Comunione e divisione ereditaria

aggiornamento: March 27, 2020


COMUNIONE EREDITARIA

Si ha comunione ereditaria quando al defunto succedono più eredi, i quali diventano comproprietari dei beni e contitolari dei diritti e dei debiti che fanno parte dell’eredità. Dunque, se vi sono più eredi (ad esempio i figli ed il coniuge), ciascuno dei coeredi diventa contitolare di una quota dei beni e dei rapporti appartenenti al defunto.
Le quote possono essere diverse stabilite dal defunto nel testamento, in mancanza di testamento deve farsi riferimento alle regole della successione legittima di cui agli artt. 565 e seguenti del Codice Civile.
Ad esempio se il defunto lascia un coniuge e due figli, in assenza di testamento le quote ereditarie saranno di 1/3 per il coniuge ed 1/3 per ciascuno dei figli.

 

Debiti ereditari
L'art. 752 del Codice Civile dispone che gli eredi rispondono dei debiti ereditari in proporzione alle loro quote ereditarie, salvo diversa disposizione del testatore.
Ciò significa che, nel caso precedente di tre coeredi per pari quote di 1/3, ciascuno di essi sarà tenuto a rispondere nei limiti di 1/3 del debito.

 

Crediti ereditari
La regola contenuta nell'art. 752 del Codice Civile vale solo per i debiti ereditari.
Ciò significa che i crediti ereditari possono essere riscossi per l'intero anche da un solo degli eredi  , ma su di essi si forma comunque la comunione ereditaria.

 

Possibilità di cedere la propria quota ereditaria
È previsto un diritto di prelazione, ossia un diritto di precedenza in capo agli altri coeredi.
L'art. 732 prevede infatti che il coerede, il quale intenda alienare la propria quota (o parte di essa) ad un estraneo, sia tenuto a notificare la proposta di alienazione con indicazione del prezzo, agli altri coeredi, i quali possono far valere la propria volontà di acquistare la quota con precedenza rispetto ad un estraneo.

 

 

DIVISIONE EREDITARIA

La comunione ereditaria si scioglie attraverso un procedimento di divisione, che consente al coerede di diventare unico proprietario dei beni che gli sono assegnati ed il cui valore corrisponde a quello della sua quota ereditaria. Si distinguono diversi tipi di divisione ereditaria.

 

Divisione contrattuale
Si ha quando i coeredi concordano sull’effettuazione della divisione e sul suo contenuto, in questo caso la divisione si realizza attraverso un accordo tra i coeredi che prende il nome di contratto di divisione. Il contratto di divisione deve essere stipulato tra tutti i coeredi a pena di nullità.
Se ha ad oggetto beni immobili o altri diritti reali immobiliari (ad esempio l’usufrutto) deve avere forma scritta, essere autenticato da un notaio e trascritto. Se nella divisione è coinvolto un soggetto incapace (come un minore o un interdetto), è necessaria l’autorizzazione del giudice.

 

Divisione giudiziale
Si ha quando i coeredi non riescono ad accordarsi: in tal caso dovranno rivolgersi al giudice. La legge prevede due tipi di procedimento.

 

Divisione a domanda congiunta
Essa presuppone che i coeredi siano d’accordo sul fatto di dividere il patrimonio ereditario e  sull’entità delle rispettive quote, ma non sui beni da cui ciascuna delle porzioni da assegnare in proprietà ai singoli coeredi deve essere composta. Si tratta di un procedimento semplificato che consente di passare direttamente alla formazione dei lotti o porzioni da assegnare in proprietà esclusiva a ciascun coerede.
È avviata con un unico ricorso sottoscritto da tutti i coeredi, depositato presso la cancelleria del Tribunale in cui si è aperta la successione (ossia del luogo di ultimo domicilio del defunto)

 

Divisione giudiziale ordinaria
È una causa civile ordinaria, che può essere azionata quando i coeredi non concordano sul fatto di dividere i beni di cui sono comproprietari oppure non concordano sulle modalità per attuare la divisione.
La causa può essere avviata da ciascun coerede innanzi al Tribunale dove si è aperta la successione, tutti i coeredi devono essere citati in giudizio. Prima dell’avvio del giudizio, è inoltre sempre necessario esperire un tentativo di mediazione innanzi ad un organismo di conciliazione riconosciuto dal Ministero.

 

Divisione testamentaria
Si ha quando è lo stesso defunto ad aver stabilito nel testamento le modalità con cui effettuare la divisione tra i coeredi.
In particolare il testatore:

  • può stabilire particolari regole per la formazione delle porzioni che spettano a ciascun coerede, ad esempio stabilendo che ogni porzione sia composta da un certo numero di beni mobili o immobili;
  • può disporre che la divisione venga effettuata secondo la stima di un terzo da lui stesso indicato, che prende il nome di arbitratore;
  • può dividere direttamente tra i coeredi i beni che compongono il suo patrimonio.

 

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