Protocollo d'intesa tra il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, la Fondazione Milan Onlus, la Fondazione CDP e la Federazione Italiana Giuoco Calcio per il reinserimento sociale di giovani adulti e minori in carico ai Servizi della giustizia minorile attraverso azioni e iniziative educative, sportive e culturali - 19 maggio 2025
May 19, 2025

PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
E
FONDAZIONE MILAN ONLUS
E
FONDAZIONE CDP
E
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro dott. Carlo Nordio, per il tramite del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (“DGMC”), codice Fiscale 97113870584, con sede in Roma - via Damiano Chiesa n. 24;
E
la Fondazione Milan Onlus, codice Fiscale 97340600150, con sede legale in Milano - Via Aldo Rossi n. 8, iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Milano al numero d’ordine 424 dal 28/07/2003, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Paolo Scaroni, nella sua qualità di Presidente (“Fondazione Milan”);
E
la Fondazione CDP, codice Fiscale 96453930586, con sede in Roma – Via Goito n. 4, iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche di Roma n. 1410/2020, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Giovanni Gorno Tempini, nella sua qualità di Presidente (“Fondazione CDP”);
E
la Federazione Italiana Giuoco Calcio, codice Fiscale 05114040586, con sede in Roma – Via Allegri n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Gabriele Gravina, nella sua qualità di Presidente (“FIGC”).
di seguito, congiuntamente denominate le “Parti”
VISTI
- il P.R. n. 448/1988, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, con particolare riferimento all’art. 28 sulla sospensione del processo e messa alla prova, e il D.lgs. n. 272/1989, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. n. 448/1988;
- la Legge n. 117/2014, che ha esteso al compimento del 25° anno di età la presa in carico dei Servizi della Giustizia Minorile per i giovani che hanno commesso un reato durante la minore età, sottoposti a procedimento penale da parte dell’Autorità Giudiziaria Minorile;
- il P.R. n. 230/2000, recante "Norme sull'Ordinamento Penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà" e successive modifiche;
- il D.lgs. n. 121/2018, recante “Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni” e, in particolare, l’art. 14, che prevede tra le attività che qualificano il progetto educativo dei minori e giovani adulti detenuti quelle sportive;
- la Legge n. 159 del 13 novembre 2023 recante: “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”;
- il D.M. del 27 luglio 2023 “Modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 71, comma 1, lett. d), del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150”;
- la Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali;
- la Legge n. 328/2000, “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, che all’art. 1, comma 4, riconosce ed agevola “il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale […] con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e successivi decreti attuativi.
- la Legge n. 285/1997 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza”;
- la Legge n. 400/1988, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni;
- il D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la Legge n. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
PREMESSO CHE
- il Ministero della Giustizia per il tramite del DGMC — nel quadro di un impegno volto a migliorare le condizioni di vita dei minorenni e dei giovani adulti (e. i soggetti fino a 25 anni che hanno compiuto un reato tra i 14 e i 18 anni) in carico ai Servizi della Giustizia Minorile (i.e. il servizio sociale, i centri di prima accoglienza, le comunità, gli istituti penali per i minorenni e i centri diurni polifunzionali) — riconosce che le attività sportive rappresentano un’importante opportunità socio-educativa nel favorire il processo di crescita e di integrazione nella comunità territoriale di appartenenza dei minorenni e dei giovani adulti sottoposti a processo penale, facilitandone l’inclusione sociale e lavorativa, anche come forma di contrasto al fenomeno del recidivismo;
- la Fondazione Milan è la public charity legata al più ampio contesto di Responsabilità e Sostenibilità del Gruppo AC Milan S.p.A. La Fondazione è nata nel 2003 per esprimere solidarietà e fornire aiuto concreto a chi si trova in situazioni di disagio. Da allora la Fondazione Milan, con i suoi programmi “Sport for Change”, “Sport for All” e “Assist”, è al fianco di tante realtà, sia in Italia che all’estero, condividendo con i giovani i valori dello sport e aiutandoli a sviluppare il loro talento;
