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Fausto Giunta, Ghiribizzi penalistici per colpevoli, Pisa, ETS 2019

Copertina di Fausto Giunta, Ghiribizzi penalistici per colpevoli, 2019

8 gennaio 2021

collocazione:  MAG.  300  43557

Il volume raccoglie saggi in parte editi, pensieri sparsi che ruotano attorno allo statuto del diritto penale. L’A. riflette sulla funzione, l’efficacia e le prospettive della disciplina, a partire dal nome, diritto penale, dove l’aggettivo indica la modalità dell'intervento sociale: il “bastone dell’ordinamento”, ma il suo baricentro è il  sostantivo, che chiama in causa le garanzie legittimanti e delimitanti il potere punitivo in un ordinamento liberale.
Dalla premessa derivano sintetici e molto succosi ragionamenti sulla riserva di legge, sulla nozione di divieto, sulla testualità della norma, sulle fattispecie di reato e sull’inapplicabilità dell’analogia. L’ “insularità” del diritto penale sta a cuore all’A., che insiste sui confini dello ius puniendi, che devono restare certi, lo impone il garantismo costituzionale. Belle le pagine sul linguaggio del diritto penale, strumento da utilizzare con precisione e determinatezza, giusta l’incostituzionalità della norma penale indeterminata, irreparabile in via interpretativa. L’A. è molto critico nel segnalare che tale “miracolo” si compie, tuttavia, quando ex post prevale un’interpretazione stabile, sul supposto che sia  insopportabile lasciare privi di tutela i cittadini e la collettività: è così che il principio di legalità cede il passo alla determinatezza e sacrifica il fondamento costituzionale della riserva di legge, baluardo a difesa del perimetro entro il quale deve muoversi il diritto penale. Rispetto al  diritto civile, regno della clausola indeterminata, il diritto penale ha bisogno della formula della legge - chiara, precisa e determinata – discussa e approvata in Parlamento, dal confronto tra una maggioranza e una minoranza, in quanto un fatto può essere considerato penalmente rilevante solo qualora rappresenti un’esigenza condivisa dall’intera collettività nazionale. Alla riserva di legge è affidato il compito di tutelare la libertà di autodeterminazione dei singoli, che devono essere previamente edotti delle conseguenze penali derivanti dalla loro condotta, ma è diretta anche a garantire la centralità dell’unico organo costituzionalmente legittimato a legiferare, in bonam e in malam partem, in materia penale. Così è stato per la vicenda Taricco, a proposito della quale l’A. sottolinea il “girotondo giurisprudenziale” tra le Corti, nazionali ed europea, concluso con perentoria fermezza dal custode della Carta fondamentale, la Corte costituzionale, con sentenza 115/2018 in cui sono ribaditi i caratteri del diritto penale, tra cui la testualità e la conseguente precisione linguistica degli enunciati normativi. “Né alla giurisdizione né al diritto dell’Unione europea compete rimettere in discussione l’impianto illuministico del nostro diritto penale costituzionale, quale condensato di principi supremi, non negoziabili e non subalterni alla dimensione giuridica sovranazionale, per la cui tutela è lecita, anzi doverosa, l’attivazione, seppure in extremis, dei contro limiti […]. Non si tratta di sovranismo fuori del tempo, ma di valori identitari, che fondano la nostra irriducibile e inderogabile specificità penalistica”. Buona lettura.