Detenzione domiciliare sostitutiva

aggiornamento: October 28, 2026

►Cos’è

La detenzione domiciliare sostitutiva è una delle pene sostitutive delle pene detentive brevi previste all’art. 56 della Legge n. 689 del 1981 che consente di espiare la pena presso il domicilio.

►In cosa consiste

Il condannato deve permanere per non meno di 12 ore al giorno:

  • presso la propria abitazione
  • presso altro domicilio idoneo
  • in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza autorizzato.

La persona è tenuta a rispettare le prescrizioni imposte dal giudice e può essere autorizzata ad allontanarsi dal domicilio per specifiche esigenze, quali:

  • attività lavorativa
  • studio o formazione
  • cure mediche
  • esigenze familiari o sociali rilevanti.

La misura comporta quindi una limitazione della libertà personale, ma in un contesto extramurario che favorisce il mantenimento dei legami familiari e sociali.

►Autorità giudiziaria competente per la concessione

La detenzione domiciliare sostitutiva è concessa dal giudice della cognizione al momento della sentenza di condanna.

►Quando può essere concessa

Può essere concessa quando la pena detentiva inflitta non supera i 4 anni di reclusione o arresto e il giudice deve ritenere che la pena sostitutiva sia idonea a favorire la rieducazione del condannato e a prevenire la recidiva, valutando:

  • personalità dell'imputato
  • precedenti penali e giudiziari
  • condotta tenuta dopo il reato
  • situazione familiare, lavorativa e abitativa
  • possibilità di rispettare le prescrizioni.

È inoltre necessario che vi sia un luogo idoneo all'esecuzione della pena e che il soggetto possa effettivamente rispettare le prescrizioni imposte.

►Differenze rispetto alla misura della Detenzione domiciliare ordinaria

La detenzione domiciliare sostitutiva è applicata dal giudice della cognizione al momento della sentenza di condanna; questa è la principale differenza rispetto alla detenzione domiciliare prevista dall'Ordinamento penitenziario (art. 47-ter O.P.), che invece costituisce una misura alternativa concessa dal Tribunale di sorveglianza.

►Ruolo e compiti dell'Uepe nella fase istruttoria

Nella fase istruttoria che precede l'applicazione della pena sostitutiva, l'Uepe svolge un'attività fondamentale di analisi, valutazione e progettazione trattamentale, finalizzata a fornire all'autorità giudiziaria gli elementi necessari per verificare la concreta praticabilità della misura e la sua idoneità rispetto alle esigenze di reinserimento sociale e di prevenzione della recidiva.

L'Uepe procede innanzitutto all'acquisizione delle informazioni concernenti:

  • la situazione personale e familiare del soggetto
  • le condizioni abitative e l'idoneità del domicilio proposto per l'esecuzione della pena
  • la posizione lavorativa e reddituale
  • il percorso scolastico o formativo eventualmente in corso
  • le condizioni sanitarie, psicologiche o di dipendenza patologica
  • le risorse sociali e relazionali disponibili sul territorio
  • gli eventuali fattori di rischio connessi alla commissione di ulteriori reati.

A tal fine vengono effettuati colloqui con l'interessato e, ove necessario, con i familiari, nonché contatti con i servizi sanitari, sociali, educativi, formativi e lavorativi del territorio.

Particolare rilievo assume la verifica dell'effettiva disponibilità e adeguatezza del luogo in cui dovrebbe essere eseguita la detenzione domiciliare sostitutiva, accertando:

  • la disponibilità di un’abitazione che non sia occupata abusivamente
  • la compatibilità del contesto familiare con gli obiettivi trattamentali
  • l'assenza di situazioni che possano ostacolare il controllo o favorire comportamenti devianti
  • la presenza di condizioni idonee a consentire lo svolgimento delle prescrizioni e delle attività autorizzate.

Sulla base degli elementi raccolti, l'Uepe elabora il programma di trattamento individualizzato, che costituisce lo strumento operativo attraverso il quale vengono definiti gli impegni e gli interventi finalizzati al reinserimento sociale del condannato, individuando:

  • gli obiettivi trattamentali da perseguire
  • le attività lavorative da svolgere o da ricercare
  • gli eventuali percorsi formativi o di istruzione
  • gli interventi terapeutici, sanitari o socioassistenziali necessari
  • le modalità di mantenimento dei rapporti familiari positivi
  • gli impegni specifici assunti dal condannato nel percorso di responsabilizzazione.

