Incarichi extraistituzionali

aggiornamento: October 1, 2024

  • 1- Sono un vincitore di concorso di prossima assunzione: posso continuare a svolgere attività lavorative iniziate prima dell’assunzione?

    Lo svolgimento di attività extraistituzionali da parte del pubblico dipendente è disciplinato dall’articolo 53 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001.

    Sono assolutamente incompatibili con il rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con percentuale lavorativa superiore al 50% altro impiego pubblico, impiego alle dipendenze di privati, esercizio di attività industriali, commerciali o comunque imprenditoriali, esercizio di professioni, assunzione di cariche in società costituite a fine di lucro; sono fatte salve le deroghe per legge previste. Nel caso in cui l’attività extraistituzionale in questione rientri nelle citate ipotesi di incompatibilità assoluta, la stessa dovrà essere cessata al momento dell’assunzione in servizio presso l’amministrazione e non già alla data di stipulazione del relativo contratto (se non coincidente con la data di assunzione in servizio).

    Nel caso in cui, invece, l’attività extraistituzionale in questione non rientri nelle citate ipotesi di incompatibilità assoluta, ai fini dell’eventuale prosecuzione della stessa, il dipendente interessato dovrà presentare, sempre al momento dell’assunzione in servizio, tramite l’ufficio di assegnazione, apposita istanza di autorizzazione al competente Ufficio IV di questa Direzione, alla pec prot.dog@giustiziacert.it, come indicato nella circolare del 7 dicembre 2021 e dalla circolare cui le presenti Faq sono in allegato, pubblicate entrambe sul sito web del Ministero della giustizia.

    In attesa delle valutazioni circa il rilascio dell’autorizzazione richiesta, l’interessato dovrà sospendere l’attività in corso.

  • 2- Sono un vincitore di concorso di prossima assunzione: sussiste l’obbligo di cancellazione dagli albi professionali e, in particolare, dall'albo degli avvocati?

    Per quanto riguarda l’iscrizione ad albi professionali, si rinvia all’articolo 6, comma 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero della Giustizia (B.U. Ministero Giustizia n. 20 pubblicato il 31 ottobre 2023), ai sensi del quale: “Nel caso in cui il dipendente abbia diritto ad iscriversi ad albi professionali, la relativa iscrizione deve essere comunicata al superiore gerarchico, a meno che non abbia costituito requisito essenziale per l’ingresso o per la progressione all’interno dell’amministrazione.”

    E’ rimesso ai singoli ordini professionali determinare, sulla base delle disposizioni di legge che disciplinano le singole professioni, se sia o meno consentito al professionista, al quale è precluso l’esercizio della professione in quanto pubblico dipendente, mantenere l’iscrizione all’albo di appartenenza, ed, eventualmente, con quali modalità.

    I neoassunti dovranno poter comprovare di aver depositato presso l’Ordine professionale di appartenenza, comunicazione dell’imminente assunzione al fine delle conseguenti determinazioni da parte del proprio ordine. Con riferimento all’iscrizione all’albo degli avvocati, si ritiene di dover specificare che i vincitori di concorso per assunzione a tempo indeterminato, prima di assumere servizio presso l’Amministrazione giudiziaria, dovranno poter comprovare di aver presentato istanza di cancellazione dal relativo albo professionale.

    L’articolo 18 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 stabilisce, infatti, l’incompatibilità della professione di avvocato “con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”.

    La sussistenza di detta condizione di incompatibilità preclude, ai sensi del precedente articolo 17, comma 1, lett. e) l’iscrizione all’albo. Già la Legge n. 339 del 25 novembre 2003 aveva ripristinata l’incompatibilità tra la professione e l’assunzione di qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato.

    I vincitori di concorso per assunzione a tempo determinato nel profilo di addetto all’Ufficio per il Processo dovranno ottemperare a quanto previsto dall’art.11 comma 2 bis del decreto legge 9 giugno 2021 n.80, ai sensi del quale: “L'assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. L'avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell'ufficio per il processo”

  • 3- Sono un vincitore di concorso di prossima assunzione: posso continuare a svolgere il tirocinio professionale per essere iscritto allo specifico albo?

    Il tirocinio professionale, come previsto dall’art. 6 D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 (compreso quello forense di cui all’art. 41 della L. n. 247/2012) può essere svolto contestualmente al rapporto di lavoro con l’amministrazione giudiziaria, alle seguenti condizioni: verifica, da parte dell’ufficio di appartenenza, dell’insussistenza, in considerazione degli orari e delle modalità di svolgimento, di situazioni di conflitto di interesse con l’attività istituzionale; svolgimento del tirocinio a titolo gratuito o con il solo rimborso delle spese documentate, al di fuori dell’orario di lavoro, senza pregiudicare le primarie esigenze del servizio, senza abilitazione al patrocinio e nel rispetto del Codice di comportamento.

