Decreto 13 novembre 2023 - Concorso, per esami, a 107 posti a tempo indeterminato, area dei Funzionari, profilo professionale di Funzionario contabile, nei ruoli del personale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
November 13, 2023
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del Testo Unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e, in particolare, l’articolo 3 e l’articolo 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive integrazioni e modificazioni, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 concernente “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, come modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, sottoscritto il 29 luglio 2010;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali, triennio 2016/2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali, triennio 2019/2021, sottoscritto il 9 maggio 2022;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive integrazioni e modificazioni, recante “Codice in materia di protezione di dati personali”;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205 e il decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’Amministrazione digitale”, aggiornato alla Legge n. 41/2023;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante “Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego”;
Visto l’art. 6 (Equilibrio di genere) del D.P.R. 487/1992 come sostituito dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82 che garantisce l’equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, si evidenzia che alla data del 31 dicembre 2022, la percentuale di donne inquadrate nell’area dei Funzionari – profilo professionale di Funzionario contabile, era pari al 57% e quella degli uomini era pari al 43%;
Visto il D.P.C.M. 24 aprile 2020 con cui, in attuazione dell’articolo 3, comma 13, della legge 56/2019, sono stati aggiornati i compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici e al personale addetto alla vigilanza dei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” e, in particolare, l’articolo 8 concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” e in particolare l’articolo 3 recante “Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2022, n. 54 contenente “Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia di cui al D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 e al regolamento concernente l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della Giustizia, nonché dell’Organismo indipendente di valutazione di cui al D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 100”;
Visto in particolare, la tabella E allegata al suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, come da ultimo modificata dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2022, n. 54, con la quale sono state ridefinite le dotazioni organiche del personale appartenente alla prima, seconda e terza area funzionale del Comparto funzioni centrali del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria;
Ritenuta la propria competenza alla firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione penitenziaria;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020-2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”;
Visto l’art. 1, comma 861, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 31 agosto 2022, al n. 2207, ed in particolare l’art. 4 con il quale il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – è stato autorizzato ad indire le procedure concorsuali di cui alle Tabelle 7 e 8 allegate al medesimo decreto;
Tenuto conto che la procedura concorsuale per il profilo professionale di Funzionario contabile autorizzata con nota 3 dicembre 2021, n. DFP-P-8134, si è conclusa con un numero di vincitori inferiore rispetto ai posti a concorso;
Vista la nota 8 marzo 2023, n. 98869, con la quale è stata chiesta al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’autorizzazione all’avvio della procedura concorsuale finalizzata all’assunzione di n. 107 unità di personale appartenente all’area dei Funzionari – profilo professionale di Funzionario contabile, attesa la specificità di detta professionalità;
Vista la nota 27 luglio 2023, n. DFP-0048108-P, con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica autorizza il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria a svolgere direttamente la procedura concorsuale per il reclutamento delle suddette 107 unità di personale appartenente al Comparto Funzioni Centrali, area dei Funzionari – profilo professionale di Funzionario contabile, in quanto per il carattere di specificità non può essere considerato profilo comune;
Visto il P.D.G. 14 novembre 2022, con il quale si è proceduto alla trasposizione automatica nel nuovo sistema di classificazione del personale dell’Amministrazione penitenziaria, a decorrere dal primo novembre 2022;
Attesa la necessità di emanare la procedura concorsuale per complessive 107 unità da inquadrare nell’area dei Funzionari – profilo professionale di Funzionario contabile;
DECRETA
Articolo 1
(Posti disponibili a concorso)
- E’ indetto un concorso pubblico, per esami, a n. 107 unità da inquadrare a tempo indeterminato, nell’area dei Funzionari - profilo professionale di Funzionario contabile, del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
- Il 20% dei posti, pari a n. 21 posti, sono riservati al personale interno appartenente all’area degli Assistenti del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3.
- I posti riservati di cui al precedente comma 2, qualora non coperti, saranno devoluti agli altri concorrenti esterni in ordine di graduatoria.
- L’Amministrazione Penitenziaria si riserva la facoltà di revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonché le connesse attività di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti - in aumento o in decremento - sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2023 - 2025.
- Il presente Bando sarà pubblicato nel Portale unico del reclutamento “inPA” all’indirizzo inpa.gov.it nonché nel sito istituzionale del Ministero della Giustizia www.giustizia.it.
Articolo 2
(Categorie riservatarie, preferenze e parità di genere)
- In materia di categorie riservatarie, preferenze e parità di genere si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 487/1992, come sostituito dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d’obbligo prevista dall’articolo 3, comma 1, della medesima legge e agli articoli 1014, comma 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il codice dell’ordinamento militare.
- Gli eventuali titoli di riserva di cui al comma 1 nonché i titoli di preferenza a parità di merito, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa.
- Le riserve di legge sono valutate esclusivamente all’atto della formulazione della graduatoria definitiva di cui al successivo articolo 10.
Articolo 3
(Requisiti e condizioni per la partecipazione)
- Per la partecipazione al presente concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana. Sono ammessi, inoltre, tutte le categorie di stranieri indicate all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, commi 1, 2 e 3 bis, e i familiari di cittadini dell’Unione (o italiani) ai sensi dell’art. 24 della direttiva 2004/38;
- godimento dei diritti civili e politici;
- diploma di laurea (DL) in: Economia e commercio; laurea (L): L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale, L-33 Scienze economiche; laurea magistrale (LM): LM-56 scienze dell'economia, LM-77 scienze economico-aziendali; laurea specialistica (LS): 64/S scienze dell'economia, 84/S scienze economico-aziendali; ovvero titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente. Per i titoli di studio conseguiti all’estero, i candidati devono, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, indicare gli estremi del provvedimento per il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiarazione che provvederà a richiedere l’equiparazione. I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali in attesa dell’emanazione del suddetto provvedimento che dovrà essere prodotto prima della definizione della graduatoria finale.
- idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni di Funzionario contabile. L’Amministrazione si riserva di accertare tale requisito prima dell’assunzione all’impiego. Tale requisito vale solo per i soggetti con disabilità.
- qualità morali e di condotta previste dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o licenziati a seguito di procedimento disciplinare, o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi, o interdetti dai pubblici uffici per effetto di sentenza passata in giudicato.
- L’Amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, nonché il possesso del requisito della condotta e delle qualità morali.
- I requisiti richiesti devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso sia all’atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.
- I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali. L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento del Direttore Generale del Personale, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti o per la mancata osservanza dei termini stabiliti nel presente bando.
Articolo 4
(Procedura di partecipazione tramite il Portale inPA)
- La domanda di ammissione al concorso dovrà pervenire entro le ore 23.59 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sul Portale unico del reclutamento, esclusivamente attraverso la piattaforma inPa disponibile all’indirizzo inpa.gov.it, previa registrazione sul medesimo portale.
- La registrazione al portale è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione SPID, CIE, CNS o eIDAS. La domanda di partecipazione deve essere redatta attraverso la procedura telematica del portale inPA attraverso i seguenti passaggi:
- autenticazione personale attraverso SPID, CIE, CNS o eIDAS;
- scelta del concorso per 107 funzionari contabili del Ministero della giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria;
- compilazione on line del format di candidatura (attenzione: tutto quanto non dichiarato nel format non sarà rilevabile in altro modo, ivi compresi gli eventuali titoli di preferenza);
- inoltro della domanda, dopo aver inserito tutti i dati richiesti e completato tutte le sezioni, mediante il pulsante “Conferma e Invia” nella sezione “Verifica e invio” (senza tale ultimo passaggio la domanda non risulterà presentata).
La domanda può essere compilata anche in più momenti: i dati resteranno salvati nella propria area personale, nella sezione “le mie candidature”. La domanda sarà valida e regolarmente presentata solo se si termina la procedura completando l’invio entro la data di scadenza indicata nel presente bando.
Al termine della compilazione, dopo aver eseguito l’invio, il portale consente di scaricare una ricevuta della domanda presentata con attribuzione di un codice identificativo associato in maniera univoca alla singola candidatura. In caso di presentazione di più domande, sarà presa in considerazione soltanto l’ultima domanda trasmessa cronologicamente entro il termine fissato.
- Non saranno prese in considerazione domande trasmesse in modalità diversa da quella sopra indicata.
Articolo 5
(Compilazione della domanda)
- Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni:
- il cognome e il nome;
- la data, il comune di nascita e il codice fiscale;
- il possesso della cittadinanza italiana ovvero uno degli altri status di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del presente bando;
- l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e l’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) e certificata (PEC), a lui personalmente intestata, dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
- di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale e di non avere in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovrà indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- il titolo di studio, con l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;
- i servizi eventualmente prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni di Funzionario contabile di cui al vigente ordinamento professionale (requisito valido solo per i soggetti con disabilità);
- di possedere le qualità morali e di condotta di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- di essere a conoscenza delle responsabilità penali, civili e amministrative previste in caso di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- I candidati stranieri di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) dovranno dichiarare, altresì, di essere in possesso, ove compatibili, dei requisiti di cui all’art. 3 del DPCM 7 febbraio 1994, n. 174.
- Nella domanda dovrà essere indicato l’eventuale possesso di titoli di riserva, precedenza e preferenza. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda i medesimi non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria definitiva.
- Gli aspiranti sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo o recapito intervenute successivamente all’inoltro della domanda di partecipazione presso il quale si intende ricevere le comunicazioni del concorso.
- L’Amministrazione penitenziaria non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni da parte dei candidati dei propri recapiti o da mancata comunicazione dell’eventuale variazione degli stessi. L’Amministrazione, inoltre, non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi telematici ad essa non imputabili, né per eventuali rallentamenti o malfunzionamenti della piattaforma inPa, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, che possano determinare l’impossibilità per i candidati di inoltrare l’istanza di partecipazione nei tempi previsti.
- L’Amministrazione si riserva di procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti i quali si intendono, altresì, avvertiti delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Articolo 6
(Disposizioni in favore di particolari categorie di cittadini nelle prove di esame)
- Per i candidati con disabilità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento delle prove concorsuali avviene attraverso l’adozione di misure compensative stabilite dalla commissione esaminatrice nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 4bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
- Detti candidati devono indicare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. Le richieste dovranno essere comprovate, con l’invio dell’apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica dalla quale dovranno risultare in maniera specifica gli ausili necessari e gli eventuali tempi aggiuntivi. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il cinquanta per cento del tempo assegnato per la prova.
- Successivamente all’invio della domanda ed entro venti giorni dalla data di scadenza del termine per l’invio delle domande di partecipazione, al fine di consentire all’Amministrazione di individuare e predisporre i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, i candidati di cui ai commi precedenti dovranno far pervenire all’Ufficio VI - Concorsi della Direzione Generale del Personale, copia della certificazione indicata nella domanda di partecipazione, alla seguente mail: concorsifunzionicentrali.dgp.dap@giustizia.it.
Articolo 7
(Commissione esaminatrice)
- Con successivo provvedimento del Direttore Generale del Personale, sarà nominata la commissione esaminatrice sulla base dei criteri previsti dall’articolo 9 del D.P.R. n. 487/1994 come sostituito dal D.P.R. n. 82/2023 e in conformità ai principi dettati dall’articolo 35, comma 3, lettera e) e 35 bis comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
- Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso. Non potranno essere nominati coloro nei confronti dei quali ricorrano le condizioni di cui all’art. 35, punto 3, lettera e) e dell’art. 35 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- In relazione al numero dei candidati, la Commissione, con successivo decreto, può essere integrata di un numero di componenti e di segretari aggiunti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.
Articolo 8
(Prova di esame)
- Il concorso si svolgerà mediante esame e consisterà, ai sensi dell’art. 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in una unica prova scritta che comprenderà anche l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle capacità e attitudini all’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche.
- La Commissione esaminatrice stabilisce i criteri e le modalità di valutazione della prova per l’assegnazione del punteggio da riportare nel verbale della prima riunione.
- La prova scritta consisterà in una serie di domande a risposta multipla, finalizzate anche all’accertamento delle attitudini e competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, vertenti sulle seguenti materie:
- Ordinamento penitenziario, con particolare riferimento all’organizzazione degli istituti e servizi dell’Amministrazione Penitenziaria;
- Ragioneria pubblica e contabilità di Stato con particolare riferimento ai servizi amministrativo contabili dell’Amministrazione;
- Elementi di economia politica, di scienza delle finanze e di statistica;
- Elementi di diritto costituzionale ed amministrativo con particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego;
- Accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle capacità e attitudini all’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche.
- Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla l’Amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. La Commissione esaminatrice provvederà alla validazione dei quesiti.
- E’ fatto salvo l’utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento della prova scritta.
- La prova scritta s’intende superata con il punteggio di almeno 21/30.
- In relazione al numero di domande pervenute, la prova scritta potrà svolgersi, per motivi organizzativi, anche in più sedute d’esame, nel luogo e nelle date, che saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sarà pubblicato sul portale inPa e sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia, con valore di notifica a tutti gli effetti.
- Nel caso di svolgimento della prova di esame in più sedute, la Commissione Esaminatrice attesterà preventivamente il bilanciamento dei quesiti che comporranno i relativi questionari d’esame, assicurando l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
- Il numero dei quesiti, le modalità di attribuzione dei punteggi e il tempo di svolgimento della prova concesso ai candidati sarà fissato dalla commissione esaminatrice e comunicato mediante pubblicazione sul portale inPA e sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia, giustizia.it.
- Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti relativi alla prova scritta prima del suo svolgimento.
- La prova scritta sarà corretta in forma anonima.
- L’esito della prova scritta sarà pubblicato sul portale inPA e sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it., con valore di notifica a tutti gli effetti.
- I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione.
- I candidati che non si presenteranno nel giorno e nell’ora previsti per sostenere la prova di esame saranno considerati esclusi dal concorso.
Articolo 9
(Titoli di preferenza a parità di merito)
- A parità di condizioni e di posizione nella graduatoria sono applicate le preferenze previste dalla normativa vigente.
- I candidati che avranno superato la prova scritta dovranno far pervenire all’Ufficio VI - Concorsi della Direzione Generale del Personale, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova medesima i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva di cui al precedente articolo 2, nonché di preferenza di cui al precedente comma, già dichiarati nella domanda di ammissione al concorso.
- Fermo restando il termine sopra indicato, la documentazione suddetta dovrà essere prodotta con invio al seguente indirizzo di posta elettronica: concorsifunzionicentrali.dgp.dap@giustizia.it.
Articolo 10
(Graduatoria)
- Espletata la prova del concorso, la Commissione di cui all’articolo 7 redige la graduatoria di merito con l’indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.
- Il Direttore Generale del Personale, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria definitiva e dichiara i vincitori del concorso.
- Tale graduatoria sarà pubblicata sul portale inPA e sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it., con modalità che assicurino la protezione dei dati personali
- Dalla data di pubblicazione sul portale decorre il termine per eventuali impugnative.
Articolo 11
(Nomina vincitori)
- I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare un contratto individuale a tempo indeterminato finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno nell’ area dei Funzionari, profilo professionale di Funzionario contabile.
- Il rapporto di lavoro con l'Amministrazione decorrerà ad ogni effetto con l'accettazione da parte degli interessati del contratto individuale di lavoro che si perfezionerà con la presentazione nella sede di assegnazione nella data indicata da questa Amministrazione e con la sottoscrizione del verbale di immissione in servizio, fatto salvo il successivo accertamento da parte dell'Amministrazione del possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego nell'Amministrazione dello Stato.
- La mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato da questa Amministrazione comporterà il non luogo alla stipula del contratto.
- Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio saranno individuate in relazione alle esigenze organizzative ed operative degli istituti penitenziari.
- I candidati sceglieranno la sede di assegnazione secondo l’ordine della graduatoria finale, fatta salva la priorità di cui all’art. 21 della Legge 104/1992.
- Il personale assunto sarà tenuto a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a anni 5, ai sensi del comma 5-bis dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Articolo 12
(Accesso agli atti del concorso)
- Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l’estrazione di copie degli atti inerenti al concorso.
- I candidati al concorso possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Articolo 13
(Trattamento dei dati personali)
- I dati forniti dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati esclusivamente per le finalità del concorso e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione nel rispetto della normativa specifica.
- Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
- I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della Giustizia e potranno essere inseriti in apposite banche dati automatizzate anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
- Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
- Ogni candidato può esercitare, in merito ai propri dati personali, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti dagli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento, nei confronti del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Largo Luigi Daga n. 2, Roma.
Articolo 14
(Norme di salvaguardia)
- Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applica la normativa vigente in materia di concorsi pubblici.
Roma, 13 novembre 2023
Il Direttore generale
Massimo Parisi