Interdizione e inabilitazione

aggiornamento: February 19, 2015

L’interdizione può essere chiesta nei confronti della persona maggiorenne che si trova in condizioni di abituale infermità di mente, che la rende incapace di provvedere ai propri interessi quando ciò è necessario per assicurarle adeguata protezione.

 

L’inabilitazione riguarda l’infermo di mente il cui stato non è talmente grave da dar luogo a interdizione. Può essere inabilitato anche colui che, per prodigalità o per abuso di bevande alcoliche o di stupefacenti, espone sé o la sua famiglia a gravi pregiudizi economici.
Può essere inabilitato altresì il cieco o sordomuto dalla nascita del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.

 

Di regola il tutore viene scelto nello stesso ambito familiare dell’assistito; infatti, possono essere nominati: il coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il quarto grado. In alternativa viene scelto tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.

 

L’interdizione e l’inabilitazione possono essere chieste da:

  • il coniuge
  • i parenti entro il quarto grado
  • gli affini entro il secondo grado.

 

E’ necessaria l’assistenza del legale.
La richiesta di interdizione e inabilitazione può essere avanzata anche dal pubblico ministero.
Il procedimento si conclude con una sentenza, che può essere anche di rigetto.

 

 

Per altre informazioni:
URP uffici giudiziari di Genova
Tribunale di Roma




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