- la Fondazione CDP è un ente senza fini di lucro volto al perseguimento di scopi di pubblica utilità, sociale e culturale. In particolare, tra i settori statutari di operatività della Fondazione CDP figura “Istruzione”, che prevede, inter alia, lo svolgimento di attività e iniziative in ambito “formazione e inclusione sociale”, tra cui la realizzazione di investimenti, diretti o indiretti, in materia di formazione del capitale umano, con particolare riferimento alle fasce più giovani della popolazione;
- la FIGC, fondata nel 1898, riconosciuta dalla FIFA nel 1905 e membro fondatore della UEFA nel 1954, è un’associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato federata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), avente lo scopo di promuovere e disciplinare l'attività del giuoco del calcio e degli aspetti ad esso connessi. La FIGC, quale ente rappresentativo e regolatore del calcio in Italia, attraverso il Settore Giovanile e Scolastico, promuove, organizza, disciplina e sviluppa l’attività sportiva e formativa dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici su tutto il territorio nazionale, attenendosi ai principi della “Carta dei diritti dei ragazzi allo Sport” dell'O.N.U.;
- in data 31 maggio 2023 la Fondazione CDP, la Fondazione Milan e il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa di durata biennale volto a disciplinare la collaborazione nell’ambito del progetto “Play for the Future” (“Progetto”) con l’obiettivo di consentire a giovani (tra i 16 e i 24 anni) per i quali l’Autorità giudiziaria ha disposto la sospensione del processo per “messa alla prova” di cui agli artt. 28 e 29 del DPR n. 448/88 di svolgere attività sportiva, educativa e di avviamento al lavoro (“Prima Collaborazione”).
CONSIDERATO CHE
il Ministero della Giustizia per il tramite del DGMC:
- nell’ambito delle competenze in materia di esecuzione penale, esercita le funzioni e i compiti inerenti all’esecuzione dei provvedimenti penali del giudice minorile e all'esecuzione penale esterna, nonché alla messa alla prova degli adulti;
- è deputato alla tutela, alla protezione giuridica dei minori e giovani adulti e a favorire percorsi di presa in carico finalizzati al reinserimento sociale dei giovani che commettono un reato fra i 14 e i 18 anni;
- attiva programmi educativi, di studio, di formazione-lavoro e di tempo libero, al fine di assicurare l’inclusione sociale dei minori e giovani adulti nella comunità esterna;
- assicura e verifica l’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria minorile attraverso i Centri per la Giustizia Minorile (“CGM”) — quali organi decentrati che hanno competenza sul territorio di una o più regioni — e i Servizi Minorili dipendenti dagli stessi;
- promuove la realizzazione e la sperimentazione di azioni rispondenti alle esigenze dei soggetti dell’area penale, anche con il coinvolgimento di istituzioni, di soggetti privati e della comunità locale, costruendo reti finalizzate all’inclusione
La Fondazione CDP e la Fondazione Milan:
- nell’ambito del Progetto, in data 22 dicembre 2022, hanno sottoscritto un accordo di durata biennale avente ad oggetto il coinvolgimento di 120 ragazzi (tra i 16 e i 24 anni) per i quali l’Autorità giudiziaria ha disposto la sospensione del processo per “messa alla prova” nelle città di Palermo, Napoli, Bari e Catania. Le attività sono state svolte in collaborazione con i CGM di Palermo, Napoli e Bari e coordinate da un team di tecnici sportivi ed educatori specializzati della Fondazione Milan, che hanno supportato i ragazzi nel percorso di formazione e orientamento al lavoro;
- in ragione degli ottimi risultati ottenuti nell’ambito del suddetto accordo, la Fondazione CDP e la Fondazione Milan hanno inteso proseguire la loro collaborazione nell’ambito del Progetto, rinnovando la stessa per ulteriori tre annualità, proponendosi di realizzare ogni anno nelle città di Napoli, Catania, Palermo e Milano due percorsi dedicati a: (i) circa 20 minori e giovani adulti detenuti in Istituti Penali Minorili (“IPM”); (ii) circa 15 minori in esecuzione penale esterna (e. sia i minori e giovani adulti in “messa alla prova” o sottoposti a misure di comunità in carico agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni ) (di seguito, complessivamente, i “Beneficiari”).