    Sarà cura, pertanto, dell’interessato fornire le necessarie informazioni all’ufficio di appartenenza (specificando lo studio presso il quale svolge il tirocinio e la tipologia dei procedimenti trattati) cui compete ogni valutazione circa la compatibilità, nonché informare il consiglio dell’ordine di riferimento, cui è rimessa invece ogni valutazione circa la permanenza dell’iscrizione all’albo dei praticanti dei dipendenti interessati.

  • 4- Sono un vincitore di concorso di prossima assunzione: posso continuare a svolgere il tirocinio per la nomina a magistrato onorario?

    Il tirocinio formativo per le funzioni di Giudice Onorario / Vice Procuratore Onorario può essere svolto contestualmente al rapporto di lavoro con l’amministrazione giudiziaria, purché, in considerazione degli orari e delle modalità di svolgimento, non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l’attività istituzionale e, comunque, al di fuori dell’orario di lavoro, senza pregiudicare le primarie esigenze del servizio e nel rispetto del Codice di comportamento.

    La valutazione della conciliabilità del tirocinio con le esigenze di servizio spetta, anche in questo caso, all’ufficio di appartenenza dell’interessato.

    Decorso il periodo di Tirocinio, in caso di nomina a Giudice Onorario / Vice Procuratore Onorario, il dipendente interessato dovrà presentare alla Direzione Generale, per il tramite dell’ufficio di appartenenza, istanza di autorizzazione allo svolgimento delle funzioni onorarie, con indicazione dei seguenti dati: data D.M. di nomina (e/o della delibera CSM), data fine incarico (prevista o presunta), importo lordo della retribuzione annua (prevista o presunta).

    L’istanza dovrà pervenire con il parere espresso dal Dirigente o, in mancanza, dal Capo dell’ufficio il quale dovrà comunque esprimersi qualora le funzioni onorarie debbano essere svolte dall’interessato nello stesso ufficio ove sono espletate le sue funzioni istituzionali.

  • 5- Sono un vincitore di concorso di prossima assunzione: posso mantenere la titolarità della partita IVA, aperta in ragione dell’attività professionale svolta prima dell’assunzione in servizio?

    Ai dipendenti assunti a tempo indeterminato, è consentito mantenere, per un periodo massimo di tre mesi dall’assunzione in servizio presso questa amministrazione, la partita IVA aperta in relazione all’attività professionale pregressa, al solo fine di incamerare i compensi maturati se esistenti. Si chiarisce che i neoassunti potranno avvalersi di detta prerogativa effettuando una comunicazione all’Ufficio IV della Direzione Generale del Personale e della Formazione, esclusivamente per il tramite dell’Ufficio di assegnazione. Al termine dei tre mesi concessi, sarà cura degli interessati depositare la documentazione - comprovante l’avvenuto inoltro della richiesta di cessazione della partita IVA alla competente Agenzia delle Entrate - presso l’ufficio di appartenenza, che dovrà tempestivamente assicurare l’Ufficio IV della scrivente Direzione al riguardo. ALL.3 E’ possibile richiedere una proroga del predetto termine di tre mesi, laddove è prevista o presunta una riscossione del credito in tempi ragionevolmente brevi. Diversamente la partita IVA dovrà essere chiusa, ferma restando la possibilità di riaprirla, in via del tutto eccezionale, quando imminente la riscossione del credito e per il tempo strettamente necessario ad incassarlo. Ai dipendenti assunti a tempo determinato, è consentito mantenere aperta la partita IVA per tutta la durata del contratto a tempo determinato al solo fine di introitare i compensi e crediti, maturati e non riscossi, conseguenti alla propria attività professionale pregressa, astenendosi, pertanto, dall’utilizzarla al di fuori di detta ipotesi, stante il divieto per il pubblico dipendente di esercitare l’attività professionale.

  • 6- Sono un vincitore di concorso di prossima assunzione: posso mantenere la titolarità della partita IVA aperta in ragione dell’esercizio di attività agricola?

    Non è possibile mantenere la titolarità della partita IVA agricola, in quanto la stessa comporta l’attribuzione, in capo al pubblico dipendente, dello “status” di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, figure ambedue incompatibili con il rapporto di pubblico impiego a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50%.

  • 7- Sono un vincitore di concorso di prossima assunzione: posso continuare ad essere semplice socio in società di capitale? E in società di persone?

