Equitalia giustizia - Acquisizione pagamenti volontari mediante Mod. F23 in assenza di rendicontazione

provvedimento March 14, 2024

In caso di ricezione di nota A, A1, ovvero B, da parte dell’ufficio, contenente la ricevuta del pagamento effettuato mediante Mod F23, Equitalia giustizia s.p.a.  è tenuta all’immediata annotazione del pagamento sul registro SIAMM, indipendentemente dalla prova dell’avvenuto riversamento del pagato al pertinente capitolo di tesoreria dello Stato;  nondimeno, per eliminare la partita di credito  dal registro MOD 3ASG, Equitalia giustizia s.p.a. è tenuta a verificare l’avvenuto incasso acquisendo la rendicontazione richiesta, a tal fine, dall’art. 9 della Convenzione


Struttura di riferimento

Provvedimento 14 marzo 2024 - Acquisizione pagamenti volontari mediante modello F23 in assenza di rendicontazione – modalità di trattamento delle relative partite di credito – Rif. prot. DAG n. 15198E del 22 gennaio 2024


Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

Spett.le Equitalia Giustizia S.p.A.
Produzione recupero crediti di giustizia

e, p.c.,

Alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati
Ai sig.ri Presidenti della Corte di appello
Loro Sedi

Oggetto: Acquisizione pagamenti volontari mediante modello F23 in assenza di rendicontazione – modalità di trattamento delle relative partite di credito -
Rif. prot. DAG n. 15198E del 22 gennaio 2024

Codesta spettabile società, con la nota indicata in oggetto, informa quest’articolazione ministeriale della procedura operativa che intende adottare nell’ipotesi di pagamenti della pena pecuniaria irrogata con decreto penale di condanna, effettuati con modello F23 e inoltrati, dall’Ufficio giudiziario, in assenza di rendicontazione, ossia della documentazione dimostrativa dell’effettivo incasso, della somma pagata, al pertinente capitolo di tesoreria dello Stato. 

In sintesi, codesta Società, denunciando una impasse operativa dovuta alla trasmissione di note A, A1 o B, corredate dal modello di pagamento F23 quietanzato, ma prive di rendicontazione, prefigura la modalità di lavorazione che intende adottare, nei casi di specie:

“salvo diverso avviso di codesta Direzione Generale, per tutte le tipologie di credito affidate ad Equitalia Giustizia S.p.a. ai fini del recupero, anche laddove il versamento risulti funzionale ad esigenze che richiedono tempestività di acquisizione dei pagamenti, quali il rilascio del passaporto, la scrivente intende procedere alla registrazione dei versamenti eseguiti con modello F23, recante codice ufficio assegnato alla Società oppure al Ministero della giustizia e trasmesso in assenza di rendicontazione, solo previa verifica dell'effettivo incasso. Unicamente in caso di esito positivo, Equitalia giustizia S.p.A. non procederà all'iscrizione al ruolo della partita di credito oppure, ove la partita sia stata già iscritta a ruolo provvederà all'eliminazione della stessa dalle scritture contabili con richiesta di discarico all'Agenzia delle Entrate- Riscossione “

Al riguardo, giova osservare che l’art. 9 della Convenzione tra Equitalia giustizia e Ministero della Giustizia, rinnovata il 28 dicembre 2017, regolamenta specificamente l’ipotesi dei pagamenti volontari [1], e ai commi 3 e 4 detta le regole da osservare dagli Uffici giudiziari e da Equitalia giustizia S.p.A.:

“Nei casi di cui ai commi 1 e 2 l’ufficio consegna al debitore il modello F23 previsto dal registro SIAMM.

La società provvede inoltre all’annotazione, nello stesso registro, dell’avvenuto pagamento e a trasmettere la disposizione di discarico al competente agente della riscossione. Provvede altresì alla eliminazione del credito dal registro previa acquisizione della rendicontazione”.

 Alla stregua di tale previsione, dal tenore letterale sufficientemente chiaro, nella gestione della partita di credito si delineano due fasi: 1) quella dell’apertura, correlata alla ricezione dagli uffici giudiziari delle note mod. A, A1, B; 2) quella dell’eliminazione della partita, subordinata all’acquisizione della rendicontazione. In altri termini, l’adempimento della rendicontazione configura condicio sine qua non della eliminazione della partita di credito dal registro Mod 3ASG, di modo che codesta Società, in presenza di pagamenti mediante F23 che ne siano sprovvisti, è onerata di acquisire la correlativa rendicontazione, indispensabile alla eliminazione della partita di credito.

Per contro, la annotazione nel registro SIAMM dell’avvenuto pagamento non risulta subordinata alla verifica del riversamento del pagato al pertinente capitolo di entrata del bilancio dello Stato (rendicontazione).

