Decreto 22 gennaio 2024 – Disposizioni in materia di deposito telematico di atti processuali e documenti nei procedimenti di volontaria giurisdizione
January 22, 2024
Il Ministro della giustizia
VISTO il Titolo IV-bis del Libro II del Codice di procedura civile, di cui al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, come introdotto dall’articolo 3, comma 33 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e in particolare l'articolo 473-bis.58;
VISTO il Titolo IV del Libro IV del Codice di procedura civile, di cui al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 e in particolare l’articolo 782;
VISTI gli articoli 320 e 374 del Codice civile, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;
VISTO l’articolo 3, comma primo, lettera a) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, recante norme sui passaporti;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’ Amministrazione digitale;
VISTO l’articolo 36, comma 1, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, a tenore del quale nei procedimenti civili di volontaria giurisdizione, le persone fisiche che stanno in giudizio personalmente possono depositare gli atti processuali e i documenti con modalità telematiche avvalendosi del portale dedicato gestito dal Ministero della giustizia, nel rispetto delle apposite specifiche tecniche adottate dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia;
VISTO altresì l’articolo 36, comma 3, del citato decreto-legge n. 13 del 2023, che attribuisce al Ministro della giustizia, previa verifica, il compito di individuare, con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, i procedimenti e gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui allo stesso articolo 36;
VISTO il decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, recante il regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24;
SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali, che ha espresso parere favorevole sulle apposite specifiche tecniche da adottare ai sensi del comma 4 dell’articolo 36 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.
DECRETA
Articolo 1
(Oggetto e ambito di applicazione)
- Il presente decreto individua i procedimenti e gli Uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni per il deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione di atti processuali e di documenti, effettuato dalle persone fisiche che stanno in giudizio personalmente, a norma dell’articolo 36 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
Articolo 2
(Procedimenti ammessi)
- In sede di prima applicazione il deposito telematico di atti processuali e di documenti effettuato da persone fisiche è ammesso esclusivamente per i seguenti procedimenti di volontaria giurisdizione:
- amministrazione di sostegno, disciplinata dall’articolo 473-bis.58 del Codice di procedura civile;
- nomina del curatore dell’eredità giacente, disciplinata dall’articolo 782 del Codice di procedura civile;
- autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione in favore di minori, disciplinata dall’articolo 320 e dall’articolo 374 del Codice civile;
- autorizzazione al rilascio di passaporto o di documento valido per l’espatrio per figli minori, disciplinata dall’articolo 3, lettera a), della legge 21 novembre 1967, n. 1185;
- Con successivo decreto del Ministro della giustizia saranno individuati gli ulteriori procedimenti di volontaria giurisdizione nei quali è ammesso il deposito telematico di atti processuali e di documenti effettuato da persone fisiche.
Articolo 3
(Uffici giudiziari abilitati)
- In sede di prima applicazione i tribunali di Catania, Catanzaro, L'Aquila Marsala, Napoli Nord, Trento e Verona, sono individuati quali uffici giudiziari nei quali è ammesso il deposito telematico di atti processuali e di documenti effettuato dalle persone fisiche.
- Con successivo decreto del Ministro della giustizia saranno individuati gli ulteriori uffici giudiziari nei quali è ammesso il deposito telematico di atti processuali e di documenti effettuato da persone fisiche.
Articolo 4
(Entrata in vigore)
- Il presente decreto si applica ai procedimenti di volontaria giurisdizione introdotti con ricorso depositato telematicamente dalle persone fisiche che stanno in giudizio personalmente a decorrere dal 1° marzo 2024.
Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia.
Roma, 22 gennaio 2024
Il Ministro
CARLO NORDIO