Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Utilizzo immobili

aggiornamento: 27 novembre 2013

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi

 

Avviso 27 novembre 2013 - L'istruttoria delle istanze pervenute al Dipartimento ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 155/2012 è stata completata, in conformità alle linee guida emanate in data 15 marzo. Di conseguenza, il Capo dipartimento ha disposto la cessazione delle attività del gruppo di lavoro appositamente istituito per la trattazione delle istanze. Le ulteriori istanze ex art. 8, anche se di sola correzione o modifica, saranno trattate in via ordinaria dai competenti uffici. 

 

Linee guida per l’attuazione della procedura di utilizzo dell’immobile previsto dall’art. 8 del d.lgs. n. 155/2012

 

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti di Appello
e.p.c. 
Al Sig. Capo di Gabinetto
Al Sig. Capo della Segreteria del Sig. Ministro
Al Segretario Generale del Consiglio Superiore della Magistratura

 

Nel quadro del complessivo intervento di revisione della geografia giudiziaria, deve preliminarmente evidenziarsi che è da ritenersi di stretta interpretazione lo strumento previsto dall’art. 8 d.lgs. 155\2012, il quale consente il mantenimento, per non più di cinque anni, degli immobili, sedi degli uffici soppressi, a servizio dell’ufficio giudiziario accorpante.

L’obiettivo della riforma consiste infatti nel procedere nel più breve tempo possibile alla totale dismissione delle strutture ove sono attualmente allocati tutti gli uffici soppressi ed alla conseguente concentrazione degli stessi presso gli uffici accorpanti.

Pertanto nella richiesta formulata ai sensi dell’art. 8 citato dovranno essere motivate e comprovate le specifiche ragioni organizzative o funzionali poste a fondamento della stessa, anche con riferimento all’impossibilità di praticare soluzioni alternative che consentano la concentrazione degli uffici soppressi presso la sede accorpante entro il termine di efficacia del 13 settembre 2013, fissato dall’art. 11, comma 2 d.lgs. n. 155\2012.

Si evidenzia sul punto che qualora il capo dell’ufficio accorpante non ritenga possibile attuare la suddetta concentrazione, sarà sua cura attivare, anche tramite la competente Commissione di manutenzione, ogni opportuna interlocuzione con le amministrazioni locali tenute, ex lege, ad assicurare idonee soluzioni logistiche per gli uffici giudiziari allocati sul proprio territorio.

Soltanto ove non si pervenga ad un risultato utile e ne sussistano i presupposti, potrà farsi ricorso alla previsione di cui all’art.8 citato. 

Per quanto sopra l’iniziativa dell’avvio della procedura prevista dall’art. 8 in oggetto, dovrà essere curata dal capo dell’ufficio accorpante, sotto la vigilanza del Presidente della Corte.

In particolare, possono distinguersi due ipotesi:

  1. accorpamento di sezioni distaccate da parte del circondario di originaria appartenenza - in tal caso il Presidente del tribunale, accertata la necessità del mantenimento di una o più strutture soppresse al servizio dell’ufficio accorpante, procederà ad acquisire egli stesso - entro il 30 aprile 2013 - i pareri del locale Consiglio dell’Ordine degli avvocati e delle Amministrazioni locali interessate (che ai sensi del comma 4, art. 8 d.lgs. 155\2012 dovranno continuare a farsi carico delle spese di cui alla legge n. 392\1941).
    Il Presidente del tribunale provvederà poi a trasmettere la relativa documentazione, corredata dei pareri acquisiti, al Consiglio giudiziario il quale, reso a sua volta il prescritto parere, trasmetterà gli atti a questa amministrazione - entro il 30 maggio 2013 all’Ufficio I del Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, all’indirizzo di posta certificata: art8.uff1.capodipartimento.dog@giustiziacert.it per l’ulteriore istruttoria finalizzata all’adozione del decreto ministeriale di cui allo stesso art. 8.
     
  2. accorpamento riguardante tribunali o procure - accorpamento di sezioni distaccate o di porzioni di territorio che comportano un mutamento del circondario o del distretto di originaria appartenenza - dovrà essere seguita la procedura indicata al punto che precede, con l’ulteriore onere per il Presidente del tribunale accorpante -ovvero per il Procuratore della Repubblica dell’ufficio accorpante nel caso quest’ultimo non sia dislocato nello stesso immobile in cui si trovano gli uffici del tribunale- di coordinarsi con il capo dell’ufficio giudiziario soppresso.

