Permessi retribuiti

aggiornamento: November 14, 2023

Cosa spetta al dipendente


In caso di concorsi ed esami

In relazione alle prove concorsuali è possibile concedere i permessi di cui all'art. 24, lett. a) comma 1 del C.C.N.L. 09/05/2022 per le giornate collegate alla prove di esame?

Si, qualora il concorso preveda operazioni preliminari finalizzate ad esempio all'identificazione dei candidati ed alla consegna dei codici. Il dipendente è tenuto a fornire idonea documentazione.
Diversamente, la norma contrattuale non consente di usufruire di tali permessi per i giorni di viaggio necessari per raggiungere la sede del concorso.


In caso di matrimonio

Può il dipendente fruire del congedo matrimoniale in occasione del matrimonio religioso, avendo lo stesso già contratto matrimonio civile con la stessa persona senza tuttavia aver goduto del suddetto permesso retribuito?
In mancanza di uno specifico divieto normativo si considera possibile che, a seguito del matrimonio religioso, il dipendente fruisca del congedo matrimoniale non utilizzato in occasione del matrimonio civile.
 

È possibile richiedere il pagamento del congedo matrimoniale non fruito per malattia del dipendente?
No, in quanto la normativa vigente nulla dispone sul punto.


In caso di lutto

In quali casi possono essere fruiti i permessi per lutto?
I permessi per lutto possono essere fruiti in caso di decesso del coniuge, parenti entro il secondo grado e affini entro il primo grado, nonché per il convivente, ai sensi dell’art. 1, co. 36 e 50 della L. 76/2016. Giorni tre per evento da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso.
 

I tre giorni di permesso per lutto possono essere concessi più volte nel corso dell'anno qualora si verifichino più eventi luttuosi?
Si, il dipendente ha diritto a tre giorni di permesso all'anno per ogni evento luttuoso che dovesse colpire i soggetti indicati nell'art. 24, comma 1, lett. b) CCNL 09.05.2022.
 

I permessi per lutto familiare possono sospendere il decorso delle ferie?
Si, anche se manca al riguardo un'espressa previsione normativa nel CCNL vigente l'evento luttuoso, per le negative ripercussioni prodotte sulla sfera psico-fisica del dipendente, può essere assimilato alla malattia. In tal caso il dipendente è tenuto ad informare tempestivamente l'Amministrazione, con l'ulteriore onere di produrre, al rientro in servizio, idonea documentazione. Il termine entro cui fruire del beneficio resta stabilito in giorni sette dall'evento luttuoso.
 

Da quando possono essere fruiti i tre giorni di permesso per lutto?
La decorrenza dei tre giorni di permesso può anche non coincidere con la data dell'evento luttuoso ed essere differita di qualche giorno rispetto all'evento stesso, ma non oltre sette giorni, termine questo indicato all'art. 1, co. 2 del D.P.C.M. n. 278/2000.


In caso di testimonianza per fatti non d'ufficio

Quali permessi si possono utilizzare per giustificare l'assenza dovuta a testimonianza per fatti non d'ufficio?
Il dipendente chiamato a rendere testimonianza per fatti non d'ufficio potrà utilizzare i permessi di cui all'art. 25 del CCNL vigente, ovvero i permessi brevi ai sensi dell'art. 34 del CCNL 12.02.2018, oppure le ferie.
Quando invero la testimonianza è resa nell'interesse dell'amministrazione è equiparata all'effettivo servizio.

 

Normativa di riferimento

CCNL 9 maggio 2022

CCNL 12 febbraio 2018

 

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