La FIGC:
- nell’ambito delle attività di responsabilità sociale, è fortemente impegnata nello sviluppo di iniziative finalizzate a favorire l’inclusione attraverso lo sport, destinate, in particolare, a giovani in condizioni di disagio e marginalità, con l’obiettivo di coinvolgerli in attività di carattere tecnico e formativo utilizzando il calcio quale strumento per promuovere i processi di integrazione;
- indice ed organizza periodicamente corsi informativi di “Grassroots - Level E” rivolti a istruttori non qualificati che svolgono attività di formazione e preparazione alla pratica calcistica giovanile in ambito delle Scuole di Calcio delle Società affiliate alla FIGC (“Corso”);
- in tale contesto, ha manifestato il proprio interesse a collaborare nell’ambito del Progetto, contribuendo mediante l’organizzazione di specifici programmi didattici rivolti ai giovani coinvolti nei percorsi educativi e formativi individuati nel Progetto stesso.
Le Parti congiuntamente:
- riconoscono che la pratica di un’attività sportiva costituisce un fattore indispensabile per la crescita e lo sviluppo, in ogni persona, di capacità relazionali ed equilibrio psicofisico, nonché per favorire il rispetto delle regole e del prossimo;
- intendono collaborare al Progetto al fine di (i) implementare lo svolgimento di specifiche attività in favore dei minorenni e dei giovani adulti in carico ai Servizi della Giustizia Minorile con l’obiettivo di coniugare i valori positivi dello sport con quelli dell’educazione alla legalità, (ii) concordare le procedure per il monitoraggio, le finalità e le modalità di realizzazione della valutazione di impatto sociale.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Premesse
1. Le premesse e i considerata formano parte integrante del presente protocollo d’intesa (“Protocollo”).
Articolo 2 - Oggetto
2.1 Le Parti, visti i risultati positivi della Prima Collaborazione, concordano sulla necessità di sottoscrivere un nuovo Protocollo, per ulteriori tre annualità (e. anni 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027, corrispondenti a tre stagioni sportive), volto a consolidare il reciproco impegno per il reinserimento sociale di giovani adulti e minori in carico ai Servizi della Giustizia Minorile attraverso azioni e iniziative educative, sportive e culturali.
2.2 Eventuali ulteriori iniziative differenti dal Progetto potranno essere avviate, previo accordo tra le Parti, con successivi atti separati.
Articolo 3 - Impegni del Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità
3.1 Per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente Protocollo, il DGMC, attraverso la Direzione Generale per la Giustizia Minorile e Riparativa (“DGGMR”), si impegna a:
- diffondere alle Direzioni dei CGM e ai Servizi Minorili copia del presente Protocollo;
- rilevare i bisogni dell’utenza penale minorile in ordine all’attuazione di programmi di sensibilizzazione e di educazione in relazione agli obiettivi specifici del presente Protocollo;
- supportare i Servizi Minorili per la definizione di progettualità integrate e per l’organizzazione di interventi per i minori e giovani adulti, anche attraverso il supporto educativo degli operatori ministeriali, nonché mettere a disposizione spazi strutturali ove questi fossero necessari in base alle finalità dei percorsi individuati;
- delegare agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (“USSM”) di Napoli, Palermo, Catania e Milano e agli IPM di Airola, Palermo, Catania e Milano l’individuazione dei Beneficiari da coinvolgere nel Progetto.
Articolo 4 – Impegni della Fondazione Milan
4.1 Per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente Protocollo, la Fondazione Milan si impegna a:
- promuovere il Progetto con attività di comunicazione, secondo le modalità indicate al successivo art. 13;
- coinvolgere attivamente i Beneficiari nelle attività del Progetto (g. percorsi di educazione sportiva, orientamento lavorativo e formativo, percorsi di sensibilizzazione, inserimento in percorsi formativi presso le realtà sportive locali), rispettandone le tempistiche di progettazione, formazione, erogazione e organizzazione;
- garantire l’effettivo ingaggio e coordinamento dei soggetti a vario titolo coinvolti nel Progetto, compiendo ogni ragionevole sforzo affinché questi svolgano le attività in linea con quanto previsto dalla programmazione;
- assicurare lo svolgimento delle attività attraverso il coinvolgimento in loco di figure professionali con adeguati e riconosciuti livelli di competenza e professionalità;
- assicurare lo svolgimento delle attività in collaborazione con centri sportivi locali e associazioni sportive inclusive e all’avanguardia;
- condividere con la Fondazione CDP e il DGMC gli strumenti adottati per eseguire il monitoraggio dell’impatto del Progetto per ogni stagione sportiva.