Il coordinamento tra i capi degli uffici accorpanti e quelli soppressi assumerà rilievo anche per le esigenze di trasferimento di fascicoli, registri, arredi e beni utilizzabili  presso la nuova sede. Nel caso in esame, su richiesta del capo dell’ufficio accorpante, il Comune ove quest’ultimo ha sede attuerà gli interventi necessari per l’effettuazione del suddetto trasferimento provvedendo alla relativa spesa che potrà essere inserita nel rendiconto annuale delle spese sostenute per gli uffici giudiziari ai fini del contributo previsto dalla legge n. 392\1941.

Le richieste di utilizzo dell’immobile effettuate anteriormente alle presenti linee guida dovranno essere riproposte, ad iniziativa dei capi degli uffici accorpanti, avendo cura di seguire le modalità sopra indicate.

Sono in corso di pubblicazione sul sito web del Ministro le presenti linee guida e le risposte alle domande più frequenti (FAQ).

Per eventuali chiarimenti può essere contattato l’Ufficio I del Capo D.O.G.

dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13

ai seguenti numeri telefonici

  • 06 - 68853403
  • 06 - 68852389
  • 06 - 68853127

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello e ai Sigg. Procuratori generali presso le Corti di Appello è richiesto di diffondere la presente nota nel rispettivo distretto agli uffici giudiziari interessati e di rappresentare ai Sigg. Capi degli uffici giudiziari accorpanti che, nelle ipotesi in cui non sarà attivata la procedura in oggetto, questa Amministrazione, sotto la responsabilità degli stessi capi degli uffici, considererà insussistenti le esigenze di protrazione dell’utilizzo degli immobili sottese alla richiesta ex art. 8 e quindi attuabile nei tempi di efficacia ex art. 11, comma 2 d.lgs. 155\2012 la concentrazione degli uffici soppressi presso i rispettivi uffici accorpanti.

E’ inoltre cortesemente richiesto al Sig. Presidente della Corte di Appello, nella sua qualità di presidente del Consiglio Giudiziario, di comunicare la presente nota ai Sig. componenti del Consiglio Giudiziario stesso.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Luigi Birritteri

FAQ

 

aggiornamento: 16 aprile 2013

  1. L’art. 8, I comma, del D. L.vo n. 155/ 2012 prevede la possibilità di  richiedere, per non più di cinque anni, l’utilizzo degli “…immobili di proprietà  comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119”.
    Questo vincolo è da ritenersi superato dalle “…eccezionali ed indifferibili criticità organizzative o logistiche …” di cui si fa menzione nei comunicati ministeriali?
    No. Il vincolo di cui all'art. 8 del D.Lgs 155/2013 costituisce il presupposto giuridico della richiesta di utilizzo degli immobili degli uffici giudiziari soppressi.
    Le eccezionali ed indifferibili criticità organizzative o logistiche costituiscono, invece, i presupposti di fatto della suddetta richiesta.

aggiornamento: 11 aprile 2013

  1. La richiesta, redatta ai sensi dell'art. 8 del d.lgs 155/2012 e delle linee guida, quali indagini deve contenere?
    Lo strumento previsto dall'art. 8 del D.Lgs 155/2012 ha natura eccezionale e temporanea, non dilatoria, che può essere esperito dal Presidente del Tribunale solo all'esito di:
  1. un'accurata analisi degli spazi disponibili effettuata secondo gli specifici criteri dettati dall'art. 3, co. 9, D.L. 95\2012;
  2. una negativa interlocuzione con il Comune ove si trova l'ufficio accorpante, tenuto ex lege ad assicurare idonee soluzioni logistiche agli uffici giudiziari;
  3. una negativa interlocuzione con l'Agenzia del Demanio territorialmente competente.

    Solo qualora le suddette indagini siano state esperite con esito negativo, circostanza che deve essere specificamente dettagliata nel corpo della richiesta ex art. 8, e si determini l'assoluta impossibilità per l'ufficio accorpante di garantire il servizio giustizia, è possibile proporre la domanda secondo la procedura descritta nelle Linee Guida. 

 

aggiornamento: 5 aprile 2013

  1. E' possibile utilizzare la procedura descritta dall'art. 8 del D.Lgs 155/2012 per il mantenimento dei locali utilizzati dall'ufficio del giudice di pace?
    Non è possibile. Infatti il decreto legislativo 156/2012 non prevede per gli immobili, sedi degli uffici del giudice di pace soppressi, uno strumento analogo a quello disciplinato dall’art. 8 del d.lgs. 155/2012. 
     