    La partecipazione, in qualità di semplice socio di capitale, ad una S.r.l. o una S.p.a. è compatibile con lo status di pubblico dipendente e non necessita di autorizzazione, purché il dipendente interessato non presti la propria opera né rivesta cariche sociali nell’ambito della società medesima. La partecipazione, in qualità di semplice socio, in una società di persone non è compatibile con il rapporto di pubblico impiego atteso il coinvolgimento attivo nelle dinamiche dell’impresa, che tale partecipazione implica, sia sotto il profilo delle responsabilità che dell’interesse economico. La partecipazione ad una Società in accomandita semplice, in qualità di semplice socio accomandante, è compatibile con lo status di pubblico dipendente e non necessita di autorizzazione, purché non ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 2314, comma 2 del c.c., e purché il socio accomandante non compia atti di amministrazione o tratti o concluda affari in nome della società (cfr., al riguardo, il divieto previsto dall’art. 60 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3).E’ invece incompatibile la partecipazione in qualità di socio accomandatario.

  • 8- Sono un vincitore di concorso di prossima assunzione: posso continuare a svolgere attività sportiva?

    Con riferimento alle prestazioni di lavoro sportivo, si rappresenta che l’art.3 “Misure urgenti in materia di lavoro sportivo” del D.L.31 maggio 2024, n. 71, in vigore dal 1° giugno 2024, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024 n.106, ha apportato una modifica all’art.53 del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165 prevedendo l’inserimento, nell’elenco delle attività extraistituzionali non soggette ad autorizzazione, al comma 6, della lettera “ f-ter) dalle prestazioni di lavoro sportivo, fino all’importo complessivo di 5.000 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva”.

    Qualora l'attività rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del decreto 36 del 28 febbraio 2021 e successive modifiche e preveda il versamento di un corrispettivo superiore all'importo complessivo di euro 5.000 annui, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e delle ricerca.

    Se, decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata. L’art. 25 comma 6 del D. Lgs. 28.02.2021 n. 36, sopra citato, come da ultimo modificato, prevede che “i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2.
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  • 9- Sono un vincitore di concorso di prossima assunzione: posso continuare a svolgere il dottorato di ricerca e con quali modalità?

    Il dipendente che sia interessato a proseguire il dottorato di ricerca dovrà comunicare alla Direzione, tramite il suo ufficio di assegnazione, con quali modalità intende svolgerlo e dimostrare di avere informato il Collegio docenti competente, della sua avvenuta assunzione presso l’amministrazione giudiziaria, ai fini delle conseguenti valutazioni ai sensi della normativa vigente.

    E’ possibile richiedere l’aspettativa per svolgere il dottorato di ricerca, solo in caso di contratto a tempo indeterminato, ai sensi degli artt. 2 della Legge 13.08.1984, n. 476 e s.m.i. e 42, comma 2 del CCNL del personale Comparto Funzioni Centrali sottoscritto il 12.02.2018.

    Poiché tale aspettativa può essere concessa compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione, la domanda (corredata dalla certificazione attestante l’ammissione al corso di dottorato) dovrà pervenire con il parere espresso dal Dirigente o, in mancanza dal Capo dell’ufficio e qualora l’ammissione al corso comporti l’attribuzione della borsa di studio il dipendente sarà collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del corso o della borsa.

    Nel caso, invece, di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato collocato in aspettativa conserverà il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro.

    Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti in quest’ultima ipotesi. Infine, non hanno diritto all’aspettativa per dottorato di ricerca i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detta aspettativa.

  • 10- Sono un vincitore di concorso di prossima assunzione: posso mantenere l’iscrizione all’albo dei Consulenti e dei Periti istituito presso gli uffici giudiziari?

    No,

    se ne deve chiedere la cancellazione (cfr. al riguardo Decreto interministeriale 6 luglio 1998 G.U. serie generale n.161 del 13 luglio 1998 art.2 comma 12).

    Il personale a tempo determinato può chiederne anziché la cancellazione la sospensione, per la durata del contratto, sempre che l’ufficio giudiziario che detiene l’albo, lo consenta.

  • 11 - Sono un vincitore di concorso di prossima assunzione: posso partecipare in qualità di docente, tutor o relatore a convegni, seminari, dibattiti e corsi di formazioni?

    Ai sensi dell’art. 8 del Decreto 18 ottobre 2023 “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Giustizia”, la partecipazione, in qualità di docente, tutor o relatore, a convegni, seminari, dibattiti e corsi di formazione nei quali si intervenga privatamente e si esprima opinioni personali, pur non necessitando di autorizzazione ai sensi dell’art. 53 comma 6, è oggetto di preventiva comunicazione, come indicato nella circolare del 22 novembre 2022.
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