Azioni successorie

aggiornamento: March 27, 2020

AZIONI SUCCESSORIE

Quali azioni possono essere esercitate quando si ritiene di aver subito un torto in relazione ai propri diritti ereditari
Sono diverse le tipologie di azioni giudiziarie che un erede può esercitare, quando ritiene che i propri diritti successori siano stati lesi. Il Tribunale competente è sempre quello del luogo di apertura della successione, ossia il Tribunale del luogo di ultimo domicilio del defunto.
Le diverse azioni possono normalmente essere esercitate insieme, nell’ambito di un’unica causa (ad esempio, nella stessa causa si potrà impugnare il testamento perché ritenuto falso, chiedere in ogni caso la riduzione delle disposizioni lesive dei propri diritti di legittima e chiedere la divisione ereditaria). L’introduzione della causa deve essere obbligatoriamente preceduta da un tentativo di mediazione davanti ad un organismo di conciliazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia.

 

Azione di petizione ereditaria
È disciplinata all’articolo 533 del Codice Civile ed è l’azione con cui l’erede può far valere la sua qualità e chiedere la restituzione di beni ereditari a chi li possegga. Può essere esercitata sia contro altri eredi, sia contro chi possegga beni ereditari senza averne titolo.
Può essere esercitata senza limiti di tempo (è imprescrittibile), ma incontra il limite dell’eventuale acquisto della proprietà per usucapione da parte del possessore.

 

Azione di impugnazione testamentaria
È l’azione con cui si possono far valere varie cause di invalidità del testamento: la falsità del testamento (quando non è stato scritto dal defunto), difetti di forma (ad esempio, la mancanza della data o della firma nel testamento olografo), l’incapacità del testatore (ad esempio perché minore di età, perché interdetto, perché incapace di intendere e volere al momento della redazione del testamento), un vizio della volontà (quando ad esempio il testamento è stato frutto di dolo o violenza).
Normalmente il diritto di far valere l’invalidità del testamento si prescrive in cinque anni dall’apertura della successione o dal momento in cui è data esecuzione alle disposizioni testamentarie (quando il testamento viene pubblicato dal notaio); nei casi più gravi di nullità per contrarietà alla legge (ad esempio quando il testamento è frutto di un patto successorio) o di gravi vizi di forma (ad esempio mancanza della data o della firma nel testamento olografo) non vi sono termini di prescrizione.

 

Azione di riduzione
È l’azione spettante a chi ritenga che sia stato violato il proprio diritto alla quota di legittima. I parenti più stretti del defunto - figli, coniuge o parte dell’unione civile, genitori, altri ascendenti o discendenti se esistenti - sono detti legittimari ed hanno diritto ad una quota del patrimonio ereditario del defunto fissata per legge.
Attraverso l’azione di riduzione essi possono ottenere la riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie lesive dei loro diritti, ed anche delle donazioni effettuate in vita dal defunto, fino alla reintegrazione della quota loro riservata per legge.
L’azione deve essere esercitata entro dieci anni dall’apertura della successione.

 

Azione di divisione ereditaria
È l’azione con cui ogni coerede può chiedere la divisione dei beni ereditari.
Il diritto di chiedere la divisione dei beni in comunione ereditaria non è soggetto a termini di durata.

 

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