Diritto di visita nei confronti di minore residente all'estero
aggiornamento: January 2, 2020
La Convenzione dell’Aia del 1980, che tratta la materia delle sottrazioni internazionali di minori, prevede anche la collaborazione tra Stati al fine di organizzare o tutelare l'esercizio effettivo del diritto di visita nei confronti di un minore che risiede abitualmente in uno Stato diverso da quello in cui risiede il soggetto richiedente.
Se lo Stato nel quale il bambino vive stabilmente ha ratificato/aderito alla Convenzione e la sua adesione è stata accettata dall’Italia, si può ricorrere alla cooperazione tra Stati prevista dalla Convenzione.
La Convenzione dell’Aia del 1980 è stata ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 15 gennaio 1994 n. 64 ed è attualmente applicata nelle relazioni tra l’Italia e gli Stati elencati nella seguente tabella
| paesi dalla A alla F | paesi dalla F alla P | paesi dalla P alla Z |
|---|---|---|
| Albania | Francia | Portogallo |
| Andorra | Georgia | Regno Unito |
| Argentina | Germania | Repubblica Ceca |
| Armenia | Giappone | Repubblica Dominicana |
| Australia | Grecia | Repubblica di Moldova |
| Austria | Guatemala | Romania |
| Bahamas | Honduras | San Marino |
| Belarus | Irlanda | Saint Kitts e Nevis |
| Belgio | Islanda | Serbia |
| Belize | Israele | Seychelles |
| Bosnia Erzegovina | Kazakistan | Singapore |
| Brasile | Lettonia | Slovacchia |
| Bulgaria | Lituania | Slovenia |
| Burkina Faso | Lussemburgo | Spagna |
| Canada | Macedonia | Sri Lanka |
| Cile | Malta | Sud Africa |
|
Cina (solo Hong Kong e Macao) |
Marocco | Svezia |
| Cipro | Mauritius | Svizzera |
| Colombia | Messico | Thailandia |
| Corea del Sud | Monaco | Trinidad e Tobago |
| Costa Rica | Montenegro | Turchia |
| Croazia | Nicaragua | Turkmenistan |
| Danimarca | Norvegia | Ucraina |
| Ecuador | Nuova Zelanda | Ungheria |
| El Salvador | Paesi Bassi | Uruguay |
| Estonia | Panama | U.S.A. |
| Federazione Russa | Paraguay | Uzbekistan |
| Fiji | Perù | Venezuela |
| Finlandia | Polonia | Zimbabwe |
L’elenco aggiornato dello stato delle ratifiche e adesioni si trova nell’apposita pagina del sito web della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato.
Se è applicabile la Convenzione dell’Aia del 1980, la cooperazione intenzionale offre le seguenti opportunità:
- L’interessato può contattare l'Autorità Centrale italiana per l'avvio della specifica procedura, compilando con attenzione i moduli che saranno forniti.
- L’autorità centrale trasmetterà la richiesta all’autorità centrale dello Stato in cui si vive abitualmente il bambino. L’autorità centrale estera contatterà il soggetto con cui il minore vive (solitamente il genitore affidatario) sollecitando la composizione amichevole e il ripristino volontario dei contatti.
- Se il soggetto con cui il minore vive si rifiuterà di attivare i contatti tra il bambino e il richiedente, sarà avviata la procedura giudiziaria avanti il giudice competente dello Stato estero della residenza abituale del minore.
- In alcuni Stati la procedura giudiziaria è avviata da organi pubblici dello Stato richiesto (avvocatura dello Stato, pubblico ministro, avvocati che lavorano nella stessa autorità centrale).
- In altri Stati la procedura giudiziaria deve essere avviata autonomamente dal soggetto che richiede l’attivazione dei contatti. Egli deve pertanto scegliere e farsi assistere da un proprio avvocato di fiducia.
- In questi casi, l’autorità centrale dello Stato estero solitamente facilita la ricerca dell’avvocato e fornisce le informazioni per ottenere l'assistenza legale gratuita, che verrà concessa se ricorrono le condizioni di reddito stabilite dalla normativa interna dello Stato richiesto.
- Il procedimento giudiziario si svolge secondo le norme processuali dello Stato estero richiesto.
- Nel chiedere l’attivazione dei contatti con il minore, il richiedente deve articolare una proposta dettagliata di incontri, compatibile con i propri impegni lavorativi e con quelli scolastici del bambino.
- Nel formulare la proposta, si tenga presente che raramente le decisioni in questa materia prevedono fin da subito periodi di permanenza del minore nello Stato di residenza dell’istante. Soprattutto se il bambino è piccolo o se l’assenza di contatti dura da molto tempo, è necessario riattivare la relazione affettiva nei luoghi familiari al bambino.
- Nel formulare la proposta di incontri, si consiglia di prevedere anche un calendario di contatti con il bambino per telefono e via skype.
Attenzione: se il minore risiede abitualmente in uno Stato dell’Unione Europea ed è già stato emesso (in Italia o in un altro Stato dell’Unione Europea) un provvedimento giudiziario che disciplina il diritto di visita, si può ricorrere alla procedura prevista dal Regolamento (CE) 2201/2003 (c.d. Bruxelles II bis).
Ai sensi dell’articolo 42 del Regolamento Bruxelles II bis, a certe condizioni quel provvedimento può essere messo immediatamente in esecuzione nello Stato di residenza abituale del minore, senza dunque necessità di attivare la procedura prevista dall’articolo 21 della Convenzione dell’Aia del 1980. In questo caso, è comunque opportuno farsi assistere da un legale.
Strutture di riferimento
Itinerari a tema
Questa scheda ti ha soddisfatto?




