Semilibertà ordinaria

aggiornamento: October 28, 2026

►Cos'è

La semilibertà è una misura alternativa alla detenzione prevista dagli artt. 48 e seguenti dell'Ordinamento penitenziario. 

►In cosa consiste

La Semilibertà consente al condannato e all’internato di trascorrere parte della giornata fuori dall'istituto penitenziario per svolgere attività lavorative, formative, di studio, familiari o comunque utili al reinserimento sociale, con obbligo di rientro in istituto negli orari stabiliti.

La misura mira a favorire il graduale reinserimento del condannato nella società, mantenendo al contempo un collegamento con l'istituto penitenziario.

►Autorità giudiziaria competente per la concessione

La concessione della semilibertà compete al Tribunale di sorveglianza, che decide sulla base degli elementi forniti dall'istituto penitenziario, dall'Ufficio di esecuzione penale esterna (Uepe) e della documentazione relativa al percorso trattamentale del detenuto.

►Quando può essere concessa

La semilibertà può essere concessa:

  • al condannato che abbia dimostrato progressi nel percorso rieducativo
  • quando esistano concrete possibilità di reinserimento sociale
  • per consentire lo svolgimento di attività lavorative, formative, culturali o di utilità sociale
  • dopo l'espiazione della quota di pena prevista dalla legge, salvo i casi particolari espressamente disciplinati dall'Ordinamento penitenziario
  • quando non sussistano elementi tali da far ritenere probabile la commissione di ulteriori reati.

►Ruolo e compiti dell'Uepe nella fase istruttoria

Durante la fase istruttoria l'Uepe fornisce alla Magistratura di sorveglianza laddove la persona è libera e all’Istituto penitenziario, laddove trovasi detenuta, gli elementi necessari per valutare l'idoneità del soggetto alla misura. In particolare:

  • lo svolgimento di colloqui con il soggetto
  • lo svolgimento di indagini socio-familiari e territoriali al fine di acquisire informazioni sulle condizioni personali, familiari, lavorative e abitative
  • la verifica sull'esistenza di opportunità di lavoro, studio o altre attività esterne
  • il prendere contatti con enti, servizi e soggetti del territorio coinvolti nel futuro percorso.

L’Uepe contribuisce, inoltre, alla definizione del programma di trattamento individualizzato.

►Ruolo e compiti dell'Uepe nella fase di esecuzione

Una volta concessa la misura, la responsabilità del trattamento resta affidata al direttore dell’istituto penitenziario e l'Uepe assume funzioni di vigilanza e assistenza nell’ambiente libero.

Effettua il monitoraggio del percorso trattamentale e opera in stretto raccordo con gli operatori dell'istituto penitenziario, presso il quale il soggetto in semilibertà trascorre, di regola, le ore notturne.

►Autorità giudiziaria competente nella fase di esecuzione

Durante l'esecuzione della semilibertà la competenza appartiene:

  • al Magistrato di sorveglianza per i provvedimenti di gestione ordinaria della misura, le prescrizioni, le questioni esecutive e la concessione della libertà anticipata;
  • al Tribunale di sorveglianza per le decisioni che incidono sul regime della misura, comprese eventuali revoche o modifiche sostanziali.



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