  2. I comuni ai quali viene richiesto dal Capo dell'ufficio giudiziario accorpante il parere per il mantenimento degli immobili (sedi degli uffici soppressi) ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 155/2012, possono ripartire le spese di funzionamento e di mantenimento dei locali con altri comuni?
    Differentemente da quanto previsto dall’art. 3 del d.lgs. 156/2012, che riconosce anche alle amministrazioni locali consorziate la possibilità di chiedere il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace, la richiesta per l’utilizzo degli immobili ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 155/2012 è soggetta all’applicazione dell’art. 2 della legge 392/1941 secondo cui 'Le spese (...) sono a carico esclusivo dei comuni nei quali hanno sede gli uffici giudiziari, senza alcun concorso nelle stesse da parte degli altri comuni componenti la circoscrizione giudiziaria’.
    Pertanto in questo caso non è possibile la costituzione di consorzi tra enti locali.
     
  3. Qualora non sussistano problemi di natura logistica per l’ufficio giudiziario accorpante né di natura finanziaria per l’ente locale su cui gravano le spese di trasloco, è possibile fin da ora procedere al graduale trasferimento di fascicoli (relativi a procedimenti conclusi) ed arredi (di proprietà ministeriale) nella sede giudiziaria accorpante?
    Fermo restando che fino al 13/9/2013 deve essere pienamente garantito il servizio giustizia presso gli uffici giudiziari da sopprimere, è sotto la responsabilità del Capo dell’ufficio giudiziario accorpante valutare tutte le soluzioni organizzative e funzionali più efficienti, affinché a far data dal 13/9/2013 i servizi degli uffici giudiziari soppressi siano gestiti totalmente dall’ufficio giudiziario accorpante.

aggiornamento: 25 marzo 2013

  1. E’ possibile chiedere il mantenimento dell’ufficio giudiziario soppresso attraverso l’applicazione dell’art. 8 del D.lgs 155/2012?
    Non è possibile. La richiesta prevista dall’art. 8 del D.lgs. 155/2012 costituisce un rimedio eccezionale e temporaneo che in nessun caso può comportare, anche indirettamente, la sopravvivenza dell’ufficio giudiziario soppresso, le cui attività e servizi devono essere comunque incorporate dall’ufficio giudiziario accorpante a far data dal 13/9/2013. Ciò trova conferma anche nel dato letterale dell’art. 8 citato che prevede l’utilizzo dell’ “immobile” e non dell’ufficio soppresso, a servizio del tribunale accorpante.
     
  2. Per quali ragioni è possibile far ricorso all’applicazione dell’art. 8 D.lgs. 155/2012?
    I Capi degli uffici giudiziari accorpanti sono legittimati ad avviare la procedura di cui all’art. 8 del D.lgs. 155/2012 esclusivamente in presenza di problematiche di natura logistica di tale rilevanza ed eccezionalità da non consentire in alcun modo il trasferimento delle risorse materiali, umane e dei servizi degli uffici giudiziari soppressi entro il 13/9/2013.
    Nella richiesta i Capi degli uffici giudiziari accorpanti dovranno, sotto la propria responsabilità, attestare e fornire concreto riscontro delle imprescindibili ed eccezionali esigenze che impediscono l’incorporazione dell’ufficio soppresso nel termine di attuazione previsto dalla legge, nonché della tempistica necessaria alla risoluzione delle problematiche stesse, comunque non superiore a 5 anni.
     
  3. Quali servizi o attività possono essere decentrate presso i locali degli uffici soppressi?
    E’ sotto la responsabilità diretta del Capo dell’ufficio giudiziario accorpante valutare l’effettiva necessità di avvalersi dei locali, sede degli uffici soppressi, e di proporre al Ministero le soluzioni organizzative e funzionali che permettono di superare temporaneamente le difficoltà logistiche.
    Il Ministero valuterà la documentazione pervenuta dal Consiglio Giudiziario, con particolare riferimento alle eccezionali esigenze rappresentate dal capo dell’ufficio accorpante ed alle modalità di utilizzo dell’immobile, pervenendo alle conseguenti determinazioni, fatte salve le valutazioni del Consiglio Superiore della Magistratura in sede di approvazione delle variazioni tabellari.

 

Legislazione