Articolo 5 – Impegni della Fondazione CDP
5.1 Per il perseguimento degli obiettivi di cui al Protocollo, la Fondazione CDP si impegna a:
- promuovere il Progetto e la collaborazione con attività di comunicazione, secondo le modalità indicate al successivo art. 13;
- coadiuvare le altre Parti durante le fasi di implementazione, monitoraggio e valutazione del Progetto, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi dello stesso;
- valutare congiuntamente con le altre Parti l’opportunità di svolgere – previa approvazione da parte dei propri organi deliberanti – eventuali nuove attività o avviare nuove collaborazioni, al momento non previste nel Protocollo.
Articolo 6 – Impegni della FIGC
6.1 Per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente Protocollo, la FIGC si impegna a:
- organizzare il programma didattico rivolto ai giovani coinvolti nel percorso educativo nelle sedi interessate dal Protocollo, identificato nel “Corso Grassroots “Level E” Social Football” (“Corso”);
- rilasciare i relativi attestati di partecipazione al Corso a seguito del superamento dello stesso con esito positivo;
- individuare lo staff tecnico-educativo coinvolto nelle ore di lezione previste dal Corso;
- fornire supporto organizzativo, laddove necessario, al fine di individuare le sedi in cui sviluppare il programma di formazione previsto, con particolare riferimento alle aree di svolgimento dell’attività e di residenza dei ragazzi minori in esecuzione penale esterna;
- supportare i soggetti che saranno coinvolti nel Corso.
Articolo 7 - Durata e recesso
7.1 Il presente Protocollo avrà efficacia a decorrere dalla data in cui sarà stato sottoscritto da tutte le Parti per una durata di tre anni. Non è ammesso il rinnovo tacito.
7.2 Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo mediante comunicazione scritta da inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC alle altre Parti con 15 (quindici) giorni di calendario di preavviso rispetto alla data in cui il recesso sarà efficace.
7.3 Salvo diverso accordo tra le Parti, la risoluzione del Protocollo ai sensi del presente articolo non pregiudicherà la validità e gli effetti di eventuali successivi accordi sottoscritti dalle Parti in attuazione delle iniziative e attività derivanti dall’esecuzione del presente Protocollo.
Art. 8 - Risorse
8.1 Dall’attuazione delle attività previste dal presente Protocollo non derivano oneri a carico delle Parti.
Articolo 9 - Confidenzialità e trattamento dei dati personali
9.1 Le Parti hanno l’obbligo di astenersi dal comunicare a terzi e divulgare alcuna informazione riservata di cui vengano a conoscenza nel corso dell’esecuzione del presente Protocollo (“Informazione/i Riservata/e”).
Le Informazioni Riservate comprendono, tra l’altro:
- termini e condizioni contenuti nel presente Protocollo;
- tutte le informazioni, inclusi tutti gli atti, documenti, notizie e dati di qualsiasi natura, quali, a mero titolo esemplificativo, i dati commerciali, finanziari, legali, amministrativi, scientifici, tecnici, tecnologici, termini e condizioni contrattuali, riconducibili direttamente o indirettamente alle attività di cui al presente Protocollo, scambiati tra le Parti, o ricevuti da una di esse verbalmente o per iscritto, indipendentemente dalla circostanza che tali informazioni siano espressamente definite o contrassegnate (o meno) come riservate o confidenziali;
- tutte le analisi, valutazioni, elaborati e altri documenti, di qualsiasi natura, preparati dalle Parti in esecuzione delle attività di cui al presente Protocollo.
