Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive

aggiornamento: 10 luglio 2018

Presso questi istituti si eseguono le misure di sicurezza individuate dai numeri 1, 2 e 3 del primo capoverso dell'art. 215 del codice penale e ai sensi dell'art. 62 dell’ordinamento penitenziario sono:

  1. le colonie agricole
  2. le case di lavoro
  3. le Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) che, dal 1°aprile 2015, hanno sostituito le case di cura e custodia e gli ospedali psichiatrici giudiziari in attuazione dell’art 3-ter - Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, nel d.l. 211/2011 relativo a interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

Gli ospedali psichiatrici giudiziari e le case di cura e custodia sono stati gradualmente dismessi anche se le norme citate della legge penitenziaria non sono ancora state cambiate.


Riferimenti normativi

Legge 354/1975 - Ordinamento penitenziario

Decreto-legge 22 dicembre 2011 n. 211 - Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri


Voci correlate

Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS)