update: June 7, 2017

versione italiana

Harassment (criminal offence!)

The repeated sending of insulting and vulgar messages through computer and\or smartphone.

In addition to that emails, SMS, offensive MMS, offensive blog publications, forum and spyware used to track the victim’s online movements, mute calls are the form of harassment most used by aggressors, especially against female victims.

 

socio-legal aspects

Criminal behaviour:

  • art. 594 c.p. paragraph II (insult)
  • art. 595 c.p. paragraph III (defamation)
  • art. 660 c.p. (harassment)
  • art. 612 bis c.p. (stalking)

 

legal aspects

This conduct might cause a breach of Italian Statutory Law, specifically:

Art. 594 c.p. paragraph II, Insult: “Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente  è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosedici euro. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a milletrentadue euro, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone”.

Art. 595 c.p. paragraph III, Defamation: “Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699] , la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 . Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate  (c.p. 29,64)....” o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata”.

Art. 660 c.p. Harassment: “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a cinquecentosedici euro”.

Art. 612 c.p. Stalking: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante and grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo paragraph. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”.

 

additional information

Webography:

https://www.wiredsafety.org/subjects/cyberbullying.php

 

see also

Cyberstalking