9.2 Fermo quanto previsto al successivo paragrafo 9.3 e fatto salvo diverso accordo scritto tra le Parti, ciascuna delle Parti s’impegna a non utilizzare, copiare, comunicare o divulgare le Informazioni Riservate a terzi in alcun modo, garantendo che tali informazioni saranno trattate in maniera riservata dai propri dipendenti e collaboratori. Con il presente Protocollo, ciascuna delle Parti dichiara che distruggerà, ove tecnicamente possibile, su richiesta scritta delle altre Parti, e, in ogni caso, alla scadenza o risoluzione del presente Protocollo, i documenti e le informazioni divulgate ai sensi dello stesso, ad eccezione della documentazione e delle informazioni la cui conservazione è obbligatoria per legge o contenenti informazioni di dominio pubblico o che non possono essere facilmente cancellate per esigenze di back-up o per scopi di archivio.
9.3 Le Informazioni Riservate e i documenti relativi al presente Protocollo potranno essere trasmessi a terzi esclusivamente nei seguenti casi:
- ai soci ed alle società controllate – direttamente o indirettamente – e collegate di ciascuna Parte e ai suoi/loro dipendenti, direttori, servicers, dirigenti, amministratori, sindaci e/o organi di controllo (interni ed esterni), consulenti e revisori, nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità di cui al presente Protocollo e di ogni ulteriore attività connessa o strumentale al medesimo, a condizione che i soggetti ai quali le Informazioni Riservate sono divulgate siano informati per iscritto della natura confidenziale delle informazioni, ad esclusione dei casi in cui tali soggetti siano tenuti a mantenere confidenziali le informazioni a seguito di obblighi professionali o siano comunque già obbligati a mantenere la confidenzialità delle informazioni riservate;
- per ordine o richiesta dell’Autorità amministrativa (inclusa la Corte dei conti), governativa, giudiziaria, bancaria, fiscale, regolamentare e/o di controllo e vigilanza, di qualsiasi natura;
- per disposizione di legge o di regolamento, di una decisione di un tribunale, corte o di altra autorità giudiziaria;
- ai revisori incaricati della revisione dei bilanci annuali di ciascuna Parte, laddove sia necessario il relativo coinvolgimento nel Progetto;
- ai consulenti di ciascuna Parte eventualmente nominati, unicamente nei limiti necessari per lo svolgimento delle attività oggetto del loro incarico.
9.4 Resta inteso che l’impegno alla riservatezza previsto dal presente articolo non sarà valido in caso d’informazioni preventivamente qualificate in maniera espressa come “non riservate” tra le Parti, che siano già di dominio pubblico o la cui divulgazione sia obbligatoria ai sensi di leggi e regolamenti, ovvero su richiesta delle Autorità competenti.
9.5 Gli obblighi di riservatezza di cui al presente Protocollo rimarranno validi ed efficaci per un periodo di 3 (tre) anni dalla scadenza o dalla risoluzione del medesimo, ferma restando la possibilità per le Parti di sottoscrivere ulteriori accordi di riservatezza, ove ritenuto necessario.
9.6 Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi al Protocollo in conformità al Regolamento UE 679/2016, al D.lgs. n. 196/2003 e al D.lgs. n. 101/2018, nonché ai provvedimenti dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Con successivi accordi, le Parti determineranno le rispettive responsabilità in merito ai trattamenti dei dati personali che dovessero derivare dall’attuazione del presente Protocollo.
Articolo 10 – Responsabilità amministrativa e anticorruzione
10.1 Al fine di prevenire la commissione dei reati, ciascuna delle Parti dichiara di aver adottato e di attuare:
- con riferimento alla Fondazione CDP, il Modello di organizzazione, gestione e controllo e una Policy Anticorruzione (“Modello Fondazione CDP”) e un Codice etico (“Codice Etico Fondazione CDP”), in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (“Decreto”), disponibili sul sito istituzionale della stessa (https://www.cdp.it/sitointernet/it/fondazione_governance.page#);
- con riferimento alla Fondazione Milan, il Modello di organizzazione, gestione e controllo (“Modello Fondazione Milan”) e un Codice etico (“Codice Etico Fondazione Milan”), in conformità alle disposizioni del Decreto, disponibili sul sito istituzionale della stessa (https://www.fondazionemilan.org/la-fondazione/bilanci-e-documenti/);
- con riferimento al DGMC, il Ministero della Giustizia ha adottato un Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012 (“Piano”) e un Codice di comportamento (“Codice di Comportamento”), disponibili sul sito istituzionale dello stesso (https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/altri_contenuti_prevenzione_della_corruzione);
- con riferimento alla FIGC, il Modello di organizzazione, gestione e controllo (“Modello FIGC””), un Codice etico (“Codice Etico FIGC”) ed il Regolamento Safeguarding in conformità alle disposizioni del Decreto, disponibili sul sito istituzionale della stessa (figc.it).
