Decreto 18 giugno 2025 – integrazione del D.M. 22 gennaio 2024 - ulteriore ufficio giudiziario nei quali trovano applicazione le disposizioni per il deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione di atti processuali e di documenti
June 18, 2025
Il Ministro della giustizia
VISTO il titolo IV del libro IV del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 e in particolare gli articoli 747 e 769;
VISTI gli articoli 374, 394, 411 e 488 del codice civile, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell’amministrazione digitale;
VISTO l’articolo 36, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, a tenore del quale nei procedimenti civili di volontaria giurisdizione, le persone fisiche che stanno in giudizio personalmente possono depositare gli atti processuali e i documenti con modalità telematiche avvalendosi del portale dedicato gestito dal Ministero della giustizia;
VISTO altresì l’articolo 36, comma 3, del citato decreto-legge n. 13 del 2023, che attribuisce al Ministro della giustizia, previa verifica, il compito di individuare, con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, i procedimenti e gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui allo stesso articolo 36;
VISTO il decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, recante il regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;
VISTO il decreto ministeriale 22 gennaio 2024, recante disposizioni in materia di deposito telematico di atti processuali e documenti nei procedimenti di volontaria giurisdizione, effettuato dalle persone fisiche che stanno in giudizio personalmente, a norma dell’articolo 36, comma 3, del decreto- legge n. 13 del 2023;
D E C R E T A
Articolo 1
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. Il presente decreto individua, ad integrazione del decreto del Ministro della giustizia 22 gennaio 2024, recante “Disposizioni in materia di deposito telematico di atti processuali e documenti nei procedimenti di volontaria giurisdizione”, gli ulteriori procedimenti e l’ulteriore ufficio giudiziario nei quali trovano applicazione le
disposizioni per il deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione di atti processuali e di documenti, effettuato dalle persone fisiche che stanno in giudizio personalmente, a norma dell’articolo 36 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
Articolo 2
(Ulteriori procedimenti ammessi)
1. Ad integrazione dell’elenco di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 22 gennaio 2024, sono individuati i seguenti ulteriori procedimenti di volontaria giurisdizione nei quali è ammesso il deposito telematico di atti processuali e di documenti effettuato da persone fisiche:
- nomina del cancelliere o di un notaio che procede all’inventario dei beni disciplinata dall’articolo 769 del codice di procedura civile;
- autorizzazione alla vendita dei beni ereditari disciplinata dall’articolo 747 del codice di procedura civile;
- proroga del termine per la redazione dell’inventario, disciplinata dall’articolo 488, secondo comma, del codice civile;
- autorizzazione a compiere atti di straordinaria amministrazione, in nome e per conto di soggetti sottoposti a tutela, a curatela o ad amministrazione di sostegno, disciplinata dagli articoli 374, 394, terzo comma, e 411 del codice civile.
2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia saranno individuati gli ulteriori procedimenti di volontaria giurisdizione nei quali è ammesso il deposito telematico di atti processuali e di documenti effettuato da persone fisiche.
Articolo 3
(Ulteriore ufficio giudiziario abilitato)
1. Ad integrazione dell’elenco di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 22 gennaio 2024, è individuato, quale ulteriore ufficio giudiziario nel quale è ammesso il deposito telematico di atti processuali e di documenti effettuato dalle persone
fisiche, il tribunale di Roma.
2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia saranno individuati gli ulteriori uffici giudiziari nei quali è ammesso il deposito telematico di atti processuali e di documenti effettuato da persone fisiche.
Articolo 4
(Entrata in vigore e disposizione transitoria)
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2025 e si applica ai procedimenti di volontaria giurisdizione introdotti a decorrere da tale data.
2. Il presente decreto e il decreto 22 gennaio 2024 sono pubblicati nell’area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.
Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia.
Roma, 18 giugno 2025
Il Ministro
CARLO NORDIO
Strumenti
- Decreto 22 gennaio 2024 – Disposizioni in materia di deposito telematico di atti processuali e documenti nei procedimenti di volontaria giurisdizione
- Decreto 30 giugno 2026 – integrazione del D.M. 18 giugno 2025 e integrazione del D.M. 22 gennaio 2024 - ulteriori uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni per il deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione di atti processuali e di documenti