Servizi di cancelleria - Art. 582 cpp – art. 87 e art. 87-bis d.lgs. 150/2022 – Modalità di presentazione dell’impugnazione – regime transitorio

provvedimento January 26, 2023

Sino al momento in cui entrerà in vigore la nuova disciplina sul deposito telematico dell’atto di impugnazione di cui al nuovo testo dell’art. 582 c.p.p. (secondo i termini previsti dall’art. 87 d. lgs. n. 150/2022), l’atto di impugnazione può essere depositato con le seguenti modalità:

  • tutte le parti processuali possono depositare l’atto in forma di documento analogico (cartaceo) nella cancelleria dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 582, primo comma, c.p.p. nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;
  • le sole parti private che si trovino all’estero possono depositare l’atto di impugnazione davanti ad un agente consolare all’estero, ai sensi dell’art. 87, primo comma, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;
  • i difensori possono, in via alternativa rispetto al deposito dell’atto in forma di documento analogico presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, avvalersi della possibilità di depositare l’atto di impugnazione via pec, ai sensi e con le modalità descritte dall’art. 87- bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.