L'Uepe trasmette all'autorità giudiziaria una dettagliata relazione contenente:

  • gli esiti dell'indagine socio-familiare
  • la valutazione professionale del caso
  • l'analisi delle risorse e delle criticità emerse
  • la proposta di programma di trattamento.

La relazione consente al giudice di valutare se la detenzione domiciliare sostitutiva sia concretamente attuabile e idonea a realizzare le finalità di rieducazione della pena previste dall'articolo 27 della Costituzione.

►Ruolo e compiti dell’Uepe in fase di esecuzione

Nella fase di esecuzione della detenzione domiciliare sostitutiva, l'Uepe svolge funzioni di accompagnamento, sostegno e controllo del programma di trattamento, assicurando il rispetto delle prescrizioni stabilite dall'autorità giudiziaria e favorendo il reinserimento sociale del condannato, prevenendo il rischio di recidiva.

All'avvio della detenzione domiciliare sostitutiva, l'Uepe:

  • prende in carico il condannato
  • illustra gli obblighi e le prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria
  • definisce le modalità operative di svolgimento del programma di trattamento.

L'Uepe cura l'attuazione del programma di trattamento individualizzato, promuovendo interventi diretti a:

  • favorire l'inclusione sociale e lavorativa
  • sostenere percorsi di istruzione e formazione professionale
  • incentivare il recupero delle competenze personali e relazionali
  • promuovere il mantenimento o il rafforzamento dei legami familiari positivi
  • sostenere eventuali percorsi terapeutici, sanitari o di recupero dalle dipendenze.

Il procedimento per l'applicazione e la determinazione delle prescrizioni si articola in due fasi principali:

  • Fase di cognizione (Il Giudice del merito): Ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p., con la sentenza di condanna, il Giudice della cognizione applica la pena sostitutiva. Sulla base del programma di trattamento elaborato dall'Uepe, il giudice indica le prescrizioni e gli obblighi corrispondenti che il condannato dovrà rispettare
  • Fase di esecuzione (Il Magistrato di sorveglianza): Una volta che la sentenza diventa irrevocabile, il Pubblico Ministero trasmette gli atti al Magistrato di sorveglianza competente per il territorio. Come stabilito dall'art. 661 c.p.p. e dall'art. 678 comma 1-bis c.p.p., quest'ultimo provvede entro 45 giorni con un'ordinanza in cui verifica l'attualità delle prescrizioni, potendo confermarle o modificarle per adeguarle alle concrete esigenze del condannato.

Nel corso dell'esecuzione, gli operatori dell'Uepe effettuano una continua attività di osservazione professionale del condannato finalizzata a:

  • controllare l'evoluzione della situazione personale, familiare e lavorativa del condannato
  • individuare eventuali criticità o fattori di rischio
  • valorizzare le risorse personali e sociali disponibili
  • sostenere il percorso di responsabilizzazione e di cambiamento
  • verificare l'adesione del soggetto agli obiettivi del programma trattamentale e alla capacità di rispettare gli impegni assunti.

L'Uepe assicura il coordinamento con:

  • servizi sociali degli enti locali
  • servizi sanitari e per le dipendenze
  • centri per l'impiego
  • strutture formative
  • enti del Terzo Settore e del volontariato
  • altri soggetti pubblici e privati coinvolti nel percorso di inclusione sociale.

Tale attività di rete è finalizzata a creare condizioni favorevoli per il reinserimento del condannato nella comunità.

L'Uepe riferisce periodicamente al Magistrato di sorveglianza sull'andamento della pena sostitutiva mediante relazioni contenenti:

  • il grado di adesione al programma di trattamento
  • l'osservanza delle prescrizioni
  • i progressi compiuti nel percorso di reinserimento sociale
  • eventuali criticità emerse.

L'Uepe inoltre comunica tempestivamente:

  • le gravi o reiterate violazioni delle prescrizioni
  • l'abbandono delle attività previste dal programma
  • l'insorgenza di situazioni incompatibili con la prosecuzione della misura
  • ogni altro fatto rilevante ai fini dell'esecuzione.

►Ruolo e compiti dell’Uepe in fase conclusiva

Al termine dell'esecuzione, l'Uepe redige una relazione conclusiva, illustrando:

  • il comportamento tenuto dal condannato
  • il livello di partecipazione al programma trattamentale individualizzato
  • gli obiettivi raggiunti
  • gli esiti del percorso di reinserimento sociale.

►Autorità giudiziaria competente per l’esecuzione e a decidere sull’istanza di liberazione anticipata

L'autorità giudiziaria è il Magistrato di sorveglianza.




Questa scheda ti ha soddisfatto?