10.2 È interesse primario delle Parti che non solo i propri dipendenti, ma anche tutti coloro che incorrano in relazioni contrattuali con esse, svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nei Codici Etici, nel Codice di Comportamento, nel Piano e nei Modelli. A tal fine, le Parti prendono atto e accettano che qualsiasi violazione grave o reiterata dei principi ivi contenuti è considerata un inadempimento degli obblighi scaturenti dal Protocollo e ne determina la risoluzione ai sensi dell’articolo 1456 c.c., nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla/e Parte/i adempiente/i.
10.3 A tal fine, le Parti dichiarano di conoscere integralmente i principi e criteri contenuti nei propri Codici Etici, Modelli, Piano e Codice di Comportamento e si impegnano a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nei predetti documenti: (a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione delle Parti; (b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (a), e (c) i collaboratori esterni delle Parti. Le Parti garantiscono che i propri dipendenti e/o collaboratori e/o soci e/o amministratori e/o legali rappresentanti e/o chiunque partecipi, a qualsiasi titolo, alla realizzazione di quanto forma oggetto del Protocollo e/o faccia parte della propria organizzazione non terrà comportamenti, omissivi e/o commissivi, che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, dei principi, delle previsioni e delle norme del proprio Codice Etico, del Modello, del Piano e del Codice di Comportamento e/o di tutta la normativa applicabile e/o che risultino lesivi dell’immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui le Parti si riconoscono e che applicano nell’esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con soggetti terzi.
10.4 Ciascuna Parte dichiara inoltre:
- di aver adottato, nell’ambito della propria struttura aziendale, cautele necessarie al fine della prevenzione dei reati presupposto della responsabilità di cui al D. Lgs. 231/2001;
- l’assenza di procedimenti pendenti a proprio carico per l’accertamento della responsabilità di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- l’assenza di condanne passate in giudicato per i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex articolo 444 del codice di procedura penale;
- di non essere stata sottoposta alle misure cautelari previste dal D. Lgs. n. 231/2001;
- di impegnarsi alla data di firma del Protocollo e per tutta la durata del medesimo, a:
- comunicare ogni eventuale procedimento pendente a proprio carico per l’accertamento della responsabilità di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- comunicare ogni eventuale condanna passata in giudicato riportata ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 del codice di procedura penale; e
- comunicare ogni eventuale misura cautelare applicata prevista dal D. Lgs. n. 231/2001.
10.5 Qualora le dichiarazioni sopra rilasciate risultino, successivamente alla conclusione del Protocollo, false, incomplete, non corrette o non accurate, ovvero qualora nel corso del rapporto scaturente dal Protocollo uno degli impegni di comunicazione assunti ai sensi degli articoli che precedono non sia adempiuto, ovvero ancora qualora, a seguito del verificarsi di uno o più degli eventi oggetto degli impegni di comunicazione sopra indicati, la posizione di una Parte si sia aggravata rispetto alle circostanze rese note all’atto della stipula del Protocollo in maniera tale da compromettere in misura rilevante la propria capacità di adempiere le obbligazioni da essa assunte con il Protocollo, le altre Parti potranno avvalersi della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1456 c.c.
Articolo 11 - Tavolo Tecnico
11.1 Ai fini della realizzazione degli obiettivi indicati nel Protocollo, è costituito un tavolo tecnico composto da quattro membri, ciascuno dei quali nominato da una delle Parti come proprio rappresentante. Tale tavolo tecnico si riunisce almeno semestralmente allo scopo di:
- verificare in via preliminare la piena coerenza dei programmi e degli interventi che saranno individuati ed attuati;
- monitorare l’avanzamento delle attività in relazione agli obiettivi finali del Progetto.
11.2 Le Parti provvederanno alla reciproca formale comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dalle medesime nominati. Detti rappresentanti possono essere sostituiti previa comunicazione scritta.
Articolo 12 – Comunicazioni
12.1 Le comunicazioni previste dal presente Protocollo o ai sensi di legge devono essere effettuate per iscritto mediante PEC – anticipata a mezzo e-mail – inviata alle Parti presso i rispettivi indirizzi sotto riportati:
- per il DGMC:
Direzione Generale per la Giustizia Minorile e Riparativa
PEC – prot.dgmc@giustizia.it
- per la Fondazione CDP:
Alla c/a della dott.ssa Francesca Sofia – Direttore Generale
e-mail: francesca.sofia@cdp.it
PEC: fondazione@pec.fondazionecdp.it
- per la Fondazione Milan:
Alla c/a del dott. Rocco Giorgianni – Segretario Generale
e-mail: rocco.giorgianni@acmilan.com
PEC: fondazionemilan@pec.acmilan.com
- per la FIGC:
Alla c/a del dott. Vito Di Gioia - Segretario Nazionale del Settore Giovanile e Scolastico
e-mail: v.digioia@figc.it - sgs.segreteria@figc.it
PEC: sgs.segreteria@pec.figc.it
Le Parti eleggono domicilio presso gli indirizzi sopra riportati.
Articolo 13 - Segni Distintivi e attività di comunicazione
13.1 Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare il nome, il marchio o qualsiasi altro segno distintivo (i “Segni Distintivi”) delle altre Parti senza il preventivo consenso scritto di queste ultime, o secondo le diverse modalità che saranno concordate in forma scritta tra le Parti.
13.2 Tutte le iniziative e le campagne di comunicazione, di qualunque tipo e attuate con qualunque mezzo, inerenti al presente Protocollo o alle attività ivi contemplate dovranno essere preventivamente concordate in forma scritta tra le Parti e saranno svolte in linea con i rispettivi programmi di comunicazione.
13.3 Resta inteso che su tutti i materiali e le iniziative di comunicazione connessi al presente Protocollo o alle attività ivi contemplate, i Segni Distintivi di ciascuna delle Parti avranno uguale rilevanza e visibilità, anche in termini di dimensione e posizionamento grafico.
13.4 Le Parti prendono atto che l’ideazione di attività di divulgazione e comunicazione dovrà attenersi alla normativa in materia di privacy e a quanto prescritto dall’art. 13 del D.P.R. 448/1988, ai sensi del quale “Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento”.
Articolo 14 – Miscellanea
14.1 Qualsiasi modifica al presente Protocollo non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.
14.2 Le Parti espressamente riconoscono che nessuna delle stesse avrà la facoltà di cedere i diritti e/o le obbligazioni derivanti dal presente Protocollo senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti.
Articolo 15 - Trattamento fiscale
15.1 Il presente Protocollo è soggetto all’imposta di registro in misura fissa ed in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della Tariffa – Parte Seconda del DPR 16 aprile 1986, n. 131. Si farà carico dell’imposta la Parte che chiederà la registrazione.
Articolo 16 - Legge applicabile e foro competente
16.1 Il presente Protocollo, i relativi contenuti, l’applicazione, l’interpretazione e le relazioni tra le Parti sono regolati dal diritto
16.2 Le Parti concordano di sottoporre qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le stesse in relazione o in dipendenza del presente Protocollo in via esclusiva al Foro di Roma, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di rito.
Roma, 19 maggio 2025
Letto, approvato e sottoscritto.
Ministero della giustizia
Il Ministro
Carlo Nordio
Fondazione Milan
Il Presidente
Paolo Scaroni
Fondazione CDP
Il Presidente
Giovanni Gorno Tempini
FIGC
Il Presidente
Gabriele Gravina
ALLEGATI:
1. Progetto