Per quanto occorra, in tema di verifica dell’effettivo incasso dei pagamenti effettuati con modello F23, privo di rendicontazione, giova ricordare che l’allora Direzione generale della giustizia civile, con nota del 1° luglio 2005 [2], ha fornito specifiche indicazioni agli Uffici giudiziari:

“Come noto, successivamente alla soppressione dei servizi autonomi di cassa disposta dal D.lgs. n. 237/97, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, le modalità di pagamento spontaneo dei crediti erariali iscritti nei soppressi registri dei Campioni Civili e dei Campioni Penali, ora Registri Recupero Crediti, è stata disciplinata dal Decreto del Ministero delle Finanze del 17.12.1998, il quale, all'art. 5, comma 3 [3], espressamente prevede la funzione della rendicontazione ovvero della comunicazione da parte del competente Concessionario, "delle informazioni relative alle riscossioni effettuate". Tale previsione normativa è correlata al generale principio dell'obbligo di rendicontazione degli agenti della riscossione, previsto dall'art. 252 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827,[4] Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
Tanto posto, si rileva che seppure, allo stato, tale funzione non operi correttamente - sono, infatti, stati segnalati ritardi ed incompletezze rispetto alla citata disposizione che prevede la rendicontazione puntuale entro il mese successivo alla data del pagamento - tuttavia, in applicazione della normativa sopra citata, gli uffici giudiziari non possono considerare definite le partite di credito se le stesse non sono state rendicontate dai competenti concessionari.
Al contrario, si sottolinea che per il debitore, il modello F23 costituisce ricevuta di pagamento ancorché non rendicontato (cfr. relazione all'art. 194 del D.P.R. n. 115/2002, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)”.

Ciò posto, ed atteso che, in virtù della Convenzione rinnovata il 28 dicembre 2017, l’attività di quantificazione dei crediti di giustizia spetta ad Equitalia Giustizia S.p.A., i principi enunciati nella ministeriale sopra citata paiono ben applicabili al caso di specie [5].

In conclusione, in caso di invio da parte dell’ufficio giudiziario, di nota A, A1, o B contenente il Modello F23 e di richiesta di acquisizione tempestiva del pagamento (ad esempio, ai fini del rilascio del passaporto), codesta Società dovrà procedere, con la massima sollecitudine, una volta acquisito il modello di pagamento F23, all’annotazione del pagamento sul SIAMM, senza attendere la prova dell’effettivo incasso/rendicontazione da parte dell’agente della riscossione.

Al contrario la rendicontazione, sì come previsto dal citato art. 9, sarà condizione indefettibile dell’eliminazione della partita di credito dal registro mod. 3ASG.

Pertanto:

  • codesta Società, in caso di ricezione di nota A, A1, ovvero B, da parte dell’ufficio, contenente la ricevuta di pagamento Mod F23, sarà tenuta all’immediata acquisizione ed annotazione del pagamento sul registro SIAMM, indipendentemente dalla prova dell’avvenuto incasso;
  • successivamente codesta Società dovrà verificare l’avvenuto incasso acquisendo la rendicontazione richiesta ai fini dell’eliminazione della partita di credito dal registro mod. 3ASG, come previsto dall’art. 9 della Convenzione (e ancor prima dalle norme di contabilità pubblica);
  • appare conforme ai principi di economicità, prudente gestione ed efficienza dell’azione amministrativa la scelta di soprassedere all’iscrizione a ruolo del credito in presenza di un pagamento non ancora rendicontato, e di attendere, a tal fine, l’esito delle verifiche di spettanza di codesta Società.

Cordialmente.

Roma, 14 marzo 2024

 Il Direttore generale
Giovanni Mimmo

 

[1] Così l’art.9 commi 1 e 2: “L’ufficio trasmette alla società, con la nota di cui all’allegato A, per il processo penale o quella di cui all’allegato modello A1, per il processo civile, unitamente agli atti, necessari alla quantificazione, anche l’istanza di pagamento volontario presentata dal debitore. La società provvede immediatamente e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione degli atti alla quantificazione del credito ed alla sua annotazione nel registro SIAMM. Se l’istanza di pagamento volontario interviene dopo la trasmissione del fascicolo alla società, l’ufficio trasmette la relativa documentazione con la nota di cui all’allegato modello B. La società ove non abbia già provveduto, procede alla annotazione della partita di credito nel registro SIAMM”.

[2]Consultabile al link https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC1284831 

[3] Art. 5 comma 3: “Le informazioni relative alle riscossioni effettuate per conto di enti e Ministeri diversi dal Ministero delle finanze sono fornite dai concessionari agli enti-uffici interessati entro la fine del mese successivo a quello di riscossione”. 

[4] Così l’art. 252: “Tutti coloro che sono incaricati di riscuotere entrate di qualsiasi natura di spettanza dello Stato, debbono render conto della loro gestione alle amministrazioni da cui rispettivamente dipendono. I conti sono resi per bimestre o per i periodi di tempo stabiliti dai regolamenti speciali delle singole amministrazioni. Le intendenze di finanza e gli altri uffici provinciali e compartimentali, dopo avere accertata la regolarità dei conti degli agenti da esse dipendenti, compilano e trasmettono alle varie amministrazioni centrali i prospetti o rendiconti riassuntivi, e gli altri documenti che sono ad essi necessari per la formazione delle scritture e per l'esercizio della vigilanza sull'operato dei propri agenti. I conti e i documenti anzidetti debbono essere compilati e trasmessi nelle forme e nei termini che sono prescritti dal presente regolamento”.

[5] A tal proposito, si veda anche l’articolo 2, della Convenzione, che sotto la rubrica “Oggetto della Convenzione” testualmente prevede: “La società, nell’applicazione della normativa relativa all’esercizio delle attività oggetto della presente convenzione, si attiene alle circolari interpretative emanate dal Ministero”.