riferimenti normativi:

Il decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'8 giugno 1992 e convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 (Gazzetta Ufficiale n. 185 del 7 agosto 1992), reca: "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa".

Si trascrive il testo dell'art. 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca):

  1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 600, 601, 602, 629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonchè dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando nei casi di cui all'articolo 295, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
  3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, nè le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.
  4. Se, nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette.
    • bis. Si applicano anche ai casi di confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.
    • ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarietà per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato.
    • quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.
  • Il D.L. 20 giugno 1994, n. 399 (in G.U. 22 giugno 1994, n. 144), convertito con legge 8 agosto 1994, n. 501, (in G.U. 18 agosto 1994 n. 192) ha disposto l'introduzione dell'art. 12-sexies.
  • La legge 7 marzo 1996, n. 108 (in S.O. n. 44 relativo alla G.U. 9 marzo 1996, n. 58) ha modificato (con l'art. 6) l'art. 12-sexies.
  • La L. 13 febbraio 2001, n. 45 (in S.O. n. 50/L, relativo alla G.U. del 10 marzo 2001, n. 58) ha disposto (con l'art. 24) la modifica dell'art. 12-sexies.
  • La L. 11 agosto 2003, n. 228 (in G.U. 23 agosto 2003, n. 195) ha disposto (con l'art. 7) la modifica dell'art